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salve, ho letto da da questo sito di uno studio legale http://www.antonellapedone.com/guide/i-termini-per-la-notifica-della-cartella-esattoriale#decadenza_sanzioni vi risulta che i termini di decadenza riguardo alle multe c.d.s. spettanti a livello comunale

Dal 1° gennaio 2008, per le sanzioni amministrative relative a violazioni del Codice della strada, di spettanza comunale, la cartella deve essere notificata entro due anni dalla consegna del ruolo, a pena di decadenza.

Ciò in forza dell'articolo 1, comma 153, della Legge n. 244/2007 (finanziaria 2008), che ha modificato l'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, per il quale: "A decorrere dal 1º gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell'acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo».

Si noti bene che la norma fa riferimento alle sanzioni di spettanza comunale. Il termine di due anni, quindi, vale per le "multe" elevate, ad esempio, dalla Polizia Municipale, e non per quelle elevate dalla Polizia Stradale, dai Carabinieri, dalla Polizia Provinciale e da altre autorità abilitate che non fanno capo al Comune.

saluti.

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intanto sarebbe da chiarire entro quanto tempo l'amministrazione comunale deve mettere a ruolo la somma non incassata per effetto di una notfica relativa a violazione del cds. a questo aggiungiamo i due anni ed otteniamo il termine di prescrizione, Saluti



Hannibal
www.palombarimotociclisti.it


Hannibal www.palombarimotociclisti.it

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