i soggetti che gestiscono la Tarsu hanno l'obblgo di trasmettere all'ag.delle Entrate i dati catastali degli immobili soggetti alla tassa quindi chiedono al contribuente di inviare i dati se no incorrono ai sensi dell'art. 11 D/lgs 471/97.omessa comunicazione o inesatta , per un box mai denunciato perchè inutilizzato non è stata pagata la tassa in oggetto, oggi visto il regolamento comunale vorrei metterlo in regola , dato che si deve pagare e denuciare,la domanda è:dovrò pagare da quando eseguo la denuncia , o il soggetto che gestisce la tarsu mi può far pagare anche gli anni precedenti, cioè fino alla prescrizione??ringrazio e saluto.
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30/04/2011, ore 12:55
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01/05/2011, ore 10:22
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06/05/2011, ore 14:03
Corte di cassazione civilesentenza 4283/10 del 23/02/2010 ________________________________________Con la sentenza n. 4283/2010, depositata il 23/02/2010, la Suprema Corte ha fissato in cinque anni il termine prescrizionale per la riscossione di diversi tributi (fra i quali la Tarsu), contributi (quelli consortili) e canoni (per l’uso di suolo pubblico, per la concessione d’uso per passo carrabile ed il canone acqua).Tale termine prescrizionale si applica successivamente alla notificazione della cartella di pagamento per la notificazione della quale, almeno nelle ipotesi relative alla riscossione a mezzo ruolo, si applicano i diversi termini di cui all’articolo 25 D.P.R. 602/1973 o i termini stabiliti dalle singole leggi d’imposta (è il caso della tarsu per la quale vigono i termini sanciti dal cosiddetto mini testo unico sui tributi locali).Il ragionamento fatto dalla Corte di Cassazione (che ha ribaltato le precedenti pronunce delle Commissioni tributarie provinciale e regionale) si fonda sull’applicabilità al caso di specie (ripetiamo: avvisi di mora afferenti a tarsu, contributi consortili e canoni di occupazione suolo pubblico e passo carrabile) della norma di cui all’art. 2948, n. 4 del Codice civile e non della prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c.Tale applicabilità muove dall’assunto che nei casi portati all’attenzione della Corte (Tarsu, contributi consortili e canoni per passo carrabile e occupazione aree pubbliche) il contribuente paga per una prestazione periodica autonoma (annuale o infra - annuale) sempre, però, che il servizio gli venga effettivamente reso.Il pagamento, cioè, della tarsu, dei contributi e dei canoni suddetti è stato assimilato ai pagamenti dei corrispettivi dovuti per forniture elettriche o idriche.Tale sentenza, apre, ora importanti prospettive: ricevuti avvisi di mora o preavvisi di fermo aventi ad oggetto tali imposte, contributi o canoni, sarà possibile adire il Giudice competente (commissione tributaria per i tributi, giudice ordinario per i canoni) facendo valere, ove trascorsa, la prescrizione quinquennale rispetto alla notifica del precedente atto impositivo (cartella di riscossione o ingiunzione di pagamento). |
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