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Salve, anche io ho ricevuto il 20 ottobre una multa con un telelaser UL 00 4662, dichiarato omologato "aut.min. no. 1824 20/03/00.Ho preparato un ricorso adducendo le seguenti motivazioni:- In base all'art. 183 D.P.R. 16/12/1992 n° 495 che così recita : "gli agenti preposti alla regolazione del traffico e gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del codice, durante i servizi previsti dall'art. 11, commi 1 e 2, quando operano sulla strada devono essere visibili a distanza, sia di giorno che di notte…" Omissis; questo non si è verificato il giorno della notifica del verbale di contestazione.- Una sentenza ha stabilito che in Italia i telelaser devono essere muniti di macchina fotografica integrata: la rilevazione infatti è soggetta alla precisione dell'operatore nel mirare il veicolo giusto. Contrariamente, non ho ricevuto alcuna immagine che potesse effettivamente stabilire che il veicolo da me condotto potesse essere soggetto ad infrazione dei limite di velocità.- Alle spalle del veicolo sottoposto al verbale di contestazione vi erano presenti diverse altre vetture, tra cui un' audi A 3 nera, che in precedenza aveva effettuato un sorpasso su una Matiz grigio metallizzato; per tale motivo, come è noto, l'apparato automatico o l'operatore prendono di mira il primo veicolo in arrivo (in questo caso il mio), che viaggia a velocità regolamentare, ma durante la misurazione la lettura è influenzata dal sopraggiungere di un secondo veicolo, più veloce, che fa scattare per l'appunto la segnalazione del telelaser, fornendo così un' errata interpretazione dei fatti.L' attenzione di certa giurisprudenza si è soffermata sul cd Telelaser il quale, pur essendo dotato di display, non memorizza la velocità di transito. Infatti, " il dato della velocità rimane in evidenza fino a che non si preme nuovamente il grilletto ", secondo le istruzioni di una nota casa produttrice. Al puntamento successivo, il rilevamento precedente è rimosso automaticamente. Anche il veicolo e il numero di targa non sono memorizzati e possono essere visualizzati unicamente dall'agente che assiste l'operatore assegnato al puntamento.Il Tribunale di Padova Sez. II, nella pronuncia del 12 luglio 2000, stabilisce che la misurazione di velocità, effettuata con il Telelaser, è illegittima ( e, pertanto, suscettibile di annullamento in sede giudiziale ), poiché non è conforme ai dettami dell'art. 345 Reg. CdS, che si riporta: 1. "Le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente.2. "Le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici. ........... "Nella ipotesi in esame, il Giudice di merito, poiché il Telelaser non consente un riscontro oggettivo della misurazione di velocità e la certezza nella individuazione del veicolo e della relativa targa, ritiene illegittimo il decreto di omologazione n. 4199, emesso in data 08/09/1997 dal Min. LL. PP., per violazione dell'art. 345 Reg. CdS, con conseguente sua disapplicazione, in forza degli artt. 4 e 5 della L. 20/03/1865 n. 2248 all. E.La pronuncia di illegittimità comporta il conseguente annullamento del verbale di contestazione e dei successivi atti amministrativi (quale l'ordinanza-ingiunzione del Prefetto). In altri termini, l'illegittimità della rilevazione rende illegittimo l'intero procedimento sanzionatorio.Inoltre ho allegato questa pagina:- In base all'art. 183 D.P.R. 16/12/1992 n° 495 che così recita : "gli agenti preposti alla regolazione del traffico e gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del codice, durante i servizi previsti dall'art. 11, commi 1 e 2, quando operano sulla strada devono essere visibili a distanza, sia di giorno che di notte…" Omissis; questo non si è verificato il giorno della notifica del verbale di contestazione.- Una sentenza ha stabilito che in Italia i telelaser devono essere muniti di macchina fotografica integrata: la rilevazione infatti è soggetta alla precisione dell'operatore nel mirare il veicolo giusto. Contrariamente, non ho ricevuto alcuna immagine che potesse effettivamente stabilire che il veicolo da me condotto potesse essere soggetto ad infrazione dei limite di velocità.- Alle spalle del veicolo sottoposto al verbale di contestazione vi erano presenti diverse altre vetture, tra cui un' audi A 3 nera, che in precedenza aveva effettuato un sorpasso su una Matiz grigio metallizzato; per tale motivo, come è noto, l'apparato automatico o l'operatore prendono di mira il primo veicolo in arrivo (in questo caso il mio), che viaggia a velocità regolamentare, ma durante la misurazione la lettura è influenzata dal sopraggiungere di un secondo veicolo, più veloce, che fa scattare per l'appunto la segnalazione del telelaser, fornendo così un' errata interpretazione dei fatti.L' attenzione di certa giurisprudenza si è soffermata sul cd Telelaser il quale, pur essendo dotato di display, non memorizza la velocità di transito. Infatti, " il dato della velocità rimane in evidenza fino a che non si preme nuovamente il grilletto ", secondo le istruzioni di una nota casa produttrice. Al puntamento successivo, il rilevamento precedente è rimosso automaticamente. Anche il veicolo e il numero di targa non sono memorizzati e possono essere visualizzati unicamente dall'agente che assiste l'operatore assegnato al puntamento.Il Tribunale di Padova Sez. II, nella pronuncia del 12 luglio 2000, stabilisce che la misurazione di velocità, effettuata con il Telelaser, è illegittima ( e, pertanto, suscettibile di annullamento in sede giudiziale ), poiché non è conforme ai dettami dell'art. 345 Reg. CdS, che si riporta: 1. "Le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente.2. "Le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici. ........... "Nella ipotesi in esame, il Giudice di merito, poiché il Telelaser non consente un riscontro oggettivo della misurazione di velocità e la certezza nella individuazione del veicolo e della relativa targa, ritiene illegittimo il decreto di omologazione n. 4199, emesso in data 08/09/1997 dal Min. LL. PP., per violazione dell'art. 345 Reg. CdS, con conseguente sua disapplicazione, in forza degli artt. 4 e 5 della L. 20/03/1865 n. 2248 all. E.La pronuncia di illegittimità comporta il conseguente annullamento del verbale di contestazione e dei successivi atti amministrativi (quale l'ordinanza-ingiunzione del Prefetto). In altri termini, l'illegittimità della rilevazione rende illegittimo l'intero procedimento sanzionatorio.http://www.autovelox.net/page.asp?id=98&p=11e questo articolo:http://www.autovelox.net/page.asp?id=93&p=11Chiedo:dove trovare il modulo per ottenere la sicurezza che l'apparecchio abbia la certificazione SIT?Intendo un link etc se me lo potete fornire...E poi inoltre dove trovare il manuale d'uso di tale telelaser e come controbattere con qualche decreto e sentenza del Ministero a questo fatto del certificato SIT?Spero in una rapida risposta..grazie in anticipo e Cordiali Saluti

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