Sto trovando sempre piu' riscontro al fatto che ci sia il modo di "contestare" le somme richieste anche se sono passati i maledetti 30 gg.
Come si fa: in pratica, al momento che inizia la fase di esecuzione ti puoi opporre appellandoti all'articolo 615 c.p.c..
Riporto una senteza, anche abbastanza recente ma ce ne sono tantissime.Opinioni?
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MARTINA FRANCA
nella persona del dott. Martino Giacovelli, ha pronunciato la seguenteSENTENZA
nella causa civile iscritta in prima istanza al R.G. n. 292/08 avente per oggetto: Opposizione a cartella esattoriale a seguito di violazione al CDS, promossa da:
P. xxxxxxxxxx, residente in Martina Franca, ai fini della presente procedura elettivamente domiciliato in Martina Franca , presso e nello studio dell'avv. Mxxxxxx Fxxxxxxxxx dal quale è rappresentato e difeso giusto mandato a margine parte attrice
CONTRO
COMUNE DI M. in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Martina Franca presso lo studio dell’avv. L. S., via Lucio, rappresentato e difeso dall’avv. Anna Luisa V. in virtù di mandato in calce all’atto introduttivo convenuto
NONCHE' CONTRO
E. P. S.P.A., in p.l.r.p.t. con sede in Taranto, convenuta contumace
Conclusioni per l’opponente:
Voglia l'ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, così statuire:
In via preliminare, per i motivi esposti in narrativa, sospendere l'efficacia esecutiva della cartella esattoriale stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato alla istante da una eventuale esecuzione;
Nel merito dichiarare nulla e priva di qualunque effetto giuridico la cartella esattoriale opposta;
omissis.............
Dichiarare altresì prescritto il diritto di riscuotere...;
Con vittoria di spese e competenze di causa.
Conclusioni per il Comune di M:
1) Preliminarmente e pregiudizialmente nel rito dichiarare il presente ricorso inammissibile ...;
2) sempre in via preliminare, dichiarare l’incompetenza territoriale del giudice adito;
3) ancora in via preliminare la nullità dell’azione per genericità;
4) sempre in via subordinata la inammissibilità dell’azione in quanto tardiva;
Nel merito
1) rigettare l’atto di citazione perché infondato in fatto e diritto e comunque, non provato;
2) nell’ipotesi dell’intervenuta prescrizione ritenere la responsabilità esclusiva della P. per tardiva notifica della cartella esattoriale.
3) Con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite.”SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All’attore veniva notificata, a mezzo del servizio postale, la cartella esattoriale n.106 2007 0010112404, Ente creditore il Comune di M. con cui il Concessionario del Servizio di Riscossione per la Provincia di Taranto, P.R.spa, aveva intimato il pagamento della somma di Euro 522,75 comprensiva di spese di notifica, che assumeva dovuti in virtu' di sanzioni amministrative comminate per infrazioni al codice della strada, commesse in M. in data 09.05.2002, come si evinceva dal dettaglio degli addebiti di cui al notificato titolo.
Tanto premesso l’istante, come innanzi domiciliato, rappresentato e difeso proponeva opposizione avverso il ruolo e la cartella esattoriale dalla P.Riscossione spa, per i seguenti motivi:
1) Inesigibilità del preteso credito per intervenuta prescrizione quinquennale;
2) intervenuto annullamento dei verbali di contestazione;
3) decadenza per l'iscrizione a ruolo e conseguente inesigibilità del credito per decorso dei termini previsti per l'iscrizione a ruolo;
Fissata l’udienza di comparizione per il 06.06.2008, il Comune convenuto si co-stituiva depositando comparsa di Costituzione e risposta con cui in via preliminare si eccepiva l’incompetenza territoriale di questo Giudice a favore di quello di M., nonché nel merito si chiedeva il rigetto dell’istanza attrice, poiché totalmente infondata, controdeducendo con una difesa tecnica approfondita punto per punto le eccezioni sollevate dalla parte attrice con richiami giurisprudenziali.
. Nella difficoltà di reperire le due sentenze con le quali erano stati annullati i verbali, essendo ciò irrilevante ai fini della decisione, all’udienza del 04.07.2008, precisate le conclusioni e discussa la causa, la stessa era trattenuta per la decisione.MOTIVI DELLA DECISIONE
L’opposizione alla cartella esattoriale di che trattasi é ammissibile, in quanto ai sensi dell’art. 615 CPC é stata notificata alle controparti prima dell’inizio dell’esecuzione.
A tal riguardo si osserva che poiché la contestazione investe il diritto di procedere all'esecuzione, va affermato l'ulteriore principio che per l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. non e' previsto il termine di 30 giorni, riportato dalla cartella esattoriale, ma solo la condizione che non sia iniziata al momento della citazione l’esecuzione. (Cfr. Cassazione civile sez. III, 16 novembre 1999, n. 12685).
Confermata, quindi la regolare costituzione del contradditorio tra le parti interessate, é necessario ora esaminare l’eccezione di incompetenza territoriale di questo giudice ad esaminare l’odierna opposizione, sollevata dal Comune opposto. Detta competenza é attribuita al Giudice del luogo dove deve essere eseguito il pagamento della cartella ai sensi del combinato disposto dell’art. 27 del CPC, espressamente richiamato dal 1° comma dell’art. 615 CPC, poiché allo stato della notifica della citazione non risulta iniziata l’esecuzione forzata.
Passando ad esaminare nel merito l’opposizione, l’attrice contesta, come riportato nelle premesse, il diritto delle controparti a procedere ad esecuzione forzata per la sus-sistenza di fatti estintivi del titolo esecutivo. In particolare la cartella é stata emessa a seguito di verbale in data 09.05.2002, e la stessa risulta notificata oltre i cinque anni di decadenza previsti dall’art. 28 della legge n. 689/81.
A conferma di quanto sopra, la suprema Corte di Cassazione ha stabilito con molta chiarezza: “L'opposizione a precetto di cui all'art. 615, comma 1, c.p.c., integrando una ipotesi di opposizione soltanto preannunciata, al fine di contestare il diritto della parte istante a procedere in executiviis, dà luogo ad un normale giudizio di cognizione finalizzato alla negazione dell'esistenza stessa del credito fatto valere in sede esecutiva, e va proposta, con citazione, dinanzi al giudice competente per materia o per valore (art. 8 e 9 c.p.c.; art. 17 stesso codice) e per territorio (art. 27 c.p.c.). In relazione al criterio della competenza territoriale, e solo in relazione ad esso (restando ferma la piena efficacia degli ordinari criteri di competenza per materia o per valore previsti dal codice di rito per tale tipologia di controversie), assume rilievo il contenuto dell'atto di precetto, poichè l'art. 27 c.p.c., individuando nel "luogo dell'esecuzione" il foro relativo alle cause di opposizione, fa, pur tuttavia, salva (con evidente riferimento proprio alla ipotesi di cui al-l'art. 615, comma 1, nelle quali tale luogo non è ancora individuato) la disposizione di cui all'art. 480, comma 3, c.p.c., a mente della quale il creditore deve dichiarare la residenza o eleggere il domicilio nel comune ove ha luogo il giudice competente per l'esecuzione, onde evitare che l'opposizione al precetto sia proposta (ex art. 16 c.p.c.) davanti al giudice del luogo ove il precetto stesso era stato notificato.(Cass. civ., Sez. III, 17/03/1998, n.2847).
Si aggiunge inoltre che la P. nel caso di specie non può essere condannata alle spese processuali, atteso che il ruolo risulta reso esecutivo soltanto in data 16.03.2007.
Si precisa, inoltre, che la notifica della cartella esattoriale non interrompe il decorso della prescrizione quinquennale, essendo necessario un atto di messa in mora del Comune.
Lo stesso Comune ha depositato copia dell’ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Brindisi notificata in data 04.03.2003, con la quale veniva rigettato il ricorso al verbale, posto poi a base della cartella esattoriale. Si osserva che a prescindere dall’annullamento del verbale sostenuto dalla parte attrice, senza l’esibizione della sentenza per difficoltà di reperimento, anche in questo caso la prescrizione si sarebbe consolidata definitivamente il 04.03.2008 al momento della notifica della suddetta ordinanza-ingiunzione.
In presenza di un fatto estintivo quale quello eccepito, tra altro, dalla parte attrice, il Comune di M., dopo aver in data 31.01.2008 ricevuto l’atto di citazione, avrebbe dovuto notificare un valido atto interruttivo oppure avrebbe dovuto agire in autotutela, per cui lo stesso Comune non può non essere condannato alle spese di giudizio, per come si liquidano in dispositivo, ivi comprese le ulteriori spese necessarie per l’eliminazione delle conseguenze dannose a seguito degli atti illegittimamente emessi.
La II Sez. della Corte di Cassazione, a tal riguardo ha precisato:
“ Non si può, infatti, omettere di considerare come, laddove il cittadino è stato assoggettato ad esazione fiscale senza che ne ricorressero i presupposti in fatto, come pur riconosciuto dal giudice a quo, ed ha dovuto far valere in giudizio il proprio diritto soggettivo accollandosene le relative spese e, tuttavia, lo stesso giudice ha compensato le spese in dispositivo senza neanche accennare, in motivazione, alla ricorrenza di quei "giusti motivi", la compensazione delle spese venga a rappresentare una determinazione del tutto arbitraria e si traduca in una lesione dell'effettività della tutela giurisdizionale”.P.Q.M.
Il Giudice di Pace R. di Martina Franca, Dr. Martino Giacovelli, definitivamente pronunciando sull’atto di citazione, depositato il 18.02.2008 dal sig. P. Tommaso, così decide:
1) accoglie l’istanza avverso la cartella esattoriale n. 106 2007 0010112404000 notificata dalla P. S.p.A. per l’importo di euro 522,75, annullando la stessa cartella;
2) di conseguenza dichiara inesigibile la cartella impugnata;
3) condanna il Comune di M. in p.l.r.p.t. al pagamento delle spese processuali che liquida equitativamente in complessivi € 230,00, di cui €. 30,00 per spese, € 100,00 per diritti di procuratore ed € 100,00 per onorari, oltre Iva e Cap come per Legge, a parte gli interessi legali, dalla data della sentenza alla data del soddisfo in favore di parte at-trice;
4) sentenza esecutiva per Legge.
Così deciso a Martina Franca il giorno 04 luglio 2008.
Il Giudice di Pace R.
( dr. Martino Giacovelli)