Buongiorno a tutti! Avrei bisogno di un parere riguardo alle imposte da applicare ad un mutuo di sostituzione di un mutuo prima casa. La mia situazione è la seguente: io e mio marito abbiamo stipulato un mutuo prima casa nel 2007 e a gennaio di quest'anno lo abbiamo sostituito con un nuovo mutuo, dell'importo del debito residuo del precedente, con la stessa banca. (il tasso più favorevole propostoci dalla banca ci ha consentito di ridurre la durata del mutuo). La banca ha applicato l'imposta sostitutiva dello 0.25% sull'importo del mutuo, ma a distanza di 5 mesi, l'Agenzia delle Entrate ci ha avvvisato che "...al finanziamento in oggetto non è applicabile il trattamento tributario agevolato previsto dal D.P.R. 601/1973..."in quanto tale trattamento si applica solo a quelle operazioni che "...si traducono nella possibilità di attingere denaro da impiegare in investimenti produttivi e non a quelle in cui il soggetto accreditato in base al nuovo finanziamento non veda ampliata la propria liquidità, ma ottenga soltanto una dilazione nell'adempimento del suo debito". Morale della favola: ci viene richiesta integrazione dell'imposta di registro, imposta ipotecaria del 2% sull'ipoteca, imposta di bollo... per un totale di più di 6000 euro. Avendolo saputo avremmo fatto una surroga!!!Vorrei sapere se esiste una legge o una normativa che regola questo tipo di finanaziamento, poichè pare che sia solo l'Agenzia delle entrate della nostra provincia, da qualche mese, a richiedere questo tipo di imposte sui mutui di sostituzione, indipendentemente della finalità del mutuo originario. Potete aiutarmi?? Grazie
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21/07/2011, ore 08:29
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21/07/2011, ore 09:18
Difficile rispondere essendo che Bolzano è a Statuto Speciale |
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21/07/2011, ore 13:17
Mi sa tanto che è saltata una clausola da inserire nel ctr di rinegoziaione (perchè è di questo che stiamo parlando?), con la clausola apposita si continua a detrarre gli interessi passivi come prima casa ed appunto di si paga lo 0,25% di imposta sostitutiva. Imposta sostitutiva che è al 2% solo per acquisto seconda casa, comunque, per liquidità e ristrutturazione sempre si paga lo 0,25%. per cui controllare ben bene cosa dice l'accertamento, che mi pare strano assai. |
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21/07/2011, ore 13:22
Non si tratta di rinegoziazione, ma di sostituzione, quindi estinzione primo mutuo e apertura nuovo mutuo con l'iscrizione di una nuova ipoteca. Anche a noi sembra comunque strano l'accertamento! |
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22/07/2011, ore 08:41
All'agenzia delle entrate sostengono che il secondo mutuo non viene considerato finalizzato all'acquisto prima casa, ma all'estinzione di un altro mutuo. (A loro non importa che il mutuo precedente godesse delle agevolazioni "prima casa"!). Sostengono che non esista una legge che affermi di poter applicare l'imposta sostitutiva a questo tipo di finanaziamento e sono anche consapevoli di essere l'unico ufficio o uno dei pochi a "pensarla" così, ma ritengono ovviamente di essere nel giusto! Citano le sentenze della cassazione n.4611 del 29.03.2002 e n. 4530 del 28.03.2002 e le circolari n. 240 del 22.12.1999 e n. 12 del 27.12.2002 e risoluzione n.1 del 22.09.2005.Ma la banca che responsabilità ha in tutto questo? Secondo l'agenzia delle entrate, doveva saperlo... |
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22/07/2011, ore 13:53
Provo a darti una mano:http://www.ancebrescia.it/articoli/3087.htmLA TASSAZIONE CON IL MUTUO DI LIQUIDITA'La legge relativa alla modifica dell’imposta sostitutiva per le abitazioni diverse dalla prima dallo 0,25 al 2,00 per cento è di difficile interpretazione. Circa l’applicazione della aliquota del 2,00% la tesi prevalente è l’applicabilità dell’aliquota del 2,00% solo per le seconde case con la possibilità per la banca di chiedere la destinazione del finanziamento e in funzione della dichiarazione del mutuatario applicare una o l’altra aliquota. Tesi dovuta soprattutto al fatto che la banca mutuante è sostituto di imposta. Pertanto, se il mutuo è stato richiesto per liquidità e se la banca non ha chiesto e il mutuatario non comunicato la destinazione del mutuo stesso, si ritiene che il mutuo non possa in alcun modo riferirsi all’acquisto di abitazione, diversa dalla prima, come peraltro può dimostrare la stessa ipoteca concessa per cui non è applicabile l’aliquota del 2,00%.Dai una occhiata all'indirizzo sopra scritto e leggi quello sopra riportato, poi vai sul sito dell'Agenzia delle Entrate, ti registri e poni la questione, raccontanto tutto, ma prorpio tutto ed insistendo sulla specificità del comportamento di quella Agenzia delle Entrate. Il ricorso lo vincerari facilemente, perchè hanno torto marcio. Chiaramente è stata ipotecata la casa che ha goduto delle agevolazioni "prima casa"? |
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