Accedi con Google+
Registrati con LinkedIN

Accedi con ForumConsumatori


Recupero Password Chiudi
Accedi | Registrati


Iscritti a ForumConsumatori: 68205  Discussioni create: 40501  Messaggi inviati: 260681
Iniziata: oltre un anno fa   Ultimo aggiornamento: oltre un anno fa   Visite: 4434

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

Risposta di un avvocato sulla violazione della privacy e molestia da parte delle varie finanziarie dopo aver inviato diffida che non e' stata presa in considerazione.Querelate querelate querelate..La diffida e la querela possono essere presentate senza l’assistenzadell’avvocato.Hai operato nel migliore dei modi, inviando la diffida (tutela tutte le tuefacoltà); adesso, sporgendo querela, attiverai il procedimento penale neiconfronti del querelato che sarà iscritto nel registro degli indagati e,successivamente, rinviato a giudizio se l’autorità giudiziaria riterràdi farlo.In sede di processo penale potrai costituirti parte civile e chiedere ilrisarcimento dei danni conseguenti alle molestie, tuttavia ci vorrà deltempo (almeno un anno).Puoi querelare l’impiegata della finanziaria per il reato di“molestie”, previsto dall’articolo 660 del codice penale; si trattadi una contravvenzione concernente l’ordine pubblico e la tranquillitàpubblica. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 660 del codice penale, sipunisce “chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero colmezzo del telefono, per petulanza o altro biasimevole motivo, reca a talunomolestia o disturbo”. Il trattamento sanzionatorio previsto dallegislatore per tale reato è quello dell’arresto fino a sei mesi oppurel’ammenda fino ad € 516.La norma va interpretata nel modo giusto, anche alla luce della relativagiurisprudenza.La“petulanza” deve essere intesa come un comportamento impertinente,arrogante e come un modo di agire non conforme ai principi della societàcivile. Inoltre, la “petulanza” può essere definita anche come quelmodo di agire pressante, ripetitivo, insistente, indiscreto e impertinenteche finisce, per il modo stesso in cui si manifesta, per interferiresgradevolmente nella sfera della quiete e della libertà di altre persone.Il “motivo biasimevole” deve essere inteso ed interpretato come ognimotivo riprovevole in sé o in rapporto alle qualità o condizioni dellavittima. Infine, la molestia deve essere intesa ed interpretata, sotto unprofilo giuridico, come un qualunque comportamento in grado di turbare lavita e quindi, l’esistenza di terze persone.È importante rilevare che la molestia o il disturbo devono essere valutatiavendo per riferimento la psicologia normale media, in relazione cioè almodo di sentire e di vivere comune.In sintesi, il reato contravvenzionale di molestia o disturbo alle personeconsiste in una qualsiasi condotta oggettivamente idonea a molestare e adisturbare le terze persone, interferendo nell’altrui vita privata enell’altrui vita relazionale (in tal senso, Cassazione penale, sezione I,sentenza 8 marzo 2006, n. 8198).Secondo la Cassazione penale, sezione III, sentenza 1 luglio 2004, n.28680, l’art. 660 del c.p. punisce la molestia commessa col mezzo deltelefono (sia attraverso sistemi telefonici mobili che fissi), in quanto ildestinatario di essi è costretto a percepirli, con corrispondenteturbamento della quiete e tranquillità psichica; il mittente utilizzandoil telefono, realizza l’obiettivo di recare disturbo al destinatario,configurando il suddetto reato.

aggiungi un commento
aggiungi un commento
Data
Votazione
Non hai ancora votato! Vota ogni singolo contributo che ritieni utile o interessante e che sia ben scritto per permettere ai contenuti di qualità di salire in alto.
Vota ora facendo click sulle icone e vicino ogni domanda, commento o risposta
Pagina 2 di 2
Vai alla pagina [1 2]

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

INCASINATOsei tardo e sprovveduto. TARDO : perchè ciò che hai riproposto nel tuo < pippone > l'ho scritto da anni e non una sola volta.SPROVVEDUTO perchè non ti accorgi che fai il gioco dei topi di fogna. sottospecie < infiltrati > che vogliono farti parlare............ Le querele, come da mio fac -simile nel thread RECUPERO CREDITI,,sono EFFICACISSIME. Soprattutto se prodotte da persone che sono state aggredite ( verbalmente o meno ) dentro la propria casa.Testimoni ? Quanti se ne vuole. Estorsione e minaccia,sono sempre reati,anche se messi in atto da Creditori. Con tanti saluti alla Cassazione.

LA NOBILTA' DELLO SCHIAVO, E' LA RIBELLIONE !
LA NOBILTA' DELLO SCHIAVO, E' LA RIBELLIONE !

aggiungi un commento
aggiungi un commento

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

Grazie cagliostro ,comunque non ascolto certi personaggi(magari sono impiegati delle varie succhia sangue legali) che cercano in ogni modo di ostaccolarci.

aggiungi un commento
aggiungi un commento

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

Appunto

aggiungi un commento
aggiungi un commento
Pagina 2 di 2
Vai alla pagina [1 2]


Prendi parte alla discussione
Prima volta? Assicurati di aver compreso le linee guida di partecipazione

Informativa sull'uso dei Cookies

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.OK

Gentile visitatore,

l'accesso gratuito a questo sito è possibile grazie al presenza di alcuni inserti pubblicitari.

Ti chiediamo gentilmente di disattivare il blocco della pubblicità dal tuo browser e, possibilmente, di sostenerci visitando i siti degli sponsor.

Grazie per la comprensione.

Ok, ho disattivato il blocco su questo sito