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Come promesso ad ONDULINA redigo una sorta di brevissima guida introduttiva sul diritto civile e penale. Ovviamente stante la complessità della materia ho dovuto condensare tantissimo le cose ma il mio scopo e mettere dei paletti e dare a tutti una informazione necessaria per sapere come muoversi.Prima di iniziare occorre chiarire bene i concetti di Diritto Civile, Diritto penale e reati.Il DIRITTO CIVILE (che fa parte, insieme al diritto commerciale del c.d. Diritto Privato) è quell’insieme di norme che regolamentano i rapporti tra i privati. Comprende quindi, p.e., i contratti, il matrimonio,.le successioni Etc.IL DIRITTO PENALE è quel complesso di norme che descrivono i reati e le relative pene.Cosa si intende per reato? Si intende un comportamento commissivo (ossia nel fare un qualcosa) od ommissivo (ossia nel non fare un qualcosa) che è stato considerato come antigiuridico (ossia il contrasto fra la norma e quello che è successo).Dalla definzione di Diritto Penale risulta quindi evidente che solo i comportamenti previsti e descritti nel codice penale sono da considerare “reati”. I reati più gravi si chiamano “delitti”I reati meno gravi si chiamano “contravvenzioni”Nel caso vi sia un reato come si può chiedere aiuto alla giustizia?Chiariamo prima un concetto fondamentale. I reati sono perseguibili d’ufficio o a querela di parte.Nel primo caso se l’autorità di P.S. viene a conoscenza del reato devono avviare l’azione penale indipendentemente dalla volontà della parte offesa. Si ha per i reati più gravi. Nel secondo caso invece, se non vi è sollecitazione della parte offesa, l’autorità di P.S. non può fare nulla.Torniamo a come chiedere aiuto alla giustizia.Le possibilità sono 3- esposto- querela- denunciaESPOSTOQuesto istituto serve a chiedere aiuto alla autorità di P.S., da una o da entrambe le parti, i caso di dissidi privati. Cosa succede dopo avere presentato l’esposto? L’autorità di P.S. convoca entrambi le parti e cerca una conciliazione. Se questa avviene la cosa finisce li, in caso contrario si può procedere alla querela dell’offendente. Ovviamente in caso di reati precedibili d’ufficio la conciliazione non può avvenire.QUERELAQuesto istituto consiste nel chiedere alla autorita di P.S. che proceda per un fatto che la legge prevede come reato.Che differenza c’è fra esposto e querela?Sostanzialmente sta nel fatto che nell’esposto non sì è sicuri che sia stato commesso un reato e si chiede, quindi, alla giustizia di verificare se in ciò che è successo siano riscontrabili elementi penali. Quindi si chiede una valutazione.Nella querela invece si procede direttamente per un reato verso qualcuno o anche verso ignoti. DENUNCIALa denuncia si fa per portare a conoscenza della giustizia di fatti costituenti reati.La differenza con la querela sta nel fatto che la querela deve essere fatta dalla parte offesa mentre la denuncia può essere fatta da chiunque venga a conoscenza del reato.Talvolta la denuncia è obbligatoria,; caso semplice è nel caso che vi abbiano rifilato dei soldi falsi. Siete obbligati a denunciare il fatto.Ovviamente a voi non è richiesto sapere se dovete fare una querela o un esposto. Se ritenete che avete subito reati andate in dalla autorita di P.S. e loro vi consiglieranno su cosa fare. Meglio ancora sarebbe rivolgersi ad un avvocato. Ma questo… costa… sappia telo… e tanto.Nel caso di querela vi è il problema, da non sottovalutare, che siete esposti ad una contro-querela. Se voi querlate taluno per un reato occorre provarlo. Questo è evidente. Ma sarete esposti anche alla querela della controparte p.e. per calunnia e diffamazione e potreste, in caso di giudizio negativo per voi, essere esposti anche al risarcimento danni in sede civile.Ecco perché ho ripetuto tante volte che si querela per cose serie e provate.Per quanto riguarda, invece, le problematiche che riguardano il Diritto Civile, il ricorso alla giustizia non si fa tramite le querele, esposti, etc. ma con la Azione Civile.Con questa azione si propone la cosiddetta domanda giudiziale per dare inizio al Processo Civile.Nel caso che un interesse sia leso il Giudice promuoverà l’azione esecutiva per reintegrare il vincitore nel suo diritto.Veniamo adesso a noi.a) In quali casi il debitore deve temere che il suo comportamento possa rientrare nella sfera penale?Praticamente mai. Tranne due casi: insolvenza fraudolenta e truffa.L’insolvenza fraudolenta viene descritto all’art.641 del c,p, che dice “Chiunque, dissimulando il proprio stato d'insolvenza, contrae un'obbligazione col proposito di non adempierla e' punito, a querela della persona offesa, qualora la obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire un milione. L'adempimento della obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato£.La truffa invece è di più agevole comprensione. Per esempio mostrate una busta paga falsa.La possibilità di essere querelati per i reati di cui sopra è comunque molto remota in quanto alla Finanziarie interessa avere i soldi indietro e non di mandarvi in galera.b) in quali casi il creditore potrebbe essere querelato per i suoi comportamenti?Analizzeremo due reati ipotizzati nelle varie discussioni e più precisamente:- estorsione- violazione di domicilio.ESTORSIONE. Tale reato è descritto all.art. 629 del c.p.“Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da lire un milione a quattro milioni (1). La pena e' della reclusione da sei a venti anni e della multa da lire due milioni a lire sei milioni, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente (2). (1) Comma cosi' modificato dall'art. 8, D.L. 31 dicembre 1991, n. 419. (2) Comma cosi' modificato dalla L. 14 ottobre 1974, n. 4”Facciamo qualche esempio:Tizio minaccia Caio di ricorrere alle vie legali se Caio non sottoscrive cambiali a garanzia dei pagamenti. E’ evidente che non ricorre l’estorsione perché non vi è l’ingiusto profitto.Tizio minaccia Caio di ricorrere alle vie legali se Caio non sottoscrive cambiali per il pagamento di oltre quanto dovuto anche di interessi usurari.Qui siamo in ambito di estorsione perché vi è l’ingiusto profitto.VIOLAZIONE DI DOMICILIOQuesto reato è descritto nell’art.614 del c.p.Chiunque si introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volonta' espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, e' punito con la reclusione fino a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volonta' di chi ha diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa. La pena e' da uno a cinque anni, e si procede d'ufficio, se il fatto e' commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole e' palesemente armato.Facciamo adesso alcuni esempi (anche perché ho letto di alcune interpretazioni davvero ridicole).Il recuperatore suona la porta, il debitore lo fa entrare e successivamente, quando scopre che il recuperatore vuole i soldi minaccia di denunciarlo per violazione di domicilio.E’ evidente che la querela sarebbe infondata perché il debitore ha fatto entrare di sua volontà il recuperatore.Ho letto di un debitore che si vantava di avere minacciato di denuncia il recuperatore e che questi è scappato via con la coda fra le gambe. E’ evidente che o il narratore diceva una storia falsa come una moneta da 3 euro oppure il recuperatore era un pivellino. Un esperto avrebbe riposto che a denuncia avrebbe risposto con denuncia salutandolo cordialmente.Altro esempio. Il recuperatore si finge un venditore di enciclopedie e si introduce con l’inganno nel domicilio del debitore per “costringerlo” a pagare. Questa è violazione di domicilio.Morale finale, quando si intentano querele occorre avere basi solide e dimostrabili. Capisco che il fatto di venire “stufati” dai recuperatori è sfiancante ma il tentare una rivalsa minacciando querele può essere controproducente. Meglio parlarne con un amico, ma vero amico, avvocato se no venite qua ed esponete il caso. Ma che siano cose serie, non certe idiozie che ho letto qua.Altra cosa, qui vi sono tanti sedicenti esperti, e anche chi fa di questo forum il luogo per darsi un po’ di importanza facendo il predicatore. Come fate a sapere se quello che vi viene detto è giusto o sbagliato? Semplice… fatevi sempre, sempre, sempre dare i riferimenti normativi.Esattamente come ho fatto io. Questo farà tacere gli asini e vi darà la certezza delle risposte.Qualcuno obietterà che un conto è la norma ed un conto è ciò che avviene in praticai. Certo questo è importante,. Ed è anche molte vero. Ma è giusto che vi venga detto l’una e l’altra. Perché la prima è matematica l’altra no.. e ogni caso fa capo a se.Rimango a disposizione per ogni vostra domanda o quesito o anche solo curiosità.
"Se ti devo un dollaro io ho un problema, ma se ti devo un milione di dollari allora il problema è tuo" John Maynard Keynes

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ma bannatelo per favore! Non se ne può più di questa gentaglia

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ma era per il berlusca o pper ondulina

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Robibop qui si parlano di cose serie,. che tu non puoi capire perchè da quello che hai scritto non hai capito neanche la famosa ACCA!Quindi fai una cortesia a me e agli interessati del forum, mentre qui si trattano le cose serie di cui sopra vai a farti un giro, tipo a Pechino e guarda che tempo fa.. ti va?
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phileasfoggNon abbiamo bisogno di guide pratiche del diritto....tra l'altro il copia e incolla lo sappiamo fare tutti. quindi se vuoi l'applauso te lo facciamo: PLAT PLAT PLAT PLAT PLAT.

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lo lascio in pasto a Cagliostro...
Indro Montanelli usava dire che in Italia non è sufficiente aver ragione: occorre trovare un giudice che lo riconosca!

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