Una delle novità introdotte dalla legge 40/2007 è la portabilità del mutuo da una banca all’altra, allo scopo di favorire una maggior concorrenza e conseguente riduzione di costi per i clienti.In particolare si parla di surrogazione, ovvero trasferimento senza costi del mutuo originario (e relativa ipoteca) ad una nuova banca concorrente che offre condizioni più vantaggiose, in termini di tasso (spread, tipo di tasso) e/o durata.Caratteristiche della portabilità:L’importo richiesto è finalizzato all’esclusiva estinzione del vecchio mutuo, dunque non è possibile chiedere una somma aggiuntiva o modificare le clausole sostanziali del contratto; per fare questo è sempre possibile chiedere la più onerosa sostituzione del mutuo.Non è necessario cancellare l’ipoteca originariamente costituita, che dunque rimane viva, con notevole riduzione di adempimenti e costi notarili.La nuova banca provvede ad estinguere il debito residuo e si sostituisce alla precedente nei rapporti con il mutuatario, subentrando nelle garanzie accessorie, personali e reali (fideiussioni, ipoteche).E’ prevista la nullità delle clausole contrattuali che impediscono o rendono oneroso l’esercizio della portabilità.La surrogazione non comporta il venir meno dei benefici fiscali per l’acquisto della prima casa, inoltre l’atto di surroga non è soggetto né all’imposta sostitutiva né ad altre imposte.L'annotazione della surroga a margine dell'ipoteca originariamente iscritta può essere richiesta al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata.Cosa succede se il mutuo è cartolarizzato ?La surroga o la rinegoziazione è possibile anche in caso di mutuo cartolarizzato (ovvero, mutuo ceduto dalla banca a un terzo soggetto, spesso all'insaputa dello stesso mutuatario).A conferma di ciò vi è la circolare Abi del 17-12-07 la quale ha chiarito che, in caso di mutuo cartolarizzato, le normali attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero del credito per conto della società veicolo spettano alla banca originaria, alla quale va indirizzata anche la richiesta del calcolo dell'importo del debito residuo.
Non puoi cambiare strada per ogni imbecille che incontri per la via, c'è il rischio che allunghi troppo la strada e non arrivi mai.
Rev.0 Segnala
26/02/2010, ore 12:15
|
||||
|
Vota ora facendo click sulle icone e vicino ogni domanda, commento o risposta
Rev.0 Segnala
26/02/2010, ore 12:49
grazie LOLA, schematica e precisa |
||||
|
Rev.0 Segnala
26/02/2010, ore 12:56
Grazie cara. |
||||
|
Rev.0 Segnala
26/02/2010, ore 13:30
sono mesi che ormai riportiamo tutte le normative di riferimento (dalla legge 40/2007 alle successive modifiche con la finanziaria 2008, al decreto di quest'estate sui 30 giorni massimi).... il problema è farlo capire al cliente, ma più spesso all'operatore!! |
||||
|
Rev.0 Segnala
26/02/2010, ore 14:07
Concordo.. ma ogni tanto è bene rinfrescare le idee.. |
||||
|
Rev.0 Segnala
26/02/2010, ore 14:52
Non ne ho bisogno, ma ci saranno ancora in giro banche che surrogano???? o si sono tutte trincerate dietro un tacito accordo??? Cordialità |
||||
|