Ciao a tutti,dopo 18 mesi sto estinguendo anticipatamente un finanziamento decennale con BNL di 29000 in cui era incluso il pagamento di 1700 euro di assicurazione (Cardif)Nel contratto è scritto che in caso di estinzione anticipata del finanziamento il contratto di assicurazione continuerebbe a vivere fino al termine del piano originariamente sottoscritto.Questa previsione non mi sembra però legittima poichè:a) il contratto di assicurazione è stato stipulato solo perchè connesso a quello di finanziamento. In mancanza il finanziamento non sarebbe stato concesso.b) la BNL prevede espressamente la restituzione del costo assicurativo per il caso di estinzione anticipata del Mutuo. Come giustificare questa disparità di trattamento?;c) le linee guida ABI e ANIA relative alla restituzione del costo assicurativo sembrano essere state accolte da tutti gli operatori;d) la previsione relativa all'estinzione anticipata non è evidenziata correttamente nel corpo del contratto violando le prescrizioni del Codice delle Assicurazioni.La polizza prevede il rischio malattia, infortunio, perdita lavoro e morte. Si applicherebbero anche le norme sull'assicurazione sulla vita?Adesso vedremo cosa dirà la Cardif. In caso di esito negativo andrò cmq avanti presso tutte le sedi competenti.Cordiali saluti
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24/09/2009, ore 11:49
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24/09/2009, ore 12:51
Lei dice due cose,la prima che il contratto Cardiff non prevede la restituzione.Quindi con Cardiff partita persa,anche perchè il contratto puressendo funzionale al finanziamento ha vita autonomaLa seconda che il contratto BNL prevede il rimborso della parte di premio non fruita in caso di estinzione anticipata,personalmente dubito che le cose stiano così ma se stanno così a BNL si deve rivolgere. |
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24/09/2009, ore 13:09
No, forse non sono stato chiaro. La stessa Cardif con BNL per il contratto di mutuo (e non di finanziamento-prestito personale) prevede la restituzione del costo assicurativo. A quale pro questa differenza?Dubito invece sulla vita autonoma del contratto assicurativo. Occorre infatti considerare anche le ragioni che spingono il contraente a stipulare un contratto assicurativo ovvero l'ottenimento del prestito. Venuto meno il prestito viene meno l'interesse al mantenimento dell'assicurazione che altrimenti non sarebbe mai stata richiesta. E' chiaro che si tratta di un'impostazione che va contro il dettato del contratto, ma non sempre è quest'ultimo a prevalere.Altro argomento in tal senso: se il contratto di finanziamento fosse per qualche motivo nullo o cmq illegittimo lo sarebbe anche quello di assicurazione. |
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24/09/2009, ore 13:18
Per il fatto di aver estinto un finaziamento,non può invocare l'inesistenza del rischio come previsto dall'art.1895 del c.c. |
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24/09/2009, ore 13:30
Infatti occorre far riferimento non alla disciplina del contratto di assicurazione (anche se mi pongo alcuni dubbi sulla parte relativa alla vita) ma a quella del contratto in generale, alla disciplina della causa, dell''interpretazione del contratto, alla presupposizione e al collegamento negoziale.E' evidente che non è facile. |
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25/09/2009, ore 10:04
Tutto risolto. L'Assicurazione ha riconosciuto l'applicazione del Decreto Bersani e il rispetto delle line guida dell'ANIA. |
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