Per quanto riguarda la surroga ho letto che i mutuatari del mutuo originario devono restare i medesimi e che i fideiussori possono essere tranquillamente eliminati o aggiunti.Fermo restando quanto sopra, quali sono i riferimenti normativi per rispondere a questi due quesiti:1) Perchè l'inserimento di un nuovo fideiussore non rappresenta una novazione contrattuale? (altrimenti verrebbe meno l'istituto della surroga).2) Ai sensi dell'art. 8 della L40/2007 il mutuante surrogato subentra nelle garanzie accessorie (quindi anche nelle fideiussioni), personali e reali al credito surrogato. Prendiamo il caso dove, rispetto al mutuo originario, venga "eliminato" (o non più richiesto) un fideiussore e che quindi questo semplicemente non intervenga in atto; da un punto di vista giuridico perchè la banca subentrante non potrebbe un domani, in caso di mancato pagamento da parte dei mutuatari, rivalersi sul "vecchio" fideiussore viste che le garanzie accessorie originarie personali e reali vengono trasferite di diritto? Grazie
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17/02/2009, ore 20:11
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