gradirei sapere se la notizia con la quale la telecom è stata condannata a restituire il canone pagato negli ultimi 10 anni sia vera oppure no.
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13/03/2010, ore 10:11
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13/03/2010, ore 10:32
ma la notizia dove l'ha appresa? |
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13/03/2010, ore 10:47
ciò a cui lei si riferisce temo sia un'altra questione ossia l'ipotesi di sospendere per X mesi il pagamento del canone da parte degli utenti vittime della truffa dei dialer (ossia chiamate dalla propria linea verso numero a pagamento senza che fosse realmente effettuata la chiamata). |
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13/03/2010, ore 11:11
ciao è una sentenza del giudice di pace di torre annunziata dl 2006, alla quale la telecom ha fatto ricorso, questo è un estratto:Dopo le denunce di un utente, il Giudice di Pace di Torre Annunziata(NA) ha emesso una sentenza stabilendo l'illegittimità del canone che Telecom chiede ai suoi utenti. La sentenza obbliga quindi Telecom Italia al rimborso dell'importo dei canoni percepiti e al pagamento delle spese di giudizio all'utente denunciante ed apre scenari in cui se anche altri giudici concorderanno con la stessa sentenza, Telecom si troverà a risarcire gli utenti per svariati milioni di euro. Il Codacons, l'associazione dei consumatori, si è espressa favorevolmente nei confronti della sentenza ed ha tenuto a precisare come "Il Giudice, dopo aver esaminato il disposto dell'art. 3 del D.P.R. n° 318/97 (che impone alla Telecom l'incarico di fornire "il servizio universale" su tutto il territorio nazionale), ha ritenuto che il servizio consiste nella fornitura di alcuni servizi, ma nella norma non viene nominato il canone di abbonamento. Il comma 4 infatti attribuisce il servizio alla società Telecom S.p.A. ed aggiunge che suddetto servizio viene effettuato dallo stesso gestore, ma dal 1° Gennaio 1998, può essere espletato anche da altre società di telecomunicazioni[...] Gli utenti finali sono esclusi dall'onere di costi aggiuntivi, compreso il pagamento del canone di abbonamento richiesto dalla Telecom". Il Giudice di Pace, nell'emettere la sua sentenza, ha fatto leva sul fatto che il pagamento del canone di abbonamento genera contrasti tra diritti e obblighi dell'utente. Infatti dal pagamento del canone non corrisponderebbe nessun servizio erogato dall'operatore, quindi il pagamento del canone in un periodo in cui l'utente non ha generato traffico telefonico è considerato ingiusto e vessatorio, pertanto il Giudice si è espresso dichiarando inefficace la clausola contrattuale del canonesinceramente non saprei dire come è andata a finire anche perchè non ho travato altri riscontri |
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13/03/2010, ore 11:15
continuo dicendo che la corte d' appello di torino ha confermato la sentenza del 2006 nel 2009, purtroppo non saprei dire se vi è stato un seguito |
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13/03/2010, ore 18:50
...........Il giudice ha quindi accolto la domanda, sancendo che : “È inammissibile la clausola contenente il pagamento di canone di abbonamento, tale clausola è inefficace, e se viene prevista in contratto è da considerarsi clausola vessatoria. La clausola contrattuale che prevede il pagamento di un canone fisso, prescindendo dalla tariffa per il servizio richiesto e dal traffico effettivamente erogato è da considerarsi ingiusta e di natura vessatoria (art. 1469 bis c.c.) e se ne dichiara l'inefficacia; di conseguenza la richiesta di pagamento del canone di abbonamento che prescinde da un effettivo servizio erogato dalla convenuta è inammissibile, per cui la Telecom è tenuta a restituire all'utente quanto percepito a tale titolo.” |
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