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Art. 68. D.P.R. 180/1950 modificato con Legge 311/2005 e 80/2005 (limiti nella coesistenza di sequestri o pignoramenti e cessioni).Quando preesistono sequestri o pignoramenti, la cessione, fermo restando il limite di cui al primo comma dell'art. 5, non può essere fatta se non limitatamente alla differenza tra i due quinti dello stipendio o salario valutati al netto delle ritenute e la quota colpita da sequestri o pignoramenti.Qualora i sequestri o i pignoramenti abbiano luogo dopo una cessione perfezionata e debitamente notificata, non si può sequestrare o pignorare se non la differenza fra la metà dello stipendio o salario valutati al netto di ritenute e la quota ceduta, fermi restando i limiti di cui all'art. 2.

LA NOBILTA' DELLO SCHIAVO, E' LA RIBELLIONE !
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