Oggi arrivo a casa e trovo una bella raccomandata verde dell'Atm,che contesta una multa dell'anno scorso di Euro 200,da pagare entro 30 giorni,altrimenti provvederanno all'esecuzione forzata in base all'art. 27 della legge 689/81.E' la prima volta che mi capita una cosa simile.In cosa consiste esattamente questa legge e questo articolo?In un pignoramento domiciliare?Grazie dell'attenzione.
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15/02/2010, ore 16:22
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15/02/2010, ore 16:32
Legge 24 novembre 1981, n. 689 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., n. 329, del 30 novembre). Modifiche al sistema penale. Art. 27. - Esecuzione forzata. Salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 22, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso. é competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha sede l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione. Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del 50% rispetto a quella ordinaria e comunque non superiore al 2% delle somme riscosse, effettuano il versamento delle somme medesime ai destinatari dei proventi. Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la riscossione delle proprie entrate. Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto penale di condanna ai sensi dell'art. 24, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali. Salvo quanto previsto nell'art. 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti. Le disposizioni relative alla competenza dell'esattore si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette. |
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15/02/2010, ore 16:32
Legge 24 novembre 1981, n. 689 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., n. 329, del 30 novembre). Modifiche al sistema penale. Art. 27. - Esecuzione forzata. Salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 22, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso. é competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha sede l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione. Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del 50% rispetto a quella ordinaria e comunque non superiore al 2% delle somme riscosse, effettuano il versamento delle somme medesime ai destinatari dei proventi. Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la riscossione delle proprie entrate. Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto penale di condanna ai sensi dell'art. 24, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali. Salvo quanto previsto nell'art. 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti. Le disposizioni relative alla competenza dell'esattore si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette. |
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15/02/2010, ore 16:35
Tutto ciò per affermare che:• Quando il trasgressore (e/o gli obbligati in solido) non provvedano a pagare la cifraindicata sul verbale entro il termine di sessanta giorni, sarà emessa una cartellaesattoriale per un importo doppio, più le spese e più la maggiorazione previstadall’art. 27 della legge 689/81 (10% al semestre)• Quando è stata notificata un’Ordinanza Ingiunzione di pagamento e l’intestatarionon provvede al pagamento della somma ingiunta, a suo carico sarà emessa unacartella esattoriale per la medesima cifra, aumentata delle spese e dellamaggiorazione prevista dall’art. 27 della legge 689/81 (10% al semestre)Per il Codice della Strada, dove il verbale è già da solo titolo esecutivo, il mancatopagamento nei termini (pagamento in misura ridotta), produce l’applicazione dellasanzione pecuniaria pari alla metà del massimo edittale, che viene esposta al trasgressoreattraverso la notifica di una cartella esattoriale, redatta dal concessionario locale allariscossione dei tributi, sulla base dei dati forniti dall’Ente creditore (nel nostro caso ilcomune di Trevignano Romano).Per i regolamenti comunali, l’iter di recupero crediti, passa dall’Ordinanza Ingiunzione delSindaco che, disattesa, diviene come per le violazioni al Codice della Strada, cartellaesattoriale.Il ruolo esattoriale è, allo stato attuale, annuale cioè viene predisposto per la stampa dellecartelle di pagamento una volta all’anno, tenendo conto che il diritto a riscuotere le sommedovute per le violazioni indicate nella L. 689/81 si estingue nel termine di 5 anni, salvo icasi di interruzione regolata dal Codice Civile. |
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15/02/2010, ore 16:44
Grazie della spiegazione,per farla piu' semplice e' arrivata oggi,30 giorni scadono il 15 Marzo,visto che non ho il becco di un quattrino tra cassa integrazione e finanziamenti vari,se la pago i primi di Aprile in quale penale incorro?Puo' venire un'esattore(vigile urbano o ufficiale giudiziario)al mio domicilio per la riscossione?Grazie ancora Blues,e perdona l'ignoranza. |
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15/02/2010, ore 21:10
Per 15 giorni di ritardo non credo riesca a muoversi nessuno, vai a pagare direttamente all'esattore così paghi la cifra giusta compresa d'interessi. |
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