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Buongiorno volevo dei chiarimenti in merito a assegni pagati in seconda presentazione. e' successo un mese fa a una persona che conosco, che ha emesso un assegno con data 29 maggio, ma il diretto interessato ha versato l'assegno solo il 7/06/11, alla prima presentazione l 'assegno è risultato impagato, quindi il direttore della banca ha detto a questa persona che aveva tempo fino al 13 giugno per pagarlo in seconda presentazione , questa persona ha pagato l assegno in seconda presentazione e l'interessato ha rilasciato una liberatoria dichiarando di essere rimasto soddisfatto dell assegno e di aver ricevuto il 10 % dello stesso tutto questo certificato dal comune.(con timbri). adesso dopo un mese senza avere comunicazione, questa persona si ritrova segnalata nell albo dei protestati, ovviamente l ha saputo da altre persone dell'inserimento nella lista e non dalla sua banca, (che in teoria dovrebbe togliere il blocchetto di assegni ancora in circolazione, se ho capito bene) . a questo punto mi chiedo cosa deve fare? per farsi cancellare se è possibile, e come mai si ritrova nell elenco?mi chiedo se è possibile tutto cio'? e quanto tempo deve rimanere? grazie mille per l'aiuto!

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Versarlo uno o dieci giorni dopo cambia poco,solo chi emette un assegno bancario deve avere disponibilita' in merito,questa e per legge,che sia pagato in seconda presentazione anche li ci sono delle regole e procedure da rispettare e qui ci siamo,purtroppo rimane la segnalazione dell'impagato a prima presentazione al CAI della banca d'Italia,e quella rimane x sei mesi( se non vado errato) visto che ha provveduto anche al pagamento di quanto dovuto spese e 10%,liberatorie fatte ecc..ecc..ora per la riammissione rivolgersi alla camera di commercio e poi istanza al presidente del Tribunale per la riammissione in merito,spero di essere stato unpo chiaro!Ciao e auguri..

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un assegno impagato in prima presentazione,poi pagato in seconda obbliga a chi lo ha emesso,a pagare anche direttamente allo sportello il dieci per cento del'importo come somma infruttifera, con una marca di 14,62,evitando dopo trascorsi 60 giorni l'iscrizione in cai,tenuto conto che la banca è tenuta a mandarti una raccomandata dove si evince che trascorso il sessantesimo giorno senza aver prodotto certificazione di liberatoria si viene iscritti in cai...poi per quanto riguarda il protesto bisogna attendere un anno è un giorno per chiedere la cancellazione presentando titolo in originale +liberatoria al presidente del tribunale della tua città.

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Il protesto è cosa diversa dalla revoca CAI, che ritengo sia relativa al caso di specie. Se la dichiarazione liberatoria con firma autenticata del creditore è stata presentata alla banca entro 60gg. dal preavviso di revoca, la banca è responsabile della erronea iscrizione del nominativo al CAI e va intimata a cancellarlo (solo la banca che l'ha iscritto può cancellarlo). Se la banca, ingiustificatamente, non procede alla cancellazione, ci si può rivolgere al Tribunale e chiedere al giudice, con provvedimento d'urgenza ex art. 700 cpc, di ordinare alla banca di adempiere, fatta salva la richiesta di danni alla banca stessa, che sarà poi azionata nel susseguente procedimento di merito.

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Visto che Jerry è entrato nella discussione, mo cin entro anche io (le promesse so promesso). Innanzitutto per fare ricorso ex art. 700 devi andare da un avvocato e di avvocati in Italia ve ne sono circa 250.000 (quasi come i bancari) e non so se ci siamo capiti. (in Francia sono poco più di 20.000). Torniamo a noi. La donanda è incasinata, perché? Parli di prima presentazione e seconda presentazione o ti esprimi male (cosa non grave visto che non sei un addetto ai lavori) o vuoi significare una altra cosa. Un assegno presentato all'incasso "a prima presentazione" vuol dire che trattasi di un chek-truncation (lavorato in c.t.) per cui in "prima presentazione" viaggiano solo i dati e non il cartaceo. Una volta respinto nel pagato, si passa alla "seconda presentazione" cioè la banca che ha negoziato il titolo spedice l'assegno cartaceo alla banca trattaria. In questo caso se l'assegno viene pagato, la penale e tutto il resto viene pagato direttamente in Banca ed il beneficiario, quindi, non deve lasciare nessuna liberatoria, visto, appunto, il pagamento delle "pene" accessorio subito ed in banca. Per fare questo è necessario l'autorizzazione del cliente, nel caso non la concede, la banca pagherà l'assegno per il solo importo facciale e spedirà al cliente che ha negato l'autorizzazione al pagamento delle "spese accessorie" una bella r.r.r. Qui viene il bello, la r.r.r. non deve essere per forza recapitata. Basta che passino 20 gg dalla spedizione senza il ritorno dell'avviso di ricezione, che si intende validamente consegnata, nel caso la posta è veloce e forse prima dei 20 gg la rrr ritorna per "compiuta giacenza", vale sempre per come consegnata, questo dice la normativa e così fa la banca, per cui dire "non so niente" non vale niente. Però forse voledi dire che l'assegno è pervenuto per l'incasso U(prima presentazione) non ha trovato fondi ed è stato passato al protesto (passaggio inteso erroneamente come seconda presentazione). Se è questo il caso, da quando è stato pagato in po i passaggi sono sempre gli stessi di quelli sopra descritti . In sostanza questo di capisce da quello che hai scritto. Ma sembra che non sia così sembra, che la realtà si una altra cosa, che l'assegno sia stato protestato per mancanza di fondi e che sia stato pagato a mano del beneficiario che ha rilasciato la liberatoria Confermi ciò? Allora ti consiglio di riscrivere il tutto e di essere più preciso, perchè così come prospettato non è possibile dare validi suggerimenti. Attendo. Jerry mo hai imparato qualche altra cosa? So bravo come insegnante? Stiamo solo all'inizio.

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