Ciao a tutti, ho trovato questo documento on line che copio incollo, aspetto parei.."Cassazione Penale: donazione di immobile prima della trascrizione del pignoramento –Cass.pen.38099.09Il caso presentato all'attenzione della Cassazione è emblematico: un debitore, successivamente alla notificazione dell'atto di pignoramento immobiliare dona l'immobile pignorato al proprio figlio e provvede alla trascrizione dell'atto di donazione. Rileva la Cassazione che "Ai fini del pignoramento immobiliare, la trascrizione assume un'importanza determinante per dare vita al vincolo di indisponibilità relativa a favore del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione. Proprio perché l'essenza del pignoramento consiste nel creare tale vincolo d'indisponibilità. la trascrizione ha in questo caso funzione costitutiva e non meramente dichiarativa, con l'effetto che il pignoramento, anche tra creditore e debitore, si perfeziona solo dal momento della trascrizione e non da quello anteriore della notificazione".Pertanto: "non può ritenersi che l'immobile donato dall'imputato-debitore al proprio figlio sia stato sottratto al pignoramento in quanto tale atto introduttivo dell'esecuzione forzata, al momento della donazione, non era stato ancora perfezionato. La condotta ascritta aIl'imputato non può d'altra parte inquadrarsi neppure del primo comma dell'art 388 c.p., che punisce colui che compie sui propri beni atti simulati o fraudolenti per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, nozione nella quale deve farsi rientrare anche il decreto ingiuntivo esecutivo che a quella è assimilabile e che, nel caso in esame, costituisce il titolo in forza del quale fu attivata la procedura di esecuzione forzata. Difetta nella condotta del prevenuto la modalità simulatorla o fraudolenta del fatto tipico".(Corte di Cassazione - Sezione Sesta Penale, Sentenza 28 settembre 2009, n.38099)"Cioè se io oggi faccio donazione, che ancora non ho ricevuto neanche il dbt, salvo un'immobile?
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13/06/2011, ore 13:28
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13/06/2011, ore 14:43
premetto che non sono un avvocato, pertanto sarebbe opportuno avere un parere legale in merito.secondo me visto che si tratta di una sentenza della cassazione penale, essa ha semplicemente negato l'atto fraudolento di cessione del bene sotto il profilo puramente penale.ciò non toglie che un'eventuale domanda di revocatoria in sede civile possa essere ugualmente accolta, purtroppo!ciao |
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13/06/2011, ore 15:16
Sì, rablis,ma con questa sentenza dice che non c'è frode, e se non c'è frode, manca uno dei pressuposti per poter esercitare la revocatoria:******consilium fraudis: vi deve essere stata frode del debitore; questa frode consiste nella conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione può arrecare alle ragioni del creditore. Se l'atto è stato compiuto prima che sorgesse il diritto di credito è necessario che l'atto di disposizione fosse dolosamente preordinato al fine di danneggiare il futuro creditore***!!! |
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13/06/2011, ore 20:56
Le sentenze non si lèggono ma si interpretano. E per farlo,occorrono i legali. Soprattutto le sentenze della Cassazione che spesso si riferiscono a casi specifici con motivazioni particolari. |
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