Nel 1999 mia mamma ha comprato ad un prezzo modico un appartamento dal comune col vincolo di non poterlo vendere nei successivi 10 anni.Mia mamma poi è venuta a mancare e quindi lo abbiamo ereditato noi 4 figli.Sul contratto però,c'è scritto che gli istituto autonomo case popolari palermo ha diritto di prelazione.Vuol dire che se la vendiamo prima dobbiamo chiederglielo a loro.Ma il prezzo di vendita,visto che mia mamma l'ha acquistato ad un prezzo irrisorio,lo stabiliamo noi figli?A prezzo di mercato?Grazie in anticipo
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22/02/2009, ore 18:18
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22/02/2009, ore 18:58
Le vendite agevolate, hanno dei vincoli come questo.Pertanto bisognerà svincolarlo chiedendo il nulla aosta al detentore del vincolo, (potrebbe rinunciare per mancanza d'interesse)ma per quanto riguarda il prezzo di vendita....durante il vincolo, funziona diversamente.Se non è già scritto nella clausole del contratto di vendita, chi lo stabilisce, o se è lo stesso prezzo agevolato se venduto prima dei 10 anni, questo verrà determinato da una stima di un perito indipendente...alle parti in causa. |
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22/02/2009, ore 19:04
Sul contratto di vendita non c'è scritto bchi stabilisce il prezzo di vendita.La casa verrà venduta dopo,una volta trascorsi i 10 anni.Quindi chi lo stabilisce?Un perito estraneo alle parti? |
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22/02/2009, ore 19:08
Innanzi tutto, condoglianze per la mamma.Tenete conto che nel diritto di prelazione sull'acquisto della casa ex IACP devono essere ricomprese anche le cessioni di quote di comproprietà dell’immobile tra coeredi (dunque l'IACP mantiene il diritto anche se voleste cederlo ad uno solo dei tuoi fratelli), non solo delle compravendite "ordinarie".Credo che tu conosca la procedura, cioé la comunicazione all'Ente - a mezzo raccomandata A/R. - il quale, entro 60 giorni dalla notizia, potrà esercitare il diritto di prelazione dandone notizia con le stesse modalità.Nella comunicazione per far avvalere l'Ente del diritto in questione, è necessario comunicare il prezzo di mercato dell’immobile: la prelazione dovrà essere esercitata a quel prezzo.La comunicazione del prezzo deve avvenire nel corso di una trattativa già avviata con un potenziale acquirente, non all’inizio della ricerca di un compratore (si deve cioè trattare non di un prezzo che ci si aspetta dalla vendita, ma di un prezzo che un compratore reale è disposto a versare).Non so se la Regione Siciliana ha delle regolamentazioni speciali, ma per iniziare potresti rivolgerti alla sede locale dell'Agenzia del Territorio per avere un'idea del valore di mercato attraverso una stima tecnica (ma dovrebbe essere un servizio a pagamento, non so con che tariffe). |
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22/02/2009, ore 19:17
Se il vincolo è chiaramente indicato nell'atto in 10 anni, alla scadenza di questi....si è liberi.O c'è dell'altro..? |
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22/02/2009, ore 19:36
Gli immobili acquistati dal patrimonio edilizio ex IACP non possono essere venduti, né può esserne modificata la destinazione d’uso per un periodo di 10 anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto.Lo stabilisce la Legge n. 560/1993.Il diritto di prelazione dell’Ente sorge al momento di cessazione del divieto di alienazione e quindi NON PRIMA DEI 10 ANNI dalla registrazione del contratto di vendita. |
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