buongiorno, sto atttraversando una crisi economica che sto cercando di mettere a posto, nel frattempo i miei risparmi non voglio tenerli in casa visto che sono gli unici che ho e vorrei tutelarmi un pochino, non sono molti ma togliendo qualche centinaio di euro dal mio stipendio vorrei farmi un "gruzzoletto" che mi permetta finalmente un po' di tranquillità, vorrei sapere se ci sono dei libretti postali impignorabili o qualche altro modo per proteggermi da eventuali pignoramenti.grazie saluti
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15/01/2008, ore 14:53
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15/01/2008, ore 18:11
Ciao.No, purtroppo, allo stato delle leggi attuali non esiste nulla d'impignorabile (neppure i versamenti su polizze pensionistiche, checché ne dicano gli assicuratori); anzi, a seguito delle nuove integrazioni normative i Concessionari per la riscossione, per esempio, si sono visti addirittura aumentare i poteri di accesso alle banche dati, ovvero la facoltà di pignoramenti si Cc, libretti bancari, postali eccetera.Un saluto |
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15/01/2008, ore 20:56
Bravo jos, sfatiamo questo luogo comune spesso usato dagli assicuratori.Certo coi fondi pensione la storia cambia.... ma poi non li puoi toccare nemmeno tu fino alla pensione (e solo in parte in "cash", il resto come rendita). |
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15/01/2008, ore 21:17
ME,Se ho capito bene il senso del post : per pignorare un deposito,un libretto,un C/C,occorre sempre e comunque una Ingiunzione,ricevuta la quale, lei ha tutto il tempo di organizzarsi diversamente.....Ergo...... |
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16/01/2008, ore 12:47
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16/01/2008, ore 21:11
questo è ciò che mi risulta, se avete notizie diverse potreste essere più precisi.Impignorabilità e insequestrabilitàL'articolo 1923 del codice civile - diritti dei creditori e degli eredi - al primo comma dice: le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.In pratica tutte le polizze caso morte, caso vita, miste, in valuta, index e unit linked, ecc. non sono sequestrabili o pignorabili.Qualcosa è cambiato quando la prima sezione della Corte di Cassazione con sentenza della prima sezione civile n. 8676 del 25 gennaio - 26 giugno 2000 ha dato una lettura restrittiva all'articolo 1923 con l'obiettivo di scoraggiare chi, mediante i versamenti in un prodotto assicurativo, cercasse uno scudo giuridico al riparo dei creditori.La Corte di Cassazione ritiene che, oggetto delle speciali tutele previste dall'articolo 1923 come impignorabilità e insequestrabilità, siano la rendita o il capitale erogati a favore del contraente o del beneficiario al verificarsi dell'evento per cui è stato stipulato il contratto.L'indennizzo finale che l'assicuratore paga a favore dei beneficiari nel caso morte e il capitale e/o rendita a favore del contraente o del beneficiario nel caso vita sono esenti da pignoramento, da sequestri e anche dal fallimento.Il raggiungimento dell'evento assicurato rappresenta la concretizzazione del contratto stipulato e l'indennizzo finale la sua conclusione.Diversa è l'interpretazione che la Corte di Cassazione ha sentenziato riguardo ai riscatti effettuati prima che l'evento oggetto di contratto si sia realizzato.Le somme ricevute come riscatti anticipati da parte della compagnia a favore dell'assicurato o di chi risulta legittimato a riceverle possono essere aggredite dai creditori e confluiscono nel fallimento.In pratica, l'impignorabilità e la non sequestrabilità delle polizze miste, caso vita e morte, index e unit linked,sono diritti inviolabili se vengono portati a termine i contratti fino al verificarsi dell'evento assicurato, altrimenti se si effettua un disinvestimento anticipato si presuppone che siano stati sottoscritti solamente con la chiara intenzione di eludere i creditori |
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