Accedi con Google+
Registrati con LinkedIN

Accedi con ForumConsumatori


Recupero Password Chiudi
Accedi | Registrati


Iscritti a ForumConsumatori: 68200  Discussioni create: 40498  Messaggi inviati: 260678
Iniziata: oltre un anno fa   Ultimo aggiornamento: oltre un anno fa   Visite: 13677

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

Se il nonno con veicolo di sua proprietà danneggia un veicolo di suo nipote (figlio di suo figlio , ma, ma!! non conviventi) il sinistro viene pagato?? Abitano in case diverse e tutto è documentabile ovviamente.L'art. 5 legg 990 dice di sì perchè non sono conviventi, ma mi viene negato il risarcimento.Chiedo una risposta Urgente!!!!!!

aggiungi un commento
aggiungi un commento
Data
Votazione
Non hai ancora votato! Vota ogni singolo contributo che ritieni utile o interessante e che sia ben scritto per permettere ai contenuti di qualità di salire in alto.
Vota ora facendo click sulle icone e vicino ogni domanda, commento o risposta
Pagina 1 di 3
Vai alla pagina [1 2 3]

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

i parenti nn vengono risarciti...
Indro Montanelli usava dire che in Italia non è sufficiente aver ragione: occorre trovare un giudice che lo riconosca!

aggiungi un commento
aggiungi un commento

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

conviventi o no, se c'è rapporto di parentela non c'è risarcimento

Ho imparato che l'improbabile se fa guadagnare le banche diventa più certo del probabile...
mika_80x

Ho imparato che l'improbabile se fa guadagnare le banche diventa più certo del probabile... Fa presto il bue a dare del cornuto all'asino... ma se si guardasse allo specchio... mika_80x

aggiungi un commento
aggiungi un commento

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

Art. 4 [1] 1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefìci derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria stipulato a norma della presente legge il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro. 2. Ferme restando la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 1 e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefìci derivanti dai contratti di assicurazione stipulati a norma della presente legge, limitatamente ai danni alle cose: a) i soggetti di cui all'art. 2054, terzo comma, del codice civile; b) il coniuge non legalmente separato, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi dei soggetti di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento; c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b). [Note:] 1 Articolo sostituito dall'art. 28, L . 19 febbraio 1992, n. 142. ________________________________________ALLORA, COME LA METTIAMO?

aggiungi un commento
aggiungi un commento

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

la mettiamo cosi' lei e' "IGNORANTE" e non sa' nemmeno leggere gli articoli di legge quando leggera' bene in modo da capire perche' c'è una parolina che da' proprio il senso delle cose e che LEI non ha capito...ne riparliamo...tanto nn verra' risarcito...
Indro Montanelli usava dire che in Italia non è sufficiente aver ragione: occorre trovare un giudice che lo riconosca!

aggiungi un commento
aggiungi un commento

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

non hanno diritto (...omissis....) i discendenti legittimi.
Questo link porta ai vademecum da leggere prima di approfondire: http://www.adusbef.it/forum/leggi.asp?F=26&id=203057

aggiungi un commento
aggiungi un commento
Pagina 1 di 3
Vai alla pagina [1 2 3]


Prendi parte alla discussione
Prima volta? Assicurati di aver compreso le linee guida di partecipazione

Informativa sull'uso dei Cookies

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.OK

Gentile visitatore,

l'accesso gratuito a questo sito è possibile grazie al presenza di alcuni inserti pubblicitari.

Ti chiediamo gentilmente di disattivare il blocco della pubblicità dal tuo browser e, possibilmente, di sostenerci visitando i siti degli sponsor.

Grazie per la comprensione.

Ok, ho disattivato il blocco su questo sito