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navigando in rete ho trovato questo articolo spero possa servire a fare chiarezza sulle fasi che portano al pignoramento: Il Decreto Ingiuntivo Il decreto ingiuntivo è disciplinato dagli articoli 633 e ss. C.p.c. E’ un procedimento sommario, per il quale il Giudice, sulla base di un ricorso rivolto all’ottenimento dello stesso ed alla produzione di prove scritte attestanti l’esistenza del debito, provvede all’emissione dell’intimazione a pagare nel termine di quaranta giorni, con l’espresso avvertimento che nello stesso termine il debitore potrà proporre opposizione a norma degli artt.642 e ss C.p.c., e che, in mancanza di tale opposizione, si procederà ad esecuzione forzata. La prova scritta che viene richiesta ai sensi dell’art.634 C.p.c è costituita da promessa unilaterale per scrittura privata e telegrammi anche se mancanti dei requisiti prescritti dall’art.2705 C.c. per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di denaro, nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un’attività commerciale anche a persone che non esercitano tale attività. Sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt.2214 e ss. C.c., purchè bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l’osservanza delle norme stabilite per tali scritture. In particolare, per quanto riguarda i crediti esigibili dello Stato e, nella specie, degli Enti pubblici, l’art.635 C.p.c. prevede che sono considerate prove idonee anche i libri o registri della Pubblica Amministrazione, quando un funzionario all’uopo autorizzato o un notaio ne attesti la regolare tenuta a norma delle leggi e dei regolamenti. E' possibile ottenere l’esecuzione provvisoria - ex art.642 C.p.c. - del decreto ingiuntivo se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, in questo caso il Giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza l’esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell’opposizione. L’esecuzione provvisoria può essere concessa anche se vi è il pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ma il Giudice può imporre al ricorrente una cauzione. In tali casi il Giudice può anche autorizzare l’esecuzione senza l’osservanza dei termini di cui agli artt.482 e ss. C.p.c. Ai sensi dell’art.644 C.p.c., il decreto di ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di 60 giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio della Repubblica e di 90 negli altri casi, ma la domanda può essere riproposta. In caso di opposizione al decreto ingiuntivo, questa si propone avanti all’Ufficio giudiziario al quale appartiene il Giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente. Contemporaneamente l’Ufficiale Giudiziario deve notificare avviso dell’opposizione al Cancelliere affinché ne prenda nota sull’originale del decreto. In seguito alla proposizione dell’opposizione, il giudizio si svolgerà secondo le norme del procedimento ordinario. Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l’opponente non si è costituito, il Giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo. Successivamente il decreto andrà all’Ufficio delle Entrate per la registrazione, solo per le somme superiori ai 1.033 euro, e l’Avvocato provvederà alla redazione dell’atto di precetto e, decorsi 10 giorni dalla notifica dell’atto di precetto, all’inizio dell’esecuzione forzata. Quindi, a voler riassumere quello che il Codice Civile definisce “procedimento speciale e sommario” e che è senz’altro una delle procedure più rapide e meno farraginose tra quelle previste dal Codice, si può ragionevolmente sostenere che la stessa si articola in 9 punti: ricerca dei documenti necessari all’emissione del decreto ingiuntivo ed eventuale copia autentica degli stessi; redazione dell’atto e formazione del fascicolo da depositare presso il Giudice competente; emissione del decreto ingiuntivo da parte del Giudice; richiesta copie del decreto per la notifica e notifica dello stesso al debitore entro 60 gg. dell’emissione dello stesso; in caso di mancata ottemperanza da parte del debitore, richiesta dell’apposizione della formula esecutiva al decreto decorsi i 40 gg. dalla notifica del decreto necessari per la proposizione dell’opposizione allo stesso; registrazione presso l’Agenzia delle Entrate del decreto di valore superiore ai 1.033 euro; redazione e notifica dell’atto di precetto; decorso di 10 gg dalla notifica del precetto; inizio esecuzione forzata sui beni del debitore.

distinti saluti ciro
distinti saluti ciro

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