Buongiorno. Nel 2002 mi è stata rubata una Fiat Uno per la quale ho sporto regolare denuncia alle autorità competenti (PS). Copia della denuncia è stata consegnata all'assicurazione e tutto sembrava essere finito lì. Il 28 Ottobre di quest'anno mi è arrivata una cartella esattoriale della Regione Lazio, nella quale mi veniva richiesto il pagamento del bollo relativo all'anno 2009/2010. Mi sono recato all'ufficio ACI spiegando ciò che era accaduto mostrando la denuncia di furto e mi è stato detto che all'epoca avrei dovuto fare la perdita di possesso e che per questa mia mancanza devo pagare non solo il bollo del 2009/2010, ma anche quelli degli anni precedenti fino all'inoltro della perdita di possesso. All'apoca non feci la perdita di possesso perchè non lo sapevo, nè tantomeno la mia assicurazione me lo disse. Ho fatto una visura all'ACI e ovviamente i bolli da pagare sono molti di più, per un totale di circa 1400 euro comprensivi di more. La mia domanda è: Sono obbligato a pagare le somme richieste nonostante ci sia una regolare denuncia di furto? A me sembra evidente che se l'auto è stata rubata non è più in mio possesso. Se fosse stata ritrovata allora sarebbe stato diverso. Ho letto alcune sentenze del giudice di pace nelle quali il ricorrente è stato" assolto" dall'onere del pagamento anche solo con la presentazione della denuncia di furto. La perdita di possesso potrei farla ora. Inoltre vorrei sapere una cosa? E' reale la notizia che dopo 3 anni di bollo non pagato il veicolo viene radiato automaticamente dal registro del PRA?Grazie e cordiali saluti
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09/11/2011, ore 13:22
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09/11/2011, ore 13:33
L'assicurazione ti ha rimborsato? se si erano loro a dover fare il documento essendo contestualmente al risarcimento i proprietari dell'eventuale recupero del veicolo.Controlla le scartoffie che ti han fatto firmare per incassare il risarcimento.Patos dai lumi al poveretto! |
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09/11/2011, ore 13:37
Leggi questo:http://www.studiomarino.com/studiomarino_bolloauto.htme vedrai che ti stanno prendendo peri sederino ... fatti valere.-------------------------------------------------------------- L'INTESTAZIONE AL PRA NON COSTITUISCE PRESUNZIONE ASSOLUTA DI TITOLARITA'La trascrizione non pone una presunzione assoluta ma solo una presunzione relativa della titolarità del veicolo, che può essere vinta dalla prova contraria con documenti di data certa. Sent. n. 164 del 2 aprile 1993 (dep. il 15 aprile 1993) della Corte Cost. - Pres. Casavola, Red. Greco.---------------------------------------------------------------è questa la parte che ti interessa. |
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09/11/2011, ore 13:45
O anche:------------------------------------LA PERDITA DI POSSESSO E L'ANNULLAMENTO DEGLI ARRETRATIIn caso di furto dell’auto, dopo la circolare 122/E del 1998, fa fede la data della denuncia agli organi di pubblica sicurezza e non più la data della richiesta di annotazione dell'evento al pubblico registro automobilistico (Pra). Pertanto, se a esempio il furto viene denunciato entro il 31 dicembre non è dovuto il rinnovo del bollo scaduto entro tale data. Mentre se la denuncia in questione presso l'autorità di pubblica sicurezza viene presentata dopo l'ultimo giorno del mese coperto da pagamento, scatta ugualmente l’obbligo di rinnovo per l'intero periodo fisso. |
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09/11/2011, ore 14:23
Buongiorno. Grazie per aver risposto celermente al mio messaggio. L'auto non era assicurata per incendio e furto perchè era del 1985 e quindi aveva valore pari a 0. L'assicurazione non mi ha detto nulla sul documento da inoltrare al PRA. L'unico documento che ho è la denuncia di furto, che da quanto ho potuto capire basta e avanza per far annullare la cartella esattoriale.Grazie mille per le delucidazioni. |
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