probabilmente non è l'unico messaggio su questo argomento, ma io, come tanti immagino, ho ricevute due cartelle da equitalia per due multe che mi ha fatto il comune di fiumicino che non mi sono mai state notificate, ovviamente con l'importo raddoppiato, quindi mi domando: se il postino quel giorno era nervoso e non mi ha lasciato nella cassetta della posta la cartolina della raccomandata io devo pagare la multa raddoppiata? cosa si può fare per evitare questo sopruso? io pensavo di affidare il tutto ad un legale ma temo di spendere ulteriori soldi inutilmente, cosa mi consigliate? grazie
Rev.0 Segnala
01/06/2011, ore 20:23
|
||||
|
Vota ora facendo click sulle icone e vicino ogni domanda, commento o risposta
Rev.0 Segnala
25/08/2011, ore 10:24
Io la vedrei diversamente. La notifica è un procedimento (ben precisato dal cpc) che non entra a far parte della fattispecie della contestazione immediata: lo stabilisce l'art. 200 cds, punto 3, quando dice "copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido". Il fatto che gli accertatori dichiarino nel verbale che si tratta di contestazione immediata e che hanno consegnato una copia del verbale nelle mani del contravventore e, se presente, dell'obbligato in solido, fa esaurire qui la questione (non dimentichiamo che un atto redatto da un pubblico ufficiale è dotato di fede pubblica fino a querela di falso). La notifica deve essere eseguita nei confronti dell'obbligato in solido, se assente alla contestazione imediata, ma ciò non toglie che il procedimento sanzionatorio prosegua nei confronti del trasgressore, indipendentemente dal'avvenuta notifica all'obbligato in solido.Dunque, in caso di contestazione immediata, ancorchè il verbale non sia firmato dal trasgressore o egli non vi abbia apposto alcuna dichiarazione, se non impugnato entro 60gg., diventa titolo esecutivo per la riscossone delle somme indicate sul verbale stesso nei confronti degli obbligati presenti al momento della contestazione immediata. |
||||
|
Rev.0 Segnala
25/08/2011, ore 10:31
Per completezza nella trattazione aggiungo un'altra cosa.Se il verbale immediatamente contestato al solo trasgressore fosse notificato male o non fosse notificato affatto all'obbligato in solido, tale che si possa invocare il vizio di notifica, verrebbe meno soltanto il carattere di solidarietà dell'obbligazione nei confronti di quest'ultimo e si proederebbe allora solo nei confronti del trasgressore. |
||||
|
Rev.0 Segnala
25/08/2011, ore 13:10
liberissimo di vederla cosi. dal mio punto di vista ed in base alla statistica dei ricorsi posso solo dirle quanto ho scritto.non esiste sulla modulistica alcunche' che riporti alla notifica e il cds dice semplicemente che copia della contestazione va consegnata, sul mio dizionario non sta scritto che contestazione = notifica.inoltre nella notifica vanno aggiunti alcuni elementi che in mancanza la rendono nulla. Il procedimento di notifica e' regolato da precise disposizioni. la notifica si esegue a mezzo posta seguendo le disposizioni oppure da agenti notificatori. Se manca la qualifica di agente notificatore o si ha la firma di notifica oppure la notifica non e' eseguita.Non basta essere agente di p.s.saluti |
||||
|
Rev.0 Segnala
25/08/2011, ore 13:17
Hannibal, è il presupposto da cui si parte che è diverso. Nella contestazione immediata la notifica non è proprio prevista, quindi non ha senso parlare di notifica nei confronti di colui il quale sia stata contestata immediatamente l'infrazione. |
||||
|
Rev.0 Segnala
25/08/2011, ore 13:21
Infatti, il modello VI.1 allegato al regolamento d'attuazione, che fa riferimento all'art. 383 dello stesso regolamento, non contiene alcuna relata di notifica |
||||
|