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http://usurabancaria.com/?p=327

Mutui bancari a tassi che superano il limite dei tassi soglia usurai.

La sentenza depositata nei giorni scorsi dal Giudice di Pace di Domodossola Carlo Crapanzano rappresenta una importante svolta nel panorama delle giurisprudenza che si sta formando all’indomani della sentenza della Cassazione n.350 del gennaio 2013, seguita da sentenze ed orientamenti discordanti tra loro.

Questa sentenza traccia un percorso molto chiaro e già ampiamente supportato non solo dalla Legge 108/96, dalla Suprema Corte di Cassazione, ma anche dalla Corte di Appello di Venezia sempre del 2013.

Il tasso di mora è incluso nel calcolo del TAEG!

Il panorama diventa sempre più chiaro, ed è evidente che con queste caratteristiche, sono tantissimi i contratti stipulati in regime di usura pattuita.

In questa circostanza, si tratta di una banca milanese che è stata condannata a risarcire una coppia di coniugi che avevano contratto un mutuo ipotecario, e lamentavano che nel calcolo degli interessi pattuiti risultasse (aggiungendo il tasso di mora indicato in caso di mancato pagamento della rata) il superamento del tasso soglia fino a considerare l’interesse in superamento del tasso soglia e quindi in usura.

Per questo hanno chiesto la restituzione degli interessi del mese di maggio 2013. I due avevano stipulato il 20 aprile del 2011 un mutuo ipotecario per la somma di 270 mila euro, per la durata di 35 anni, pagabili con 420 rate mensili.

La sentenza ribadisce il principio che nel calcolo degli interessi per un mutuo ipotecario, il tasso di mora nel caso di mancato pagamento di una rata, debba essere sommato al tasso Taeg (tasso annuale effettivo globale), che comprende gli interessi, le spese di apertura della pratica di credito, le spese di incasso delle rate, per le assicurazioni e le varie spese contemplate nel contratto.

Il contratto di mutuo che era stato stipulato tra le parti del processo, aveva un Taeg indicato al 2,247 percento. Secondo la banca, nel calcolo del Taeg non va considerato l’eventuale calcolo dell’interesse di mora in caso di inadempimento del pagamento della rata.

La clausola degli interessi di mora previsti dal contratto erano del 3,50%.

Sommando i due tassi si arriva al 5,747 percento il limite stabilito dalla legge dei tassi massimi consentiti oltre il quale si è in usura ( cd. Tasso soglia) è del 4,185 percento e quindi ci si trova in presenza di USURA PATTUITA.

La linea seguita dal Giudice, continua a tracciare un solco nella direzione della maggiorazione degli addendi per il calcolo del TAEG, cosi come previsto dalla Sentenza Suprema Corte di Cassazione N.350 e Corte di Appello di Venezia aprile 2013.

La tesi sostenuta in queste sentenze, evidenzia che il sistema creditizio negli ultimi anni, ha sottovalutato la reale applicazione dei tassi a discapito dei mutuatari, è di fatto, sarebbero tantissimi contratti ad avere le medesime condizioni.

Fai una verifica del tuo mutuo, finanziamento, leasing per accertare se sei in superamento del tasso soglia e in tal caso richiedere la restituzione delle somme ai sensi dell’articolo 1815“interessi non dovuti”.

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buttare qui una sentenza senza sapere di che contratto parliamo non ha senso. si rischia di buttare fumo negli occhi dicendo che il tasso di mora va sempre sommato al tasso contrattuale, perchè dipende cosa recita il contratto (il tasso di mora a volte è previsto come maggiorazione del tasso contrattuale, in altri casi è semplicemente il tasso, sostitutivo di quello contrattuale, applicato a partire dal primo giorno del ritardo.

ad ogni modo qualcosa non mi torna, se una volta si dice che il tasso di mora va sommato al taeg e poi si dice che il tasso di mora fa parte del taeg, di cosa stiamo parlando di preciso?

a questo punto dovremmo allora rivedere anche i tassi soglia, perchè i tassi medi rilevati, a cui va aggiunto il 50% per stabilire il tasso soglia, derivano dai tassi effettivamente applicati, e non ai tassi aleatori comprensivi di mora!

se no confrontiamo mele con patate.

una sentenza del genere mi pare assurda, il TAEG dovrebbe rappresentare il tasso effettivo che di fatto paga il debitore, così invece è un tasso del tutto aleatorio che solo chi è in mora paga; chi paga regolarmente non ha alcun interesse a valutare quel tasso, ma solo il TAEG come l'abbiamo conosciuto finora. che senso ha a quel punto confrontare le offerte sul TAEG, dal momento che non ha alcun riscontro reale?

detto questo, le sentenze dei giudici di pace le prenderei con le molle, e si sta creando davvero una giungla nel settore.

boh, ho buttato lì qualche riflessione, attendo riscontri dagli addetti ai lavori.

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Crush ho già risposto da un altra parte dopo aver studiato ed approfondito la cosa. Sono stati presi "fischi per fiaschi" e non poteva essere diversamente. Il Giudice NON ha detto o sentenziato quello che GF vuole intendere ha sentenziato il giusto (in riferimento alla 350), si attendono ora gli altri gradi di giudizio.

La cosa strana. comunque è che il giudizio è su di una rata sola e non su tutto il mutuo, è vero bisogna leggere la sentenza e tutto il resto prima di dare giudizi affrettati, rimanendo il fatto che il giudice parla della sola maggiorazione.



Se sommate il T.A.N. al Tasso di Mora, tutti i mutui stipulati dagli italiani sono presuntivamente usurai, TUTTI, proprio TUTTI
Se sommate il T.A.N. al Tasso di Mora, tutti i mutui stipulati dagli italiani sono presuntivamente usurai, TUTTI, proprio TUTTI

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ma state a sentire le frescacce ? il giudice ha semplicemente sentenziato quello che ha detto la corte di cassazione.Ha equiparato le conseguenze del confronto fra la mora e la soglia usuraia alle conseguenze del confronto con il taeg. nel codice infatti non si parla di mora. chi insiste a sommare tasso applicato al mutuo effettivo o nominale alla mora sta per prendersi una valanga di titoli. Per adesso cominciamo con continuo disturbatore. La cosa e' intenzionale basta.



Hannibal
www.palombarimotociclisti.it


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immagino che i successivi possano essere "deme..." e "por..." :D

in effetti ho visto che le risposte erano arrivate già altrove, è assolutamente in malafede chi vuole sommare taeg e tasso di mora. oltretutto non sa leggere.

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non mi permetterei mai. il porco e' ben individuato e il titolo gli spetta perche' cerca di fregare dei poveracci che chiedono aiuto. demente. beh ci vuole poco a capire perche', basta leggerlo.



Hannibal
www.palombarimotociclisti.it


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