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1. Nel caso in cui il credito sia rappresentato da in un titolo (cambiale, assegno bancario o altri documenti ai quali la legge attribuisce la medesima efficacia), alla scadenza, questi divengono automaticamente esecutivi, ed è possibile procedere subito ad un’azione di recupero mediante precetto di pagamento. 2. Un’altra procedura assai utilizzata è quella del ricorso per decreto ingiuntivo. Si tratta di un ordine di pagamento (o consegna) dato al debitore dal giudice mediante decreto. Tale provvedimento può anche essere emesso (o divenire) esecutivo, garantendo al creditore di poter agire immediatamente e coattivamente senza intraprendere un’azione giudiziaria ordinaria. Il decreto ingiuntivo può però essere richiesto solo ove sussistano determinate condizioni. 3. Resta infine, qualora non siano utilizzabili le procedure sopra indicate, il ricorso ad un procedimento ordinario (con all’esito una sentenza), volto ad accertare l’esistenza e la consistenza del credito e a condannare il debitore all’adempimento.Normalmente ogni azione di tipo giudiziario, è preceduta dalla cosiddetta costituzione in mora del debitore, che si sostanzia in un invito al pagamento fatto dal creditore al debitore per iscritto, dalla quale la legge fa scaturire determinati effetti..Il Precetto di pagamentoLa cambiale è considerata un titolo esecutivo dalla legge (R.D. n. 1669/33, art. 63). Nella pratica, questo comporta che, ove il credito non sia pagato alla scadenza della cambiale, è possibile procedere direttamente all’esecuzione forzata.Il pagamento della cambiale dovrà essere chiesto formalmente a mezzo di un precetto (cioè un’intimazione ad adempiere) notificato al debitore. Se il pagamento della cambiale non interviene nei dieci giorni successivi alla notificazione del precetto, si potrà procedere al pignoramento e alla vendita forzata dei beni del debitore.Anche l’assegno bancario, è considerato dalla legge un titolo esecutivo (R.D. n. 1736/33, art. 55). Nella pratica, questo comporta che, ove il credito non sia pagato alla data indicata sull’assegno, è possibile procedere direttamente all’esecuzione forzata.Il pagamento dell’assegno dovrà essere chiesto formalmente a mezzo di un precetto (cioè un’intimazione ad adempiere) notificato al debitore. Se il pagamento dell’assegno non interviene nei dieci giorni successivi alla notificazione del precetto, si potrà procedere al pignoramento e alla vendita forzata dei beni del debitore.Il decreto ingiuntivoUn decreto ingiuntivo è l’ordine dato dal giudice al debitore di adempiere l’obbligazione assunta (es. pagamento di una somma di denaro o consegna di una cosa mobile determinata) entro un determinato periodo di tempo (normalmente 40 giorni). Trascorso tale termine, il decreto diventa esecutivo e si può procedere al pignoramento dei beni del debitore.Il decreto ingiuntivo viene emesso su richiesta del creditore, ed ha il vantaggio di essere molto più celere e assai meno oneroso di un procedimento giudiziario ordinario. È disciplinato dagli articoli 633 e ss. del c.p.c.Affinché si possa far ricorso al procedimento per decreto ingiuntivo è necessario che il credito consista nella consegna di una somma determinata di denaro o di una quantità determinata di cose fungibili, oppure nella consegna di una cosa mobile determinata. È inoltre necessario che il credito sia provabile mediante prova scritta.Più precisamente, si intendono per prove scritte idonee alla richiesta di decreto ingiuntivo (art. 634 c.c.): 1. le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata; 2. i telegrammi; 3. gli estratti autentici delle scritture contabili; 4. in alcuni casi, la giurisprudenza considera prova scritta anche le fatture commerciali.Contro un decreto ingiuntivo è possibile fare opposizione nei termini previsti dallo stesso decreto (normalmente 40 giorni).L’opposizione ad un decreto ingiuntivo può essere proposta mediante atto di citazione (art. 645 c.p.c.) entro i termini strettamente previsti nel decreto stesso (normalmente 40 giorni).Ci si oppone al decreto ingiuntivo, ad esempio, se il credito non è scaduto o se è addirittura inesistente perché mai sorto o perché già estinto a seguito di pagamento.A seguito dell’opposizione, il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario.L’art. 642 c.p.c. prevede che, su istanza del ricorente, il decreto ingiuntivo possa essere dichiarato immediatamente esecutivo (senza perciò che sia necessario attendere il termine di quaranta giorni per verificare se il debitore paga o si oppone). L’esecuzione provvisoria può anche essere concessa se vi è pericolo di un grave pregiudizio nel ritardo.Su istanza dell’opponente, se ricorrono gravi motivi, il giudice può sospendere l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo (art. 649 c.p.c.).La costituzione in mora del debitoreLa costituzione in mora del debitore consiste nella richiesta fatta al debitore dal creditore, e per iscritto, di adempiere l’obbligazione. Tale richiesta viene comunemente inoltrata a mezzo piego o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in modo da consentire di provare la data del ricevimento.L’art. 1219 c.c. prevede che non sia necessario ricorrere alla costituzione in mora se: 1. l’obbligazione deriva da fatto illecito; 2. il debitore dichiara per iscritto di non voler adempiere; 3. l’obbligazione è a termine e la prestazione (o il pagamento) deve essere eseguita al domicilio del creditore.Dalla costituzione in mora del debitore, la legge fa scaturire taluni effetti a beneficio del creditore, ovvero: 1. l’inizio della decorrenza degli interessi moratori, nella misura dell’interesse legale, se non pattuiti diversamente; 2. l’interruzione del termine di prescrizione (art. 2943 c.c.); 3. l’obbligo in capo al debitore di risarcire l’eventuale danno; 4. la cosiddetta perpetuatio obligationis, ossia il passaggio del rischio che la prestazione divenga impossibile in capo al debitore..

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GRAZIE !!!! troppi uova di Colombo stancano ...PIUTTOSTO ,VISTO CHE SEI TROPPO ISTRUITO IN GIURISPRUDENZA, per piacere come si fa a resistere alle tentazioni debitorie? MI SA CHE QUS'TUOVO NON ESISTE , E NON ESISTERà MAI!!!!INVECE di certe minchiate cercate di scrivere che la crisi dei debiti al 70% SI RISOLVE CON IL BUON SENSO DELLA PROPRIA RESPONSABILTA' A NON FARSI COINVOLGERE DA COSE INUTILI. ... e statene certi che molti avvocatti sarebbero a spasso, insieme agli ufficiali giudiziari.

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Interessante.Il 90% dei forumisti non lo legge, del rimanete 10% il 5% non ci capisce una mazza,al 3% non gli può fregar di meno, il rimanete 2% lo conosce a memoria e lo dispensa a gocce, caso per caso.Comunque grazie.

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Link vari vademecum settore recupero crediti.
http://www.adusbef.it/forum/leggi.asp?P=1&id=203057


Claudio




Ciao!

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Un momento, io l'ho letto e l'ho trovato pure molto interessante, difatti vi è molta ignoranza e comunque spesso e volentieri gli avvocati parlano in buracretese che non è esattamente facile da comprendere a noi piccoli cittadini e debitori. Io l'ho trovato utile e spero che la gente continui ad offrire un modo veramente utile per far capire a chi non del mestiere come funzionino certe cose.Penso infatti che internet serva soprattutto a questo: dare quell'informazione che spesso e volentieri viene negata.
Ho capito una cosa, non piangere mai sul latte versato ma cerca almeno che sia utile!

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