Il pignoramento è uno dei rischi che si corrono in caso di inadempienza del pagamento di una o più rate di un prestito. Con questa azione, disciplinata dal Codice di Procedura Civile all'art. n. 491 e seguenti, l'ufficiale giudiziario vieta al debitore di disporre dei propri beni mobili o immobili che fungono da garanzia per il creditore fino a che non avvenga il saldo dei debiti in sospeso.In alcuni casi i beni del debitore vengono assegnati ad un custode al fine di evitare che siano fatti sparire.Nel caso di pignoramento di cose mobili, la procedura nei confronti del debitore viene eseguita dal notaio o dall'ufficiale giudiziario. Essa non è preceduta da udienze preliminari ed il debitore ne viene a conoscenza nel momento in cui viene effettuata l'espropriazione del bene, che per legge non può essere eseguita nei giorni festivi o al di fuori di determinati orari (dalle 7 alle 21). Nel dare luogo al pignoramento, l'ufficiale giudiziario redige un verbale in cui descrive i beni pignorati e il loro stato (tramite foto o materiale audiovisivo) e determina il loro valore stimato (se lo ritiene necessario anche con l'aiuto di un esperto).I beni mobili che possono essere pignorati possono trovarsi nella casa del debitore o in altri luoghi che gli appartengono o addirittura sulla persona stessa e può trattarsi, nell'ordine, di: denaro; oggetti di valore; titoli di credito ed ogni altro bene la cui vendita possa determinare un certo valore di realizzo. Il pignoramento può riguardare anche beni mobili che si trovano nell'immobile non di proprietà del debitore. La legge, infatti, presume che tutto quanto sia contenuto dentro alla casa in cui il debitore ha residenza sia di sua proprietà, salvo prova contraria (sua o del reale proprietario).Non tutti i beni mobili però possono essere soggetti a pignoramento: esistono i cosiddetti beni impignorabili che non possono fungere da garanzia per il creditore a causa del loro valore morale (ad esempio la fede nuziale) oppure a causa della loro necessità alla vita quotidiana (ad esempio elettrodomestici quali lavatrice o frigorifero), ma anche i crediti alimentari (alimenti versati verso il coniuge separato) o i crediti derivanti da sussidi per malattia o maternità.Infine sono considerati parzialmente impignorabili i beni necessari al debitore nell'esercizio della sua professione.Il pignoramento di bene immobile avviene tramite notifica al debitore dell'impossibilità di compiere atti dispositivi sull'immobile di sua proprietà. Tale atto viene successivamente trascritto nei registri immobiliari. Insieme al pignoramento dell'immobile, l'ufficiale giudiziario può anche procedere a quello dei mobili in esso contenuti, qualora lo ritenga opportuno. È possibile evitare il pignoramento consegnando all'ufficiale giudiziario l'importo dovuto al creditore aumentato delle spese sostenute.Per rientrare in possesso dei propri beni pignorati il debitore deve compilare una specifica istanza chiamata "di conversione" tramite la quale richiede al Tribunale competente di sostituire gli oggetti pignorati con una somma di denaro che può essere pari all'importo di tutte le inadempienze sommate tra loro (compresi gli interessi e le spese di esecuzione) oppure inferiore, ma comunque non al di sotto di un quinto del totale dovuto ai creditori.Quando il giudice rilascia il suo nulla osta alla sostituzione i beni si intendono liberi da pignoramento.Nel caso in cui i beni pignorati risultino insufficienti a coprire il valore complessivo del debito contratto, l'ufficiale giudiziario può interpellare il debitore riguardo l'esistenza di altri beni di sua proprietà che possano essere suscettibili di pignoramento, oppure può consultare direttamente l'anagrafe tributaria o altre banche dati pubbliche.Il debitore che si rifiuta di collaborare oppure che non risponde alla richiesta di ulteriori informazioni da parte dell'ufficiale giudiziario entro 15 giorni è perseguibile penalmente secondo l'articolo n. 388 del Codice Penale. È necessario infine un chiarimento per quanto riguarda la pignorabilità dello stipendio: fondamentalmente, questa non è permessa, salvo in alcuni casi: se il debito è dovuto per legge (ad esempio nel caso dell'obbligo di versare gli alimenti), se si tratta di un debito nei confronti dello Stato o di imprese per cui il debitore lavora o se il debito riguarda dei tributi dovuti allo Stato o ad altri enti pubblici. ho trovato questo articolo in internet cosa ne pensate?
distinti saluti ciro
distinti saluti ciro
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25/02/2009, ore 02:04
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25/02/2009, ore 10:52
Ti dico quello che è successo a me il 27 gennaio nella mia piccola tipografia. Si è presentato l'U.G: un ragazzo che nel corso dei mesi avevo conosciuto per le notifiche che mi recapitava e con cui avevo instaurato un certo rapporto confidenziale. Io sapevo che i beni strumentali non erano pignorabili ma come giustamente hai evidenziato tu, dal 2007 lo sono per massimo un quinto ( devo ancora capire un quinto di cosa, se del debito o del bene, se un quinto del bene mi portano via un quinto della macchina da stampa? bhaa) cmq. entra e scrive su un foglio di carta la matricola della vecchia macchina da stampa e gli diamo un valore di 5mila euro, il debito era pari a 45mila, poi si guarda in giro e mi dice, certo che qualcos'altro ci devo mettere, guarda i mobili d'ufficio e sorvola, i pc e sorvola, altri strumenti per lavorare e sorvola poi dice. vabò dai mettiamoci anche sto fax..valore 50 euro... mi chiede se ho altri beni della società gli dico di no, mi fa firmare come garante dei beni pignorati e mi dice di andare dopo un mesetto al tribunale a richiedere la copia e per eleggere domicilio in azienda per tutta la corrispondenza riguardante la pratica. Nessuna foto, nessuna perizia esterna... se n'è andato dicendomi " mi sa che ormai nn ci vedremo più, almeno per quanto riguarda questa pratica". |
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25/02/2009, ore 22:29
Vi racconto la mia esperienza dal fronte opposto, cioè da chi ha chiesto un pignoramento.Svolgo l'attività di commercializzazione di prodotti per la stampa. Un mio cliente mi paga una fornitura con assegno post datato girato ( è successo prima dell'entrata in vigore della riforma degli assegni).L'assegno risulta scoperto ed emesso da cittadino non italiano.Attivo subito il precetto contro l'ultimo giratario dell'assegno, il mio cliente.Dopo un paio di mesi và l'ufficiale giudiziario, pignora una macchina con un valore di circa il doppio dell'assegno.Purtroppo però alla vendita non si presenta nessuno.Morale?Non sono riuscito a rientrare di un soldo, anzi ho speso in avvocati etc.In Italia è così. Quindi quando vi trovate in situazioni del genere non temete. Inoltre sappiate che se viene l'ufficiale giudizairio a casa e voi non rispondete al citofono lui non può fare altro che girarsi ed andare via.Il bello è che per farlo toranre il creditore deve rifare tutta la procedura. |
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25/02/2009, ore 22:41
Quello che non ho capito,è il perchè CIRETIELLO si è preso la briga di copiared/incollare una pagina di catechismo che conosciamo a memoria e in base alla quale,abbiamo consigliato lui e tanti altri. |
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25/02/2009, ore 23:40
scusa orsobruno, correggimi se sbaglio: se io non apro all'ufficiale giudiziario o se non mi trova a casa (trova per esempio mia moglie) lui se ne va e si deve ripetere tutta la trafila? nuovo decreto ingiuntivo ecc. ecc.? |
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26/02/2009, ore 15:21
Non credo propio,se tua moglie è residente in quella casa (come penso che sia),ha l'obbligo di aprire,se vuole prendere tempo può anche chiamare i carabinieri (se già non sono con U:G:).Occhio a non mettervi in guai peggiori davanti all'evidenza mi raccomando.L'unica persona che potrebbe non aprire è solamente se la stessa non fà parte della tua famiglia (un'ospite) oppure è un minorenne.Ciao. |
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