Un caso apparentemente semplice da sottoporrre all'attenzione degli esperti per un parere: un contribuente aderisce al condono fiscale presentando nel 2003 condono per gli anni 1998 e 1999, ma non paga quanto dovuto. Da allora non ha ricevuto alcuna comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, nè tantomeno una cartella. Il quesito è: mancando il pagamento, il condono è da ritenersi non perfezionato e quindi in pratica nullo? In tal caso le imposte relative agli anni 1998 e 1999 sarebbero ad oggi prescritte, anche considerando l'estensione di 2 anni per chi non ha aderito al condono. Se invece il condono è valido, quando deve intendersi prescritto l'accertamento o la contestazione del mancato pagamento da parte dell'Agenzia?Grazie
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03/02/2009, ore 19:46
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03/02/2009, ore 20:43
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03/02/2009, ore 22:09
Allora,quando si aderisce al condono devono essere pagate tutte le rate, se come qualcuno ha fatto ha pagato le prime e poi...basta,è riuscito a cavarsela FINO a quando nn è stato scoperto; non le so dire la % di quanti sono ...riusciti a farla franca,però so che chi è stato individuato la pagata cara,molto cara. |
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03/02/2009, ore 23:15
Ciao.Il quesito è interessante e il ragionamento non farebbe una grinza, se non fosse che il condono stesso, ancorché nullo in quanto non assolto nel pagamento, costituisce quantomeno un'interruzione dei termini prescrizionali.Dico quantomeno perché:a) in caso di contenzioso l'Ag. delle Entrate potrebbe tranquillamente sostenere che la domanda di Condono assume valore di obbligazione a sé stante, a prescindere quindi dalla natura fiscale a cui è riferito, con termine prescrizionale ordinario;b) in subordine, quandanche valesse soltanto come mera interruzione dei termini, detti termini hanno decadenza legale stabilita al 5° anno successivo a quello di riferimento (e già, per tutto il 2009, ci saremmo dentro), a cui andrebbero poi aggiunti i 2 anni di proroga collegata al Condono;c) in uno degli ultimi DL emanati vi sono specifiche norme atte a facilitare il recupero delle somme evase dai Condoni: non ho ancora avuto modo - né voglia - di leggere in dettaglio il dispositivo, ma credo vi siano ulteriori proroghe ai termini di recupero; e se per adesso non ci sono, visto l'aria che tira... ci saranno presto....non creo vi siano possibilità, insommaUn saluto |
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03/02/2009, ore 23:19
...esatto,ho cercato questa volta di evitare...spiegazioni giuridiche; chissà si ..dimentichino di lei all' Agenzia delle Entrate. |
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04/02/2009, ore 09:39
Grazie a tutti. Mi sembra che la diversità delle risposte confermi che la cosa non è chiaramente disciplinata da alcuna norma precisa. Per inciso, il condono in questione riguarda l'IRPEF di persona fisica. Il mio orientamento è che un condono, che trae la sua ragion d'essere dalla volontà del contribuente di pagare quanto omesso in precedenza, senza sanzioni nè interessi, si perfeziona appunto solo con il pagamento, in mancanza del quale è da ritenersi nullo. In tal caso, agli anni "non condonati" (nel caso in questione 1998 e 1999) si applicano i termini di prescrizione aumentati di 2 anni, previsti per chi non ha aderito al condono. Nel caso opposto, poi, qualora il condono fosse considerato valido anche in assenza di pagamento, in quanto rappresenti comunque la volontà del contribuente di aderire al condono, sembrerebbe ragionevole pensare che, trattandosi in pratica di una dichiarazione di redditi "tardiva", dovrebbero applicarsi per l'accertamento o la notifica di una cartella i termini di prescrizione di 4 anni dall'anno di presentazione del condono stesso, per assimilazione appunto alla dichiarazione dei redditi. Non sono a conoscenza di alcuna normativa specifica che abbia fissato diversamente i termini di prescrizione del condono. In tal caso, anche se l'atto stesso di presentazione del condono costituisse interruzione dei termini per l'accertamento degli anni in questione (1998 e 1999), questi resterebbero comunque fissati in 4 anni dalla presentazione della "dichiarazione/condono", come previsto per l'IRPEF, non essendo applicabile l'estensione di ulteriori 2 anni, prevista nel caso di mancata adesione al condono. Il ragionamento può apparire contorto, ma mi sembra sostenibile. |
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