Accedi con Google+
Registrati con LinkedIN

Accedi con ForumConsumatori


Recupero Password Chiudi
Accedi | Registrati


Iscritti a ForumConsumatori: 68207  Discussioni create: 40501  Messaggi inviati: 260681
Iniziata: oltre un anno fa   Ultimo aggiornamento: oltre un anno fa   Visite: 28356

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

Poiché ultimamente si sono sviluppate svariate discussioni inerenti il tema di cui in oggetto e, nonostante l'assidua opera informativa di alcuni forumisti (...), ho notato che persiste una certa confusione a riguardo, al fine di chiarire la situazione e fornire un utile strumento operativo e di consultazione a chi ne fosse necessitato, riporto integralmente un interessante documento (vademecum) reperito in rete.Giusto per chiarire, non l'ho scritto io: ma l'ho controllato e ne garantisco l'affidabilità.Un salutoP.S. con riferimento ad alcune recenti discussioni, richiamo in particolare l'attenzione sul paragrafo 12--------------------------------------------------------------------- Attenzione- Novità della Legge Prodi D.L. 223/2006 conv. in Legge 248/2006: La legge 248/2006 (manovra Prodi) ha ampliato i poteri dell'esattoria (concessionario della riscossione) in base alle nuove norme e all'ampliamento dell'anagrafe tributaria, possono avere accesso alle Banche dati pubbliche e private, con conseguente possibilità pignorare direttamente i conti correnti bancari e gli stipendi. Inoltre Il Fermo amministrativo e l'ipoteca immobiliare passano di competenza delle Commissioni Tributarie.(IL FERMO AMMINISTRATIVO IN ASSENZA DI UNA NORMA ERA DI COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO - CONSIGLIO DI STATO DEC. N. 421/2006 - CASSAZIONE SEZ. UNITE SENTENZA N. 2053/2006).Stanno arrivando moltissime e mail, da persone che si sono viste recapitare cartelle esattoriali per annualità' molto vecchie, prima di pagare ponete la vostra attenzione su di una serie di elementi di seguito elencati:La cartella esattoriale.Prima di pagarla verificare sempre che non ci siano errori di procedure o prescrizioni, nel 40% dei casi le cartelle sono nulle, ma attenzione la nullità non e' automatica, in materia tributaria si parla sempre di annullabilità, per cui e' indispensabile fare ricorso entro 60 giorni dalla notifica.1. La cartella esattoriale, per legge deve essere notificata, se vi ritrovate nella cassetta postale una cartella inviata per posta ordinaria o prioritaria, questi non e' valida ma nulla, quindi non pagatela fino a quando la sia effettuata la notifica.2. Accertatevi che il tributo richiesto non sia prescritto, anche se il tributo e' prescritto non e' da escludersi che l'esattoria tenti di recuperare comunque.3. Non rivolgetevi all'esattoria per informazioni, ma all'ente impositore, eventuali sgravi o rettifiche possono essere effettuati solo dall'ente emittente, per cui l'esattoria riscuote e basta.4. Ricordatevi che uno strumento alternativo al ricorso e' l'istanza di annullamento ai sensi della legge sull'autotutela, per cui inoltrate istanza di annullamento all'ente impositore ovviamente solo nel caso evidente di nullita' (per es. pagamento gia' effettuato)5. Prima della Cartella esattoriale e’ obbligatorio notificare un avviso di pagamento o avviso bonario da parte dell’Ente creditore, se la cartella non e’ stata preceduta dall’invito di pagamento, la cartella e’ nulla. 6. La Cartella va notificata al contribuente entro i termini di cui al Dpr 602/73, va consegnata all’esattore entro i termini del suddetto Dpr e le relative imposte liquidate in base alle singole leggi d’imposta entro tempi determinati, la stragrande maggioranza delle notifiche e’ tardiva, rendendo la cartella nulla. 7. Fare attenzione alle cartelle non pagate e contro le quali non e’ stata fatta opposizione, con la nuova legge l’esattoria puo’ non solo procedere al fermo amministrativo, ma procede a iscrivere ipoteca sugli immobili e dopo sei mesi procede alla vendita8. Contro la cartella va proposto ricorso entro 60 giorni, in caso di mancata impugnazione bisogna pagare, salvo il caso in cui il pagamento sia stato già effettuato e non risulta.9. La cartella deve essere consegnata all'esattoria entro determinati termini e notificata al contribuente entro altrettanti termini perentori, una buona parte delle cartelle sono annullabili, ma e' necessario fare ricorso nei 60 giorni dalla notifica10. Rivolgetevi sempre ad un ************ (oscurato per evitare pubblicità), nel caso in cui la situazione si complichi.11. Se avete problemi mandateci copia della vostra cartella************ (oscurato per evitare pubblicità)12. Prescrizione della cartella esattoriale non impugnata: La cartella esattoriale segue la prescrizione del tributo a cui si riferisce, ad esempio per una multa auto se notificata dopo 5 anni e' prescritta, ma se non si fa opposizione entro 60 gg, la cartella si prescrive dopo 10 anni ex art.2967 del codice civile da quando e' stata notificata, per cui e' importantissimo fare ricorso.l'iscrizione dell'Ipoteca sull'immobile da parte dell'esattoria - Come difendersiLa L. 30 dicembre 2004 n. 311 nota come legge finanziaria 2005 ha attribuito ampi poteri al concessionario della riscossione allo scopo di consentire a questo di effettivamente recuperare le somme iscritte a ruolo dagli enti impositori e, in special modo, dall'Erario.Dispone il comma 1 dell'art. 49 del D.P.R. n. 602/1973, che: "Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo; il concessionario può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore"La procedura puo' essere avviata solo decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella, decorso un anno dalla notifica, il concessionario e' obbligato a notificare un "intimazione di pagamento", contro la quale e' possibile ricorrere in Commissione Tributaria (per i tributi) solo per vizi di procedure, ovvero anche nel merito qualora manchino notifiche obbligatorie precedenti.Il concessionario in assenza di opposizione puo' procedere alle seguenti espropriazioniEspropriazione mobiliare - Espropriazione immobiliare - Espropriazione presso terziL'Espropriazione mobiliare, consente di pignorare qualsiasi bene mobileGli oggetti che non si possono assolutamente pignorare, a mente dell'art. 514 del codice di procedura civile, si ricordano "1. le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto; 2. l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato; 3. i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente; 4. gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore; 5. le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio; 6. le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in genere gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione". Infine, tra le cose mobili relativamente ipignorabili, l'art. 515 del codice di procedura civile ricomprende le cose che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo, le quali possono essere pignorate separatamente dall'immobile soltanto in mancanza di altri mobili. Tuttavia, il giudice dell'esecuzione, su istanza del debitore e sentito il creditore, può escludere dal pignoramento, con ordinanza non impugnabile, quelle tra le cose su indicate che sono di uso necessario per la coltura del fondo, o può anche permetterne l'uso, sebbene pignorate, con le opportune cautele per la loro conservazione e ricostituzione.Il fermo amministrativo dell'autoveicolo o motoveicoloIl cosiddetto "fermo amministrativo" dei beni mobili iscritti in pubblici registri è, come noto, disciplinato dall'art. 86 del D.P.R. n. 602/1973 , in forza del quale il concessionario del servizio di riscossione, senza necessità di alcuna autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, decorsi i sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento e senza che il contribuente o l'eventuale coobbligato abbiano provveduto al pagamento delle somme ingiunte, può disporre il divieto di circolazione di un veicolo iscritto al pubblico registro automobilistico mediante un atto che, a cura dello stesso concessionario, deve essere iscritto nei predetti registri mobiliari.Il veicolo in questione viene, così, "fermato" e per l'inosservanza di tale divieto è prevista la sanzione di cui all'art. 214, comma 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, rappresentata da una sanzione amministrativa pecuniaria e da una sanzione accessoria (27).la sanzione di cui all'art. 214 del Dlgs 285/92 e' la seguente: Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo,salva l'applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 656,25 a euro 2.628,15. È disposta, inoltre, la confisca del veicolo.La legge ha introdotto dal 2003 la possibilita' per le esattorie di disporre il fermo dell'autovetture, se ci si mette al volante da euro 656,25 a euro 2.628,15 di multa piu' il sequestro E' ammessa la rateizzazione, ma il fermo auto rimane fine al pagamento dell'ultimo cent del debito esattoriale.Il fermo amministrativo pero' in base alle sentenze giurisprudenziali, sarebbe nullo in mancanza di un regolamento di attuazione, costituisce uno strumento da intraprendere solo in casi estremi, cioe' quando con azioni alternative l'esattore non abbia incassato (e non ricorrendone direttamente), e adottabile solo per i debiti fiscali sono escluse quindi le multe, i contributi inps e inail.in merito si vedano le seguenti sentenze:Trib. Brindisi (sent. 43/2002): Il fermo amministrativo è lecito quando non sia possibile per l'esattoria riscuotere con altri mezzi, e' illegittimo il ricorso diretto al fermo amministrativo senza aver tentato altre azioni alternative .Trib. Trib.Parma (sent.151/2003): E' nullo il fermo amministrativo per mancanza di norma di attuazione.Tar Puglia (sent. 1764/2003): La competenza a decidere in materia di fermo è del giudice amministrativo.Trib. Bari (decr. 17/3/2003): E' nullo il fermo amministrativo per mancanza di norma di attuazione. E' possibile l'inibitoria ex art. 700 cpc.Trib. Milano (ord. 9/4/2003): La sproporzione fra valore veicolo e ammontare del debito configura eccesso di potere dell'esattoria. E' possibile inibitoria ex art. 700 cpc.Trib. Catanzaro (sent. 18/2/2003): La mancanza di norma di attuazione non blocca l'attività dei concessionari (esiste normativa del 1998). E' possibile inibitoria ex art. 700 cpc se manca il "periculum in mora".Trib. Novara (sent.12/5/2003): Il fermo amministrativo e' leggittimo solo per i crediti esattoriali di natura fiscale, sono escluse multe, contributi inps e inailConsiglio di Stato ordinanza n. 3259/2004: ha bloccato tutti i fermi amministrativi per mancanza di proporzionalità tra importo dovuto e danno cagionato al contribuente, l'ordinanza e' stata recepita dall'Amministrazione Finanziaria che con la Risoluzione 22 luglio 2004, n. 92/E ha disposto il blocco dei fermi amministrativi.Espropriazione immobiliarel'art. 76 del Dpr 602/73 stabilisce che il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente 8.000€ il successivo art. 77, stabilisce che decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50, comma 1 (pari a 60 giorni dalla notifica della cartella), il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili.se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione, determinato a norma dell'art. 79 del D.P.R. n. 602 del 1973, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca e, solo dopo che siano decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, può procedere all'espropriazione .Come si determina il valore dell'immobilePer la determinazione del valore l'art. 79 del D.p.r. 602/73 rinvia all'art. 52 D.r.r. 131/86 (sull'imposta di registro), che stabilisce : Il valore e' determinato per i terreni, a settantacinque volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a cento volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti .Si rammenta, che le rendite catastali devono essere prima aggiornate del 5% legge 662/96.Il D.M. 14 dicembre 1991 ha modificato l'art. 52 stabilendo che il moltiplicatore di 100 volte la rendita e' sostituito come segue: unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C, con le esclusioni di quelle classificate nelle categorie A/10 e C/1, alle quali si applica, rispettivamente, nella misura pari a cinquanta ed a trentaquattro.Per le unità immobiliari classificate nei gruppi D ed E si applica all'ammontare della nuova rendita attribuita per stima diretta, nella misura pari, rispettivamente cinquanta ed a trentaquattro.Per i terreni, esclusi quelli per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, continua ad applicarsi all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto il moltiplicatore pari a settantacinque.Ai sensi dell'art. 2, comma 63, L. 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1º gennaio 2004, ai soli fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, i moltiplicatori previsti dal presente comma, sono rivalutati nella misura del 10 per cento.Ai sensi dell'art. 1-bis, comma 7, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla L. 30 luglio 2004, n. 191, a decorrere dal 1° agosto 2004, per i beni immobili diversi dalla prima casa di abitazione, ai soli fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, i moltiplicatori previsti dal presente comma, sono rivalutati nella misura del 20 per cento. Circa l'applicazione della presente disposizione vedasi lo stesso art. 1-bis, commi 7 e 8,D.L. n. 168/2004.Espropriazione presso terziL'espropriazione presso terzi si realizza, in linea generale, con il pignoramento di crediti che il debitore vanta presso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi (art. 543 del codice di procedura civile).Di conseguenza l'esattore puo' pignorare il quinto dello stipendio, incassare i pigioni, pignorare il conto corrente.Spunti di discussioni tratti da **************** (oscuato per evitare pubblicità)

aggiungi un commento
aggiungi un commento
0 / 0
buongiorno, anch’io ho avuto un problema analogo al tuo, io mi sono rivolto ad un avvocato di una rete che offre consulenza legale con gratuito patrocinio, sono molto professionali e ti dicono subito se si può far qualcosa per irsolvere il problema, ti lascio i loro recapiti ([email protected]) inoltre ti fornisco anche il n° di telefono di una delle impiegate che mi ha aiutato ed è stata molto disponibile 3272026871. spero che ti anche a te ti risolvano il problema, tu pensa che mi hanno restituito il sonno... in bocca al lupo! Franco - franco colombo (0 / 17) 27/03/2018, ore 16:56
Data
Votazione
Non hai ancora votato! Vota ogni singolo contributo che ritieni utile o interessante e che sia ben scritto per permettere ai contenuti di qualità di salire in alto.
Vota ora facendo click sulle icone e vicino ogni domanda, commento o risposta
Pagina 1 di 2
Vai alla pagina [1 2]

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

Jos, sarebbe utile mettere anche il tempo di prescrizione delle cartelle piu' comuni, tipo bollo, multe, inps, canone rai ecc.....ciao
Ho sbagliato la registrazione...... la mia provincia e' PO non MO

aggiungi un commento
aggiungi un commento

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

...sì, Elisa, certo.Come specificato nel documento di sopra (al punto 12), ogni tributosanzione, una volta notificata la Cartella Es. ricade nella prescrizione ordinaria, quindi 10 anni.Nella fase precedente, invece, ovvero quella di decadenza (che è cosa diversa dalla prescrizione) e che sarebbe poi quella da impugnare se si vogliono constare i termini, a grandi linee si può riassumere così:- 5 anni per i tributisanzioni di competenza comunale (multe, ici, Tarsu ecc.).- 3 anni per il bollo (in realtà ci sono state leggi regionali atte a prorogare i termini fino a 5 anni; ma la Corte Costituzionale le ha dichiarate illegittime);-10 anni per il canone rai;- 5 anni per la Dichiarazione dei Redditi (fine del 5° anno successivo);- 5 anni per bollette e utenza varie Un saluto

aggiungi un commento
aggiungi un commento

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

Grazie per queste preziose informazioni. Pongo solo una domanda: dopoa ver ricevuto un Atto di pignoramento o fermo amministrativo, quanto tempo hanno i contribuenti per sanare la propriaposizione onde evitare il tutto?Grazie di nuovo, è un forum magnifico!Paola

aggiungi un commento
aggiungi un commento

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

Ciao.E' necessario distinguere tra pignoramento, che rappresenta un'esecuzione portata a termine e il Fermo Amm. che costituisce invece un atto cautelativo, quindi propedeutico alla successiva fase esecutiva di espropriazione.Riguardo al primo, una volta effettuato il pignoramento non vi sono più termini per sanare la posizione; salvo che, prima di procedere con la vendita all'asta (x esempio di un immobile), il Concessionario deve preventivamente inviare in intimazione di pagamento con termine di effettuazione perentorio di 5 gg: se si paga in quel termine, la procedura si arresta e l'immobile torna all'esecutato; viceversa, si procede con l'asta e non c'è più nulla da fare.Riguardo al Fermo A., invece, i termini per recuperare il mezzo sono praticamente illimitati: quando si paga, allora viene svincolato il veicolo. Ovviamente, più passa il tempo e più aumentano gli interessi.Un saluto

aggiungi un commento
aggiungi un commento

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

Grazie per le preziose precisazioni. A me è successo che mi hanno pignorato direttamente dal conto corrente una cifra per cose che io avevo nel frattempo pagato all'ente impositore direttamente. Ho già aperto una discussione in merito circa un mese fa. Non mi è arrivato nessun ultimo avviso di pagamento. Mi è arrivato l'atto il 28 agosto e hanno pignorato il 05 settembre. Non mi hanno lasciato nessuna possibilità nè di dare le dovute spiegazioni per evidenziare che stavano sbagliando e che erano somme già state pagate, nè eventualmente di pagare. Ho sporto denuncia immediatamente e ieri ho fatto un ulteriore esposto alla Procura della repubblica.Buon lavoroPaola

aggiungi un commento
aggiungi un commento
Pagina 1 di 2
Vai alla pagina [1 2]


Prendi parte alla discussione
Prima volta? Assicurati di aver compreso le linee guida di partecipazione

Informativa sull'uso dei Cookies

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.OK

Gentile visitatore,

l'accesso gratuito a questo sito è possibile grazie al presenza di alcuni inserti pubblicitari.

Ti chiediamo gentilmente di disattivare il blocco della pubblicità dal tuo browser e, possibilmente, di sostenerci visitando i siti degli sponsor.

Grazie per la comprensione.

Ok, ho disattivato il blocco su questo sito