Accedi con Google+
Registrati con LinkedIN

Accedi con ForumConsumatori


Recupero Password Chiudi
Accedi | Registrati


Iscritti a ForumConsumatori: 68203  Discussioni create: 40501  Messaggi inviati: 260681
Iniziata: oltre un anno fa   Ultimo aggiornamento: oltre un anno fa   Visite: 10001

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

Il 23 febbraio 2009 viene notificata a mia moglie una cartella intestata al proprio genitore deceduto nel 2002. La cartella emessa per mancato pagamento dell'imposta tarsu - anno 2004 - iscritta al ruolo in data 16/02/04 - riguarda l'abitazione assegnata al fratello e trasferita con voltura perfezionata il 31/03/2003. Allo stato attuale risulta che Il fratello non ha comunicato la variazione al comune. Il Funzionario dell'ente comunale afferma che la procedura avviata, previo comunicazione di pagamento indirizzato alla casa paterna, è regolare e che non ha alcun obbligo di verificare le visure catastali per conoscere il proprietario dell'immobile. Premesso quanto sopra si precisa: 1)- che la casa paterna, successivamente alla morte del genitore, è rimasta chiusa e le chiavi in possesso esclusivo del fratello, residente altrove;2)- che la sorella, mia moglie, non è venuta a conoscenza di qualsiasi comunicazione a riguardo del mancato pagamento dell'imposta.3)- il funzionario del comune ha puntualizzato che anche per gli anni 2005,2006,2007 e 2008 sussistono tali incombenze.Domanda: cosa potrà mai fare mia moglie per evitare il peggio considerato che il fratello, nonostante sia stato avvisato, non ha inteso regolarizzare la sua posizione.

aggiungi un commento
aggiungi un commento
Data
Votazione
Non hai ancora votato! Vota ogni singolo contributo che ritieni utile o interessante e che sia ben scritto per permettere ai contenuti di qualità di salire in alto.
Vota ora facendo click sulle icone e vicino ogni domanda, commento o risposta
Pagina 2 di 2
Vai alla pagina [1 2]

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

Indipendentemente da chiunque abbia ritirato l'atto è più che evidente che non possa essere addebitato ad un defunto il fatto di non aver fatto qualche cosa dopo la sua morte.Non credo neppure che si possa ricorrere, ricorrere contro cosa? contro un'obbligazione che il defunto avrebbe contratto DOPO la morte? sarebbe ridicolo. In questo caso ikl comune chiede il corrispettivo di una prestazione di cui il defunto avrebbe goduto DOPO la morte.

(The Godfather)

(The Godfather)

aggiungi un commento
aggiungi un commento

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

Salve,ringrazio per i messaggi ricevuti e sono grato a cinzia per l'imput iniziale. Dalle Vs risposte mi sono convinto che l'invio indiscriminato delle "cartelle pazze" da parte delle amministrazioni pubbliche serve solo a battere cassa nei confronti degli utenti/clienti/cittadini che, per loro sfortuna, incappano nel sistema.Vi invito, tramite forum, ad elaborare una specie di libro nero sullo sport che questi SOGGETTI (amministratori e loro collaboratori) praticano. Sponsorizzati dal SISTEMA sparano periodicamente cartelle PAZZE ben sapendo che buona parte delle persone (senza offendere anziani, poveri e c...sciolti) pagano il tributo, quello che sia, pur di evitare di combattere contro i burocrati subendone effetti conseguenziali (perdita di tempo- tensione- danni economici ecc.) Infatti mi è stato riferito " se fai ricorso oltre a pagare il tuo avvocato rischi che la CTP, in caso di inaccoglimento dell'istanza (fatto probabile), ti condanni alle ( notevoli) spese del giudizio". Tutto ciò non capita ai cosiddetti coscritti ed organizzatiHo la sensazione che questi soggetti non appartengono alla razza umana bensì ad una categoria aliena.Chiedo umilmente scusa per lo sfogo.Invierò un altro messaggio per focalizzare alcune considerazioni fatte da jos e holhamster.Cordialità e saluti a Voi tutti.Lunga vita a forum!

aggiungi un commento
aggiungi un commento
Pagina 2 di 2
Vai alla pagina [1 2]


Prendi parte alla discussione
Prima volta? Assicurati di aver compreso le linee guida di partecipazione

Informativa sull'uso dei Cookies

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.OK

Gentile visitatore,

l'accesso gratuito a questo sito è possibile grazie al presenza di alcuni inserti pubblicitari.

Ti chiediamo gentilmente di disattivare il blocco della pubblicità dal tuo browser e, possibilmente, di sostenerci visitando i siti degli sponsor.

Grazie per la comprensione.

Ok, ho disattivato il blocco su questo sito