probabilmente non è l'unico messaggio su questo argomento, ma io, come tanti immagino, ho ricevute due cartelle da equitalia per due multe che mi ha fatto il comune di fiumicino che non mi sono mai state notificate, ovviamente con l'importo raddoppiato, quindi mi domando: se il postino quel giorno era nervoso e non mi ha lasciato nella cassetta della posta la cartolina della raccomandata io devo pagare la multa raddoppiata? cosa si può fare per evitare questo sopruso? io pensavo di affidare il tutto ad un legale ma temo di spendere ulteriori soldi inutilmente, cosa mi consigliate? grazie
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01/06/2011, ore 20:23
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25/08/2011, ore 17:42
presumo che Jerry sia un addetto ai lavori e visto che parla del cosidetto allegato potrebbe essere un CC, non ho la presunzione di sapere tutto ma vorrei proprio chiarire qualche cosa al fine che gli addetti ai lavori usino le regole scritte e non facciano interpolazione fra le stesse creando interpretazioni.gia tempo addietro si aggirava la voontà di perseguire gli autocarri dicendo che erano addetti al trasporto merci quando il codice elencava trasporto cose. e giu contestazioni a valanga. ma erano solo contestazioni personali e politiche salvo che il malcapitato non conoscendo il cds subiva.la contestazione immediata e' una cosa ed il non firmarla non inficia la validita' della stessa. salvo querela di falso oppure in caso di evidente errore da parte del compilante. L'agente che compila la contestazione immediata e non la riceve firmata non ha necessita' di ricevere querela di falso per non avere consegnato la notifica, semplicemente non ha notificato.ma la notifica e' dovuta e trattasi di qualche cosa di diverso. il cds prescrive che se la notifica non e' immediata (non la contestazione) il notificato la deve ricevere entro 90 gg. e tralasciamo pure le varianti che non concorrono in questa discussione.mi sono andato a guardare alcune interpretazioni in merito sulle notifiche non accettate ma si parla di ufficiali giudiziari.sarebbe interessante che si spiegasse perche' in calce alla contestazione esiste la possibilita' per il contestato di apporre la firma. Perche?????perche' se firma la contestazione diviene notifica e quindi i termini per pagamento e ricorso decorrono da quel momento, se non firma gli si deve fare notifica a residenza. e gia se firma il modulo deve contenere gli elementi necessari alla notifica che dovrebbe ben conoscereMi auguro che presto venga approvata la legge che dice che tutto quanto non espressamente proibito e' lecito. Cosi almeno quanto non espressamente richiesto o specificato on potra' essere presunto.Comunque se ha un articolo di legge che dice: la contestazione immediata al cds anche se non firmata dal notificato e' ugualmente notifica le sarei grato lo evidenziasse.un cordiale saluto |
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25/08/2011, ore 20:09
Svolgendo professione legale, necessariamente devo riferirmi a norme di legge e ad interpretazioni giurisprudenziali. L'allegato di cui parlo è il modello VI.1 allegato al regolamento d'attuazione al codice della strada (DPR nr.495/1992 aggiornato al DPR 153/2006), il quale fa riferimento all’art. 383 e predispone il modello conforme a come deve essere predisposto il verbale di contestazione immediata da parte delle Pubbliche Amminstrazioni. Se è pur vero che tale modello contiene lo spazio per la firma del trasgressore,tuttavia non v’è alcuna norma di diritto positivo che equipari tale firma ad una comprovata notifica; peraltro lo stesso art. 200 del codice della strada al punto 3 stabilisce che “Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido”, ma non dice che deve essere notificata (e per notifica si intende la procedura definita dagli artt.137 ss. CPC), come invece il successivo art. 201 espressamente si esprime nel caso della contestazione differita.Può allora verificarsi che il trasgressore, invitato dall’agente accertatore a firmare e a ritirare copia del verbale, rifiuti l’una o l’altra cosa, oppure entrambe. In tal caso basterà che l’agente accertatore annoti il rifiuto sul verbale affinché ricorrano i presupposti di cui all’art. 138 CPC (notificazione in mani proprie) in quanto il verbale è un atto pubblico che fa piena prova fino a querela di falso dei fatti che il pubblico ufficiale vi riporta (art. 2700 CC). Ora, non v’è dubbio che la legge sia lacunosa in merito e che sia auspicabile un intervento normativo per sanare tali lacune (cosa che mi risulta essere già in atto); qualora un verbale non firmato non contenga l’annotazione del rifiuto, si può tentare il ricorso, ma si sappia che il prefetto (per come ragionano le prefetture) non lo accoglierà mai, mentre il giudice di pace potrebbe anche convincersi che il trasgressore abbia ragione, ma non è poi così scontato, e comunque ci si espone alle eccezioni e alle successive impugnazioni della Pubblica Amministrazione convenuta.La mancanza della firma dell’agente accertatore, invece, è ben altra cosa e rende il verbale invalido in quanto non equiparabile ad atto pubblico.Spero di essere stato sufficientemente chiaro. |
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25/08/2011, ore 20:18
HANNIBAL SCRIVE |
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25/08/2011, ore 22:02
ringrazio, concordo che il sig prefetto potrebbe anzi molto probabilmente rigetta il ricorso, che il gdp potrebbe accoglierlo.ma la cassazione deciderebbe senza dubbio a favore del ricorrente. un po complicato ma se uno mi chiede come puo ricorrere gli dico che: o segue questa via o nulla da fare. l'istituto dell'autotutela puo anche dare una mano perche' alla fine della storia se si ha ragione le spese di giudizio le paga la PA.l'articolo enunciato riguarda solo espressamente l'ufficiale giudiziario. me lo sono andato a leggere. non ha niente a che vedere con gli agenti di ps che non hanno tale qualifica.ho visto da dove ha ricavato tale notizia ma non e' adattabile e lo dico da profano tanto e' evidente. Mi possono mettere in mano qualunque foglio ma fortunatamente dovremmo essere in uno stato di diritto se la legge e' lacunosa vale il principio che non si puo dare interpretazione alternativa.Che conosca non esiste sentenza di cassazione contraria.come mai?? nessuno ha voluto arrivarci, meglio chiudere i contenziosi prima per evitare precedentimi ripeto una cosa e la contestazione una cosa e' la notifica, atto successivoMi pare di avere detto la stessa cosa e mi pare evidente che discutevo della notifica differita. solo che come lo pone lei lascia ancora il dubbio e qualche ufficio confonde l'esaurimento del proprio compito con l'affidamento alle poste entro 90 con il fatto che il notificato deve ricevere entro 90 gg. l'articolo del cds e' abbastanza chiaro.ma sempre gli si deve fare notifica e:se fa parte di uno studio legale saprà benissimo che il verbale di contestazione immediata non contiene mai gli elementi propri di una notifica, non li puo contenere perche' è uno stampato e ci sono delle variabili che possono solo essere conosciute come reali solo al momento della stesura della notifica in ufficio.La firma apposta in calce vale come ricezione di notifica altrimenti che ci starebbe a fare???la contestazione immediata senza firma vale come il verbalino per sosta vietata lasciato sul parabrezza.a questo deve seguire la notifica. basta come paragone?per quanto ne abbia avuto conoscenza su questo forum dal 2006 in caso di mancata firma i VVUU e la PS spediscono la notifica i CC noun cordiale saluto |
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25/08/2011, ore 22:08
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