Ciao amici mi potete far sapere se una notifica ha comunque valore se non recapitata al destinatario poichè mai ritirata alla posta? Grazie
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04/09/2011, ore 12:53
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04/09/2011, ore 13:03
Se il destinatario, abita dove l'hanno recapitata, anche se non c'era, e viene lasciata ricevuta, e viene spedita A/R notizia deposito.all'uff. postale,.diventa notificata dopo il 10mo giorno di deposito. |
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04/09/2011, ore 13:47
Al primo tentativo il postino lascia un avviso. Rientrato in sede dovrà redigere una comunicazione in cui descrive gli estremi del plico non recapitato (provenienza, mittente, destinatario) che verrà inviata al destinatario. Decorsi 10gg da questa seconda comunicazione, la notifica è data per eseguita. |
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04/09/2011, ore 18:38
DODAil mancato ritiro vale per avvenuta notifica. Salvo che la Posta non restituisce l'atto con la dicitura SCONOSCIUTO ALL'INDIRIZZO...... |
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05/09/2011, ore 11:28
parlando di notifiche per infrazioni al cds.si puo ricorrere con succeso in alcuni casi.mancata doppia comunicazione a mezzo posta, vedere longoleo e jerryritardo nella nottifica, se i giorni passati fra il giorno dell'infrazione ed il giorno di deposito all'ufficio postale + altri 10 giorni sono maggiori di 90.Nel caso ci fossero discrepanze fra l'indirizzo della notifica ed il certificato di residenza se ne deve paarlare a parte.parlando di notifiche per atti giudiziari meglio si informi accuratamente perche' i termini di notifica sono certamente diversi.saluti |
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05/09/2011, ore 12:17
I termini e modalità di notifica degli atti giudiziari civili non cambiano da quelle elencate perchè comunque soggette al codice di procedura civile, salvo legislazione speciale (come i termini dei 90gg+10 citati da hannibal per il codice della strada). Le notificazioni penali invece non vengono eseguite per posta. |
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