In data 12 novembre 2008 ho presentato, presso la locale Agenzia delle Entrate, la dichiarazione di successione mortis causae e ciò con notevole ritardo rispetto alla data di apertura della stessa, avvenuta il 3 gennaio 2005. Mi era stato, infatti, riferito che il termine per la dichiarazione di successione è di un anno dalla data del decesso e che avrei, dunque, ricevuto una sanzione proprio per la presentazione tardiva della domanda.Ed infatti, in data 10 febbraio 2009, ho ricevuto dalla Agenzia delle Entrate un Avviso di Liquidazione contenente l'irrogazione delle relative sanzioni.Nel frattempo mi sono, però, documentata sulla disciplina normativa di tale circostanza ed ho appreso che: - l'art. 50 del D. Lgs. 31 ottobre 1990 nr. 346 (Omissione o tardività della dichiarazione) così dispone: "L'omissione e la tardività della dichiarazione di successione (...) sono punite con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta liquidata o riliquidata dall'ufficio (...)"; - successivamente tale articolo è stato sostituito, in virtù dell'art. 2 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 nr. 473, da uno del seguente tenore: Art. 50(Omissione della dichiarazione) - "Chi omette di presentare la dichiarazione di successione (...) è punito con la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta liquidata o riliquidata dall'ufficio (...)"; - L'art. 50 del D. Lgs. nr. 346/1990, come sostituito dal D. Lgs. nr. 473/1997, sanziona dunque solo l'omissione di denuncia e non più anche la tardività della stessa; - La Corte di Cassazione, a tal proposito, ha poi sancito che "La tardiva presentazione della denuncia di successione non è più sanzionata specificamente, a meno che non si trasformi in vera e propria omissione, che si verifica allorché - scaduto il termine - l'accertamento dell'Ufficio preceda la dichiarazione del contribuente (Cass. Civ., Sez. Trib., Sentenza 12/10/2007, nr. 21478).In virtù di quanto sopra, chiedo se devo provvedere al pagamento della sanzione che ho ricevuto oppure no.
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16/02/2009, ore 12:31
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16/02/2009, ore 15:12
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16/02/2009, ore 17:33
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16/02/2009, ore 17:55
Ciao.Al di là del caso di specie, rispetto al quale necessiterebbe una più approfondita conoscenza della materia per rispondere esaustivamente, è del tutto evidente che la scelta non tra il pagare o non pagare ma, molto più opportunamente, tra pagare o, sulla scorta di dei riferimenti di legge summenzionati, proporre ricorso avverso la sanzione alla CTP competente per zona.Eventualmente, avendo cura di non decadere dai termini, allegando i riferimenti di cui sopra si può tentare anche la strada dell'annullamento in autotutela.Un saluto |
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16/02/2009, ore 21:31
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16/02/2009, ore 23:04
Pensa al tempo che ti costa.Ore di permessi al lavoro, macchina, parcheggio, file e rompimenti vari.Poi se credi provaci |
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