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Da anni si assiste al fenomeno della costante diminuzioni del numero delle esecuzioni mobiliaripresso il debitore. Ciò è dovuto all' esito scarsamente satisfattivo di tali esecuzioni. L' esperienzadimostra che frequentemente con il ricavato dalla vendita dei beni pignorati non vengono copertenemmeno le spese dell' esecuzione talché, considerati anche i costi di tali esecuzioni, i creditorisono portati talvolta a non iniziarle nemmeno nella previsione di una sostanziale inutilità. Può dirsiche quando l' esecuzione mobiliare presso il debitore arriva al suo naturale compimento (vendita deibeni pignorati e distribuzione del ricavato) si registra normalmente il fallimento dell' esecuzionestessa che, invece, può rivelarsi utile ove non si arrivi alla vendita, avendo in taluni casi lapendenza del procedimento esecutivo l' effetto di indurre il debitore al pagamento (si pensi alversamento di acconti nel tempo, finalizzati all' ottenimento di rinvii della vendita), o allaconversione del pignoramento (abbastanza frequente nei casi in cui, con il consenso del creditore,venga concessa una rateizzazione).Considerata l' evidenza del detto fenomeno e considerato il valore costituzionale della tutelaesecutiva, non poteva ulteriormente ritardarsi una riforma che, partendo dalla individuazione dellecause del fenomeno stesso, offrisse un rimedio.Il legislatore della riforma della quale qui si discute ha doverosamente individuato nella ricerca deibeni da pignorare il tema cruciale cui occorreva mettere mano. La necessità di affrontare tale temaderiva dal fatto che oggi i patrimoni hanno tendenzialmente una composizione diversa rispetto aquanto avveniva nell' epoca in cui venne approvato il codice di procedura civile. Oggi i cespitimobiliari componenti i patrimoni che più proficuamente possono essere colpiti dal pignoramentosono spesso beni immateriali (crediti, partecipazioni in società, prodotti finanziari di vario tipo...),talché ne è più difficile l' individuazione allo scopo di assoggettarli ad esecuzione. La scarsafruttuosità della "ricerca delle cose da pignorare" nei termini di cui all' art. 513 c.p.c. e le difficoltàche il creditore incontra nella individuazione di beni da pignorare presso terzi, imponevano untentativo da parte del legislatore. Questo tentativo è stato fatto e lo troviamo nel nuovo testo dell'art. 492 c.p.c. applicabile a tutti i tipi di esecuzione per espropriazione.In estrema sintesi può dirsi che il legislatore ha prescelto un sistema misto che coinvolge il debitore,la cui cooperazione può essere richiesta per l' individuazione dei beni utilmente pignorabili, esoggetti gestori di banche dati pubbliche cui possono essere richieste informazioni. In tal modo si èin una qualche misura avuto riguardo a normative di altri paesi europei.Fermo rimanendo il giudizio positivo sulla decisione di affrontare il problema, resta da vedere neidettagli il contenuto della nuova disciplina, cercando di individuare le difficoltà applicative chepotranno presentarsi.La cooperazione del debitoreIl nuovo testo dell' art. 492 c.p.c., al comma 3, prevede che l' ufficiale giudiziario, ove i benipignorati appaiano insufficienti per la soddisfazione del creditore (ma, evidentemente, deve operarealla stessa maniera ove non siano stati reperiti beni da assoggettare a pignoramento), inviti ildebitore ad indicare "i beni utilmente pignorabili e i luoghi in cui si trovano".Trattasi di una cooperazione che viene richiesta al debitore in maniera alquanto blanda, ancheperché non è prevista alcuna sanzione per l' ipotesi in cui il debitore ometta di rispondere all' invitooppure fornisca indicazioni non rispondenti al vero. Ben diverso è il sistema tedesco che èincentrato sulla cooperazione del debitore, ma prevede pesanti misure coercitive per indurre ildebitore a rendere dichiarazione circa tutti i beni dei quali sia titolare, nonché sanzioni penali per l'ipotesi di dichiarazione non veritiera.La legge non disciplina l' ipotesi in cui il debitore non venga rinvenuto sul luogo ove l' ufficialegiudiziario si è recato per eseguire il pignoramento. Dal fatto che il processo verbale contenente ladichiarazione debba essere sottoscritto dal debitore, può inferirsi che l' invito - a differenza dell'ingiunzione di cui all' art. 492 c.p.c. (art. 518 comma 3 c.p.c.)- gli debba essere rivoltopersonalmente, talché potrebbe ipotizzarsi, per il caso in cui il debitore non sia stato rinvenuto, lanotificazione di un invito a comparire dinanzi all' ufficiale giudiziario per rendere la dichiarazione.Per di più un invito rivolto al debitore personalmente, accompagnato dalle spiegazioni del casocirca l' adempimento che viene richiesto, più facilmente potrebbe consentire il raggiungimento delloscopo della individuazione di altri beni da pignorare.Non poche perplessità suscita la previsione di legge circa le conseguenze di una dichiarazionepositiva da parte del debitore. Il quarto comma dell' art. 492 c.p.c. stabilisce infatti che i beniindicati dal debitore " dal momento della dichiarazione, sono considerati pignorati anche aglieffetti dell' art. 388, terzo comma, del codice penale" .Innanzitutto in tal modo potrebbero venire a trovarsi pignorati beni di valore gran lunga superiore aquanto occorrente per la soddisfazione del creditore, con inutile danno per il debitore, e necessità diattivare il procedimento per la riduzione del pignoramento (art. 496 c.p.c.) .Ove si tratti di oggetti presenti sul posto (casa del debitore o altri luoghi a lui appartenenti), e nonreperiti dall' ufficiale giudiziario nell' ambito della ricerca di cui all' art. 513 c.p.c., non sorgerannoparticolari problemi ove l' ufficiale giudiziario si faccia mostrare i beni, al fine di descriverlicompiutamente allo scopo della loro identificazione, e di determinarne approssimativamente ilvalore, così come prescritto dall' art. 518 c.p.c..Se i beni non sono presenti sul posto e quindi non possono essere visti dall' ufficiale giudiziario sipresentano molteplici problemi:a) i beni non possono essere descritti in maniera sufficiente per la loro individuazione, talchéaumentano le possibilità che al momento dell' asporto vengano fatti trovare beni dello stesso tipoma di valore inferiore;b) se l' ufficiale giudiziario non vede i beni non può farne una stima o stabilire se occorra l'intervento di uno stimatore;c) non si vede come possa essere affidata ad un custode la conservazione dei beni pignorati, omeglio come un soggetto (ad es. l' istituto vendite giudiziarie) possa assumere la custodia, con lerelative responsabilità, di cose la cui esistenza e le cui caratteristiche sono solo state enunciate daldebitore.Per quanto concerne il denaro, i titoli di credito ed i preziosi, la nuova disposizione di cui all' art.492 comma 4 c.p.c. deve essere coordinata con l' art. 520 c.p.c. che prevede l' apprensione di talibeni da parte dell' ufficiale giudiziario e la consegna al cancelliere. Ove l' esistenza di tali beni siastata dichiarata dal debitore ex art. 492 comma 4 c.p.c., fermo rimanendo che il pignoramento deglistessi deve intendersi già perfezionato, occorrerà che l' ufficiale giudiziario provvedasuccessivamente alla apprensione di tali beni per la consegna al cancelliere. In difetto potrà scattarein danno del debitore la sanzione di cui all' art. 388 comma 3 c.p., ma l' accertamento del reatopresupporrà pur sempre l' accertamento del fatto che tali beni esistessero effettivamente.Non pochi problemi si presentano per l' ipotesi in cui il debitore, rispondendo all' invito dell'ufficiale giudiziario, indichi beni da espropriare nelle forme dell' espropriazione presso terzi. Iproblemi derivano dalla necessità di coordinare l' effetto dell' immediato pignoramento automatico(previsto dall' art. 492 comma 4) con le forme di cui agli artt. 543 e ss. c.p.c.. Se gli effettipignoramento presso terzi si determinano con la notificazione dell' atto di cui all' art. 543 c.p.c., nonsi vede proprio come il pignoramento potrebbe essere ricollegato ad una mera dichiarazione deldebitore, senza alcuna garanzia per il terzo. Rimane pur sempre il fatto che l' art. 492 c.p.c. ècollocato fra le norme sull' espropriazione forzata in generale, per cui pare difficile giungere allaconclusione della sua integrale inapplicabilità all' espropriazione presso terzi. Potrebbe ipotizzarsiche il vincolo, nell' ipotesi in parola, sorga in un primo momento solo per il debitore (il qualedovrebbe astenersi dal sottrarre il bene o il credito verso il terzo), e solo in un secondo momento,con la notifica, si determinino gli effetti del pignoramento per il terzo. In sostanza dovranno seguirsiintegralmente le forme di cui agli artt. 543 e ss. c.p.c., fatta eccezione per l' ingiunzione al debitoredi cui all' art. 492 c.p.c. (prevista dal comma 2 dell' art. 543 c.p.c.).Il comma 5 dell' art. 492 c.p.c. prevede l' ipotesi in cui dopo un pignoramento sufficienteintervengano (tempestivamente) altri creditori talché venga meno la sufficienza dei beni pignorati.In tal caso il creditore procedente potrà richiede all' ufficiale giudiziario di rivolgere al debitore l'invito di cui al comma 3 affinché possa determinarsi una estensione del pignoramento ad altri beniai sensi del successivo comma 4 (è da notare che il creditore procedente "può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi", ivi compreso quindi il comma 4che prevede il pignoramento automatico) . "Successivamente" - e cioè in tutte le ipotesi in cui l'invito non abbia portato al pignoramento di beni di consistenza tale da soddisfare sia il procedenteche gli intervenuti - il procedente potrà avvalersi della facoltà di cui all' art. 499 comma 3 c.p.c..Tale facoltà, se il pignoramento fosse automatico in ogni caso a prescindere dal tipo diespropriazione, non dovrebbe avere per oggetto i beni eventualmente indicati dal debitore in quantoquesti si troverebbero ad essere già automaticamente pignorati ex art. 492 comma 4 c.p.c. . Il fattoinvece che sia prevista una attività degli intervenuti tesa alla estensione del pignoramento confermache in taluni casi ( ad es. espropriazione presso terzi o espropriazione immobiliare) pignoramentoautomatico, ancorché i beni siano stati indicati dal debitore, non può esservi.La richiesta di informazioni ai soggetti gestori dell' anagrafe tributaria e di altre banche datipubbliche.Trattasi della novità più saliente ed interessante della nuova disciplina.E' previsto che "in ogni caso" - e quindi prescindendo anche da un precedente pignoramentonegativo o insufficiente - l' ufficiale giudiziario possa "su richiesta del creditore e previaautorizzazione del giudice dell' esecuzione, rivolgere richiesta ai soggetti gestori dell' anagrafetributaria e di altre banche dati pubbliche", richiesta ovviamente circa la esistenza di beni dell'esecutando da assoggettare a pignoramento.La novità non è di poco momento e, in una qualche misura, avvicina il nostro ordinamento sulpunto a quello francese ove è prevista una sorta di inchiesta pubblica per il tramite del procuratoredella repubblica.Il giudice potrà secondo i casi concedere o meno l' autorizzazione, e dovrà esercitare tale poterediscrezionale avendo riguardo agli elementi di valutazione offertigli dal creditore (in particolaredovrà aversi riguardo alla consistenza del debito ed alle circostanze di fatto che rendano verosimilidifficoltà nel reperimento dei beni da pignorare).Circa le banche date pubbliche occorre distinguere quelle alle quali il privato ha accesso (Catasto,Conservatorie RR.II., Registro delle imprese istituito dalla L. 580/93) da quelle cui il privato taleaccesso non abbia. Segnatamente l' anagrafe tributaria.Questa, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 605/73 come sostituito dal D.P.R. 784/76, "raccoglie e ordinasu scala nazionale i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate agliuffici dell' amministrazione finanziaria e dai relativi accertamenti, nonché i dati e le notizie chepossono comunque assumere rilevanza ai fini tributari".L' anagrafe tributaria, agli effetti che qui interessano, potrà risultare uno strumento importantissimo.Per esempio:a) il debitore potrà risultare parte in un contratto registrato (ad es. locatore in un contratto dilocazione, talché sarà possibile eseguire il pignoramento presso il conduttore attivando unaespropriazione presso terzi);b) potrà verificarsi se il debitore abbia denunciato redditi da lavoro dipendente e chi sia il datore dilavoro, o se sia titolare di pensione avendo la quantificazione dei redditi stessi (sempre agli effettidi un' esecuzione presso terzi);c) potrà verificarsi se il debitore sia proprietario di beni mobili registrati;d) potranno risultare eventuali ritenute d' acconto da parte di clienti subite dal debitore (nel caso diun debitore professionista ciò potrebbe servire agli effetti della individuazione di suoi clientiabituali e quindi di crediti utilmente pignorabili);d) potranno risultare eventuali crediti verso l' Erario per rimborsi fiscali.Una prima difficoltà applicativa deriva dalla individuazione del giudice che può autorizzare l'ufficiale giudiziario a richiedere le informazioni. L' art. 492 comma 6 indica come competente ilgiudice dell' esecuzione. Quale? Se ancora non è stato eseguito un pignoramento in quando ancoranon è dato sapere se vi siano cose da pignorare, quali eventualmente siano e dove si trovino non puòesservi un giudice dell' esecuzione. Siamo in presenza di una "ingenuità" del legislatore che, ovenon si ponga rimedio, rischia di rendere del tutto inapplicabile la nuova previsione. Avrebbe potutola legge far riferimento al presidente del tribunale nel cui circondario si è formato il titolo esecutivoo nel cui circondario il debitore è residente, ma assolutamente impraticabile è l' attribuzione dicompetenza per la specifica autorizzazione ad un giudice eventuale (ci sarà g.e. se ed in quanto cisarà esecuzione forzata) e non identificabile in via preventiva.Analogo discorso può farsi per l' ufficiale giudiziario che, ai sensi dell' art. 106 del D.P.R. 15dicembre 1959 n. 1229 (Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari),ha una competenza territoriale limitata. Se ancora non si conosce dove si trovano gli eventuali benida sottoporre a pignoramento, quale è l' ufficiale giudiziario competente alla richiesta delleinformazioni alle banche date pubbliche?Inoltre, considerato che il precetto diviene inefficace ove entro il termine di 90 gg. dalla suanotificazione non venga iniziata l' esecuzione, vi è il concreto rischio che la perenzione del precettointervenga prima che l' ufficiale giudiziario possa aver chiesto e ricevuto risposta dalle banche datipubbliche cui si sia rivolto ex art. 492 comma 6 c.p.c.. E' appena il caso di rilevare che i dati cheperverranno dal soggetto interpellato dovranno essere adeguatamente analizzati da parte dell'ufficiale giudiziario e del procuratore del precettante, e che ciò richiederà del tempo. Per di più indeterminati casi i dati che potranno risultare dall' anagrafe tributaria non costituiranno che il puntodi partenza per ulteriori indagini (a cura del creditore) o informazioni ulteriori da richiedere a ufficipubblici (da parte dell' ufficiale giudiziario).Comunque, a parte le rilevate difficoltà applicative, lo strumento in parola è sicuramente daapprezzare , anche se cespiti (quali ad es. titoli di stato) assoggettati a c.d. ritenuta secca alla fontenon potranno risultare dalle informazioni di cui sopra in quanto non presenti nelle dichiarazioni deiredditi. Ciò induce a ritenere che il fine perseguito dal legislatore più facilmente sarebbe statoraggiunto disciplinando in maniera più stringente la cooperazione del debitore, prevedendo a suocarico un vero e proprio obbligo di segnalazione dei beni pignorabili con adeguate sanzioni per l'ipotesi di violazione dell' obbligo stesso.Accesso ai dati presenti nei fascicoli delle esecuzioniLa possibilità che nei fascicoli delle esecuzioni siano presenti dati personali, relativi a personefisiche o giuridiche, risultanti dalle indicazioni fornite dal debitore all' ufficiale giudiziario o,soprattutto, dalle informazioni acquisite ex art. 492 comma 6 c.p.c., rende maggiormente delicatala questione della definizione dei limiti nei quali soggetti estranei al processo esecutivo possonoavere accesso ai dati stessi, ed al contempo evidenzia la necessità di una adeguata custodia deifascicoli contenenti i dati stessi.L' art. 51 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)stabilisce che "chi vi abbia interesse" può accedere ai "dati identificativi delle questioni pendentidinanzi all' autorità giudiziaria di ogni ordine e grado". Tale norma sembra escludere l' accesso aifascicoli (visione dei fascicoli) ai soggetti interessati, indicando come accessibili solo i datiidentificativi delle procedure, e cioè i dati che risultano dalle rubriche o da sistemi informatici cherendano evidenti solo tali dati (nome parti, numero procedimento e sua natura) . Tuttavia quanto aisoggetti legittimati ad intervenire in un procedimento esecutivo (categoria più ristretta di quelladei soggetti interessati) già pendente pare difficile negare l' accesso al fascicolo ove si consideri: a)l' interesse a valutare l' opportunità o meno di spiegare intervento in quella procedura (valutazioneche dipende dal valore dei beni pignorati, dalla entità dei crediti e da eventuali diritti di prelazionedegli altri creditori presenti nella procedura); b) l' art. 51 del D. Lgs. 196/03 fa salve le disposizioniprocessuali concernenti la visone dei fascicoli ed il rilascio di copie e, potendo le parti ed i lorodifensori esaminare "gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo d' ufficio e in quelli delle altre parti"e farsene rilasciare copia (art. 76 disp. att. c.p.c.), pare assurdo obbligare il creditore ad unintervento - che potrebbe risultare inutile e costoso - solo per prendere visione di dati rilevanticontenuti nel fascicolo stesso.Pare quindi preferibile ritenere corretto il comportamento della cancelleria che consenta(eventualmente dopo autorizzazione del g.e.) la visione del contenuto del fascicolo al soggetto chedimostri la legittimazione all' intervento o al suo procuratore.La dichiarazione di residenza o l' elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudicecompetente per l' esecuzione da parte del debitore .Fra i compiti dell' ufficiale giudiziario vi è quello di rivolgere al debitore, nei confronti del quale siastato eseguito il pignoramento, un invito a dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comuneove ha sede il giudice competente per l' esecuzione. Il debitore ha l' onere di provvedere a taleadempimento presso la cancelleria, ma può ritenersi equipollente una dichiarazione di residenza oelezione di domicilio fatta in sede di pignoramento della quale sia dato atto a verbale.Trattasi un onere in quanto, ove il debitore non provveda all' adempimento, si determina laconseguenza per lui negativa della notifica dei vari avvisi relativi al corso della procedura presso lacancelleria. L' ufficiale giudiziario deve rendere edotto il debitore di tale conseguenza.Trattasi di innovazione alquanto opportuna. Spesso i creditori nel corso delle procedure cambianoindirizzo o si rendono irreperibili, talché le difficoltà di notificazione degli avvisi determinano perla cancelleria perdite di tempo e ritardi nello svolgimento
"Se ti devo un dollaro io ho un problema, ma se ti devo un milione di dollari allora il problema è tuo" John Maynard Keynes

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Non l'ho letto tutto, come farà la maggior parte degli utenti,comunque, dalla prime righe,deduco che è quello che so già, e che persone come Cagliostro ed altri,in due parole dicono da sempre.Ma.......ma, la realtà, è che alcuni, timorosi,poco convinti,ansiosi,continueranno a postare sempre lo stesso quesito, sotto diverse forme,( i mobili della mamma, del nonno e del fratello).E sono loro che non leggeranno tutto questo tatsebao, e se lo leggeranno, andranno in crisi più di prima.Per questo è anche bene centellinare le risposte,chi come te, ha trovato questo , magari con Google, stai tranquillo, non viene a chiedere informazioni qui,si tratte di persone che se la sbrigano da sole.Onde evitare fraintendimenti, non è una critica, ma una considerazione, un pensiero maturato dopo mesi su questo Forum.

Claudio


Ciao!

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Capisco ed approvo. Ho solo voluto portare un contributo "legale" a differenza dei "secondo me"...
"Se ti devo un dollaro io ho un problema, ma se ti devo un milione di dollari allora il problema è tuo" John Maynard Keynes

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Anche stavolta ringraziamo devotamente <> per l'esaustivo copia-incolla ! Peccato per lui che arriva sempre.......secondo !!!!!!!!Sarebbe bastato leggere l'apposito < vademecum> scritto di nostro pugno ( e non scopiazzato ) che staziona da mesi e mesi nel settore RECUPERO CREDITI. Insomma niente di nuovo,se non la abituale spocchia di chi scopre l'acqua calda e ne informa il volgo con benevolenza...........! Sparisci !

LA NOBILTA' DELLO SCHIAVO, E' LA RIBELLIONE !
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fogg adesso vai a trovare quello del pignoramento auto..cosi terrorizzi il povero multa..per la sua audi A3...
Da piccolo quando andavo al circo ridevo molto guardando i pagliacci e le loro pagliacciate...oggi senza andare al circo vedo tanti pagliacci e le loro pagliacciate. Cap.Ultimo

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..esaustiva ..ma però fai PRIMA asotterrare candelabri,monili,gioielli nell'orto di una chiesa che fa parte dello Stato del Vaticano..e vedrai la collaborazione della Chiesa...chi va a pignorare in Curia? Nessuno.
"Non siamo gli ultimi di ieri ma i primi del domani." "Quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare."

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