salveho fatto ricorso al prefetto nei termini ma non ho ancora comunicato i dati del conducente.sono in attesa che il prefetto accolga o rigetti il mio ricorso.è giusta come procedura oppure i dati del conducente dovevano essere comunciati lo stesso entro i 60 gg dal ricevimento della notifica?
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10/04/2009, ore 20:00
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11/04/2009, ore 01:20
se fa un ricorso non deve comunicare i datise perde il ricorso deve comunicarli entro 30 gg.saluti |
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11/04/2009, ore 08:26
grazie hannibal............perchè on line si trovano pareri discordanti sulla cosa e a logica parrebbe un controsenso...se faccio un ricorso la faccenda si congelanon vedo perchè la sanzione pecuniaria non và pagata ma quella accessoria invece si |
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11/04/2009, ore 09:00
ma...lei una lettera Ar alla polizia stradale, dove informa del ricorso pendente, citando la faccenda dei punti,....la farebbe??? |
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11/04/2009, ore 15:30
direi che la polstrada normalmente fa bene il proprio lavoro quindi attende un certo lasso di tempo prima di avviare le pratiche sanzionatorie.Giusto per controllare che non arrivino avvisi di ricorso pendente. Sui CC non mi pronuncio a volte sono perfetti a volte si perdono nei meandri del cdsun avviso anche senza rr potrebbe farlo.per quanto riguarda i comandi VVUU deve decidere.a) non mandarlo e sperare che arrivi una sanzione giusto per fare un ulteriore ricorso e dargli un po di lavoro in piub) inviarlo come comunicazione per evitare di perdere altro tempo in altro ricorso.putroppo la logica in italia sfugge nella stesura delle leggi. si da sempre per scontato il rinvio all'art comm codicillo. una buona scrittura dovrebbe contemplare casi dati situazioni senza riferimenti e collegamenti.se io sistema italia funziona male e' dovuto a questo e se sopravviviamo è perche' in molti non ci fanno caso.auguri |
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13/04/2009, ore 12:34
Mi dispiace dissentire da quanto riportato in questo thread, ma le regole relative alla comunicazione dei dati del conducente, nel caso di infrazione al C.d.S., sono ben diverse e disciplinate dall'art. 126-bis, riportato - tra l'altro - in tutti i verbali di accertamento, ove ricorrano le condizioni di decurtazione dei punti dalla patente di guida.In particolar modo, il comma 2 del succitato articolo prevede che "[Omissis....] la comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell' articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1000".L'eventuale opposizione al Prefetto o al GdP non "congela" questo procedimento amministrativo che risulta a sè stante.Pertanto o si comunicano i dati del conducente entro 60 giorni o il proprietario (l'obbligato in solido) del veicolo paga la multa per omessa comunicazione a prescindere da qualsiasi ricorso. |
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