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Poiché ultimamente si sono sviluppate svariate discussioni inerenti il tema di cui in oggetto e, nonostante l'assidua opera informativa di alcuni forumisti (...), ho notato che persiste una certa confusione a riguardo, al fine di chiarire la situazione e fornire un utile strumento operativo e di consultazione a chi ne fosse necessitato, riporto integralmente un interessante documento (vademecum) reperito in rete.Giusto per chiarire, non l'ho scritto io: ma l'ho controllato e ne garantisco l'affidabilità.Un salutoP.S. con riferimento ad alcune recenti discussioni, richiamo in particolare l'attenzione sul paragrafo 12--------------------------------------------------------------------- Attenzione- Novità della Legge Prodi D.L. 223/2006 conv. in Legge 248/2006: La legge 248/2006 (manovra Prodi) ha ampliato i poteri dell'esattoria (concessionario della riscossione) in base alle nuove norme e all'ampliamento dell'anagrafe tributaria, possono avere accesso alle Banche dati pubbliche e private, con conseguente possibilità pignorare direttamente i conti correnti bancari e gli stipendi. Inoltre Il Fermo amministrativo e l'ipoteca immobiliare passano di competenza delle Commissioni Tributarie.(IL FERMO AMMINISTRATIVO IN ASSENZA DI UNA NORMA ERA DI COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO - CONSIGLIO DI STATO DEC. N. 421/2006 - CASSAZIONE SEZ. UNITE SENTENZA N. 2053/2006).Stanno arrivando moltissime e mail, da persone che si sono viste recapitare cartelle esattoriali per annualità' molto vecchie, prima di pagare ponete la vostra attenzione su di una serie di elementi di seguito elencati:La cartella esattoriale.Prima di pagarla verificare sempre che non ci siano errori di procedure o prescrizioni, nel 40% dei casi le cartelle sono nulle, ma attenzione la nullità non e' automatica, in materia tributaria si parla sempre di annullabilità, per cui e' indispensabile fare ricorso entro 60 giorni dalla notifica.1. La cartella esattoriale, per legge deve essere notificata, se vi ritrovate nella cassetta postale una cartella inviata per posta ordinaria o prioritaria, questi non e' valida ma nulla, quindi non pagatela fino a quando la sia effettuata la notifica.2. Accertatevi che il tributo richiesto non sia prescritto, anche se il tributo e' prescritto non e' da escludersi che l'esattoria tenti di recuperare comunque.3. Non rivolgetevi all'esattoria per informazioni, ma all'ente impositore, eventuali sgravi o rettifiche possono essere effettuati solo dall'ente emittente, per cui l'esattoria riscuote e basta.4. Ricordatevi che uno strumento alternativo al ricorso e' l'istanza di annullamento ai sensi della legge sull'autotutela, per cui inoltrate istanza di annullamento all'ente impositore ovviamente solo nel caso evidente di nullita' (per es. pagamento gia' effettuato)5. Prima della Cartella esattoriale e’ obbligatorio notificare un avviso di pagamento o avviso bonario da parte dell’Ente creditore, se la cartella non e’ stata preceduta dall’invito di pagamento, la cartella e’ nulla. 6. La Cartella va notificata al contribuente entro i termini di cui al Dpr 602/73, va consegnata all’esattore entro i termini del suddetto Dpr e le relative imposte liquidate in base alle singole leggi d’imposta entro tempi determinati, la stragrande maggioranza delle notifiche e’ tardiva, rendendo la cartella nulla. 7. Fare attenzione alle cartelle non pagate e contro le quali non e’ stata fatta opposizione, con la nuova legge l’esattoria puo’ non solo procedere al fermo amministrativo, ma procede a iscrivere ipoteca sugli immobili e dopo sei mesi procede alla vendita8. Contro la cartella va proposto ricorso entro 60 giorni, in caso di mancata impugnazione bisogna pagare, salvo il caso in cui il pagamento sia stato già effettuato e non risulta.9. La cartella deve essere consegnata all'esattoria entro determinati termini e notificata al contribuente entro altrettanti termini perentori, una buona parte delle cartelle sono annullabili, ma e' necessario fare ricorso nei 60 giorni dalla notifica10. Rivolgetevi sempre ad un ************ (oscurato per evitare pubblicità), nel caso in cui la situazione si complichi.11. Se avete problemi mandateci copia della vostra cartella************ (oscurato per evitare pubblicità)12. Prescrizione della cartella esattoriale non impugnata: La cartella esattoriale segue la prescrizione del tributo a cui si riferisce, ad esempio per una multa auto se notificata dopo 5 anni e' prescritta, ma se non si fa opposizione entro 60 gg, la cartella si prescrive dopo 10 anni ex art.2967 del codice civile da quando e' stata notificata, per cui e' importantissimo fare ricorso.l'iscrizione dell'Ipoteca sull'immobile da parte dell'esattoria - Come difendersiLa L. 30 dicembre 2004 n. 311 nota come legge finanziaria 2005 ha attribuito ampi poteri al concessionario della riscossione allo scopo di consentire a questo di effettivamente recuperare le somme iscritte a ruolo dagli enti impositori e, in special modo, dall'Erario.Dispone il comma 1 dell'art. 49 del D.P.R. n. 602/1973, che: "Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo; il concessionario può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore"La procedura puo' essere avviata solo decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella, decorso un anno dalla notifica, il concessionario e' obbligato a notificare un "intimazione di pagamento", contro la quale e' possibile ricorrere in Commissione Tributaria (per i tributi) solo per vizi di procedure, ovvero anche nel merito qualora manchino notifiche obbligatorie precedenti.Il concessionario in assenza di opposizione puo' procedere alle seguenti espropriazioniEspropriazione mobiliare - Espropriazione immobiliare - Espropriazione presso terziL'Espropriazione mobiliare, consente di pignorare qualsiasi bene mobileGli oggetti che non si possono assolutamente pignorare, a mente dell'art. 514 del codice di procedura civile, si ricordano "1. le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto; 2. l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato; 3. i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente; 4. gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore; 5. le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio; 6. le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in genere gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione". Infine, tra le cose mobili relativamente ipignorabili, l'art. 515 del codice di procedura civile ricomprende le cose che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo, le quali possono essere pignorate separatamente dall'immobile soltanto in mancanza di altri mobili. Tuttavia, il giudice dell'esecuzione, su istanza del debitore e sentito il creditore, può escludere dal pignoramento, con ordinanza non impugnabile, quelle tra le cose su indicate che sono di uso necessario per la coltura del fondo, o può anche permetterne l'uso, sebbene pignorate, con le opportune cautele per la loro conservazione e ricostituzione.Il fermo amministrativo dell'autoveicolo o motoveicoloIl cosiddetto "fermo amministrativo" dei beni mobili iscritti in pubblici registri è, come noto, disciplinato dall'art. 86 del D.P.R. n. 602/1973 , in forza del quale il concessionario del servizio di riscossione, senza necessità di alcuna autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, decorsi i sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento e senza che il contribuente o l'eventuale coobbligato abbiano provveduto al pagamento delle somme ingiunte, può disporre il divieto di circolazione di un veicolo iscritto al pubblico registro automobilistico mediante un atto che, a cura dello stesso concessionario, deve essere iscritto nei predetti registri mobiliari.Il veicolo in questione viene, così, "fermato" e per l'inosservanza di tale divieto è prevista la sanzione di cui all'art. 214, comma 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, rappresentata da una sanzione amministrativa pecuniaria e da una sanzione accessoria (27).la sanzione di cui all'art. 214 del Dlgs 285/92 e' la seguente: Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo,salva l'applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 656,25 a euro 2.628,15. È disposta, inoltre, la confisca del veicolo.La legge ha introdotto dal 2003 la possibilita' per le esattorie di disporre il fermo dell'autovetture, se ci si mette al volante da euro 656,25 a euro 2.628,15 di multa piu' il sequestro E' ammessa la rateizzazione, ma il fermo auto rimane fine al pagamento dell'ultimo cent del debito esattoriale.Il fermo amministrativo pero' in base alle sentenze giurisprudenziali, sarebbe nullo in mancanza di un regolamento di attuazione, costituisce uno strumento da intraprendere solo in casi estremi, cioe' quando con azioni alternative l'esattore non abbia incassato (e non ricorrendone direttamente), e adottabile solo per i debiti fiscali sono escluse quindi le multe, i contributi inps e inail.in merito si vedano le seguenti sentenze:Trib. Brindisi (sent. 43/2002): Il fermo amministrativo è lecito quando non sia possibile per l'esattoria riscuotere con altri mezzi, e' illegittimo il ricorso diretto al fermo amministrativo senza aver tentato altre azioni alternative .Trib. Trib.Parma (sent.151/2003): E' nullo il fermo amministrativo per mancanza di norma di attuazione.Tar Puglia (sent. 1764/2003): La competenza a decidere in materia di fermo è del giudice amministrativo.Trib. Bari (decr. 17/3/2003): E' nullo il fermo amministrativo per mancanza di norma di attuazione. E' possibile l'inibitoria ex art. 700 cpc.Trib. Milano (ord. 9/4/2003): La sproporzione fra valore veicolo e ammontare del debito configura eccesso di potere dell'esattoria. E' possibile inibitoria ex art. 700 cpc.Trib. Catanzaro (sent. 18/2/2003): La mancanza di norma di attuazione non blocca l'attività dei concessionari (esiste normativa del 1998). E' possibile inibitoria ex art. 700 cpc se manca il "periculum in mora".Trib. Novara (sent.12/5/2003): Il fermo amministrativo e' leggittimo solo per i crediti esattoriali di natura fiscale, sono escluse multe, contributi inps e inailConsiglio di Stato ordinanza n. 3259/2004: ha bloccato tutti i fermi amministrativi per mancanza di proporzionalità tra importo dovuto e danno cagionato al contribuente, l'ordinanza e' stata recepita dall'Amministrazione Finanziaria che con la Risoluzione 22 luglio 2004, n. 92/E ha disposto il blocco dei fermi amministrativi.Espropriazione immobiliarel'art. 76 del Dpr 602/73 stabilisce che il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente 8.000€ il successivo art. 77, stabilisce che decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50, comma 1 (pari a 60 giorni dalla notifica della cartella), il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili.se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione, determinato a norma dell'art. 79 del D.P.R. n. 602 del 1973, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca e, solo dopo che siano decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, può procedere all'espropriazione .Come si determina il valore dell'immobilePer la determinazione del valore l'art. 79 del D.p.r. 602/73 rinvia all'art. 52 D.r.r. 131/86 (sull'imposta di registro), che stabilisce : Il valore e' determinato per i terreni, a settantacinque volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a cento volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti .Si rammenta, che le rendite catastali devono essere prima aggiornate del 5% legge 662/96.Il D.M. 14 dicembre 1991 ha modificato l'art. 52 stabilendo che il moltiplicatore di 100 volte la rendita e' sostituito come segue: unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C, con le esclusioni di quelle classificate nelle categorie A/10 e C/1, alle quali si applica, rispettivamente, nella misura pari a cinquanta ed a trentaquattro.Per le unità immobiliari classificate nei gruppi D ed E si applica all'ammontare della nuova rendita attribuita per stima diretta, nella misura pari, rispettivamente cinquanta ed a trentaquattro.Per i terreni, esclusi quelli per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, continua ad applicarsi all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto il moltiplicatore pari a settantacinque.Ai sensi dell'art. 2, comma 63, L. 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1º gennaio 2004, ai soli fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, i moltiplicatori previsti dal presente comma, sono rivalutati nella misura del 10 per cento.Ai sensi dell'art. 1-bis, comma 7, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla L. 30 luglio 2004, n. 191, a decorrere dal 1° agosto 2004, per i beni immobili diversi dalla prima casa di abitazione, ai soli fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, i moltiplicatori previsti dal presente comma, sono rivalutati nella misura del 20 per cento. Circa l'applicazione della presente disposizione vedasi lo stesso art. 1-bis, commi 7 e 8,D.L. n. 168/2004.Espropriazione presso terziL'espropriazione presso terzi si realizza, in linea generale, con il pignoramento di crediti che il debitore vanta presso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi (art. 543 del codice di procedura civile).Di conseguenza l'esattore puo' pignorare il quinto dello stipendio, incassare i pigioni, pignorare il conto corrente.Spunti di discussioni tratti da **************** (oscuato per evitare pubblicità)

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buongiorno, anch’io ho avuto un problema analogo al tuo, io mi sono rivolto ad un avvocato di una rete che offre consulenza legale con gratuito patrocinio, sono molto professionali e ti dicono subito se si può far qualcosa per irsolvere il problema, ti lascio i loro recapiti ([email protected]) inoltre ti fornisco anche il n° di telefono di una delle impiegate che mi ha aiutato ed è stata molto disponibile 3272026871. spero che ti anche a te ti risolvano il problema, tu pensa che mi hanno restituito il sonno... in bocca al lupo! Franco - franco colombo (0 / 17) 27/03/2018, ore 16:56
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Salve, oggi sono andato a pagare il bollo auto ma non mi è stato possibile poichè la vettura è sottoposta a fermo amministrativo, leggendo sul forum ho notato che il fermo amministrativo non è valido per i contributi Imps è vero? se si cosa posso fare? Grazie

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Grazie anche da parte mia.Avrei da aggiungere un paio di cose:1.) In caso di pignoramento si può presentare istanza di conversione fino all'ultimo momento, versandt un quinto del debito e poi pagare sempre a rate il resto. L'istanza deve essere presentata al giudice che deve accoglierla. L'istanza fa guadagnare almeno un po' di tempo, ma se non si hanno quei soldi, non ha senso in fine.2.) IMPORTANTE. Ci sono dei termini perentori per la notifica delle cartella che sono più corti di quelli della prescrizione:Legge 156/2005, conversione Decreto Legge 106/2005Per gli anni d’imposta 2000 e precedenti (dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001): lecartelle esattoriali devono essere notificate, A PENA DI DECADENZA, entro il 31 dicembre2006.Per gli anni d’imposta 2001 e 2002 (dichiarazioni rispettivamente presentate entro il 31 dicembre2002 e 2003): le cartelle esattoriali devono essere rispettivamente notificate, A PENA DIDECADENZA, entro il 31 dicembre 2006 e 31 dicembre 2007.Per l’anno d’imposta 2003 (dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2004): le cartelleesattoriali devono essere notificate, A PENA DI DECADENZA, entro il 31 dicembre 2007.A regime, cioè per gli anni d’imposta 2004 e seguenti, sempre a pena di decadenza, le cartelleesattoriali devono essere notificate:- per l’attività di liquidazione prevista dall’art. 36bis Dpr 600 (liquidazioni in base alledichiarazioni) entro il terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (perl’anno d’imposta 2004, presentato nel 2005, entro il 31 dicembre 2008);- per l’attività di liquidazione prevista dall’art. 36ter Dpr 600 (controlli formali) entro il quartoanno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (per l’anno d’imposta 2004,presentato nel 2005, entro il 31 dicembre 2009).

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