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Salve, volevo sapere se nel caso di un appartamento sfitto il proprietario, che ha residenza altrove, è tenuto al pagamento della TARSU. In una trasmissione su Radio24 ho sentito che se l'appartamento è abitabile la tassa è dovuta comunque dal suo proprietario. Sono proprietaria di un appartamento che ho sfitto da più di un anno. Tale appartamento è sprovvisto di allaccio di utenze e privo di qualsiasi suppelletile. Può definirsi tale immobile abitale? Come stanno le cose? Grazie.

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Secondo me la Tarsu è dovuta.

Joe Petrosino
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Link vari vademecum settore recupero crediti.
http://www.adusbef.it/forum/leggi.asp?P=1&id=203057

Joe Petrosino ------------------------------------------------------------------------------- Link vari vademecum http://www.adusbef.it/forum/leggi.asp?P=1&id=203057 http://www.adusbef.it/forum/leggi.asp?P=14&S=5&F=18&id=43928

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Se non sono attivati contratti di utenze di servizi e l'immobile è privo di arredi non è potenzialmente abitabile.La tarsu, pertanto, non dovrebbe essere dovuta.

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Una affermazione di questo tipo dovrebbe essere supportata dall'indicazione dell'articolo del regolamento Tarsu da cui è dedotta.

Joe Petrosino
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Link vari vademecum settore recupero crediti.
http://www.adusbef.it/forum/leggi.asp?P=1&id=203057

Joe Petrosino ------------------------------------------------------------------------------- Link vari vademecum http://www.adusbef.it/forum/leggi.asp?P=1&id=203057 http://www.adusbef.it/forum/leggi.asp?P=14&S=5&F=18&id=43928

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anche perchè "l'abitabilità" mi risulta che venga data in assenza di tutti quei requisiti.....

... e continuavano a chiamarlo l'ineffabile...

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Innanzitutto è bene chiarire che presupposti applicativi della tarsu non possono essere lasciati alla potestà regolamentare dei singoli comuni. Il riferimento normativo è il dlgs. 507/93, che all'art. 62 co. 2 prevede, tra le case di esclusione, l'obiettiva condizione di non utilizzabilità immediata della superficie.La circolare del Ministero delle Finanze n. 95/E del 22.6.94 ha precisato che i "locali destinati a civile abitazione privi di mobili e suppellettili, non allacciati ai servizi di rete o di cui si dia prova dell'effettiva inutilizzabilità costituiscono esempi di superfici non utilizzabili". Ovviamente tale circostanza deve essere indicata nella denuncia originaria o di variazione. La mancata denuncia determina soltanto l'inversione dell'onere della prova.(cioé il contribuente deve provare la circostanza di inutilizzabilità).E' anche vero che in questi anni ci sono stati alcuni interventi giurisprudenziali, anche autorevoli, di carattere più restrittivo. Sul punto le riflessioni possono essere molteplici. cordiali saluti

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