-----Attenzione molti contribuenti stanno ricevendo in questo periodo le cartelle per rata del condono ex legge 289/2002, tali cartelle non sono state precedute da avviso bonario, perche' l'agenzia delle entrate ritiene non esserne obbligata, tale comportamento contrasta con la legge 212/2000 per cui sono tutte nulle, ma e' necessario fare ricorso entro 60gg-------a chi potesse interessare.
Ho sbagliato la registrazione...... la mia provincia e' PO non MO
Rev.0 Segnala
15/02/2009, ore 18:18
|
||||
|
Vota ora facendo click sulle icone e vicino ogni domanda, commento o risposta
Rev.0 Segnala
15/02/2009, ore 18:38
Io ritengo che l'Agenzia delle Entrate NON avesse alcun obbligo di mandare il c.d. "avviso bonario".Tralascio ogni commento sul fatto che si sta parlando di coloro i quali:1) avevano ammesso pubblicamente di avere evaso le imposte o quanto meno, desideravano che il Fisco non li sottoponesse a verifica2) si erano impegnati a sanare i propri debiti tributari attraverso il versamento di importi irrisori decisi a priori dal Ministro del Governo Berlusconi bis On. Giulio Tremonti3) avevano versato la prima od alcune rate del condono4) NON HANNO PORTATO A TERMINE IL PROPRIO IMPEGNO INTERROMPENDO IL VERSAMENTO DELLE RATELegge 27 luglio, n. 212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2000Art. 6 (Conoscenza degli atti e semplificazione) (...)5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. LA DISPOSIZIONE NON SI APPLICA NELL'IPOTESI DI ISCRIZIONE A RUOLO DI TRIBUTI PER I QUALI IL CONTRIBUENTE NON E' TENUTO AD EFFETTUARE IL VERSAMENTO DIRETTOSono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma. |
||||
|