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Sono buoni postali fruttiferi emessi quando ero minore - solo da me guadagnati e messi da parte - con la parità di firma - da mio padre che aimè è appena venuto a mancare. Sono di tipo trentennale e scadono a partire dal 2009 fino al 2011. e vorrei portarli tutti a scadenza ed incassarli a mano mano scadono incassandoli mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio e d'accordo con mamma e due fratelli non indicarli in successione. La successione dovremo farla nei modi di legge per un immobile. I miei fratelli e mia madre non intendono farmi danno alcuno e non ho motivo di dubuitarne da sempe. Potrò incassare i buoni singolarmente o con il primo incasso fermerà la maturazione degli altri? Riuscirò a incassarli con l'atto sostitutivo anche se l'importo arriva a superare di poco i 10000€grazie.

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Ti obbliga qualcuno a dire alle poste che tuo padre è morto? Se gli altri eredi non mettono ostacoli ti conviene tenere la bocca chiusa e incassarlo tranquiillamente alla loro scadenza. E ricorda che comunque non possono costringerti ad incassare i buoni prima della loro scadenza. Se tentano di farlo tu segnala la cosa alla cassa depositi e prestiti e alle poste che, a chiacchiere, dicono di aver fornito istruzioni agli uffici postali ma in realtà ogni impiegato interpreta la legge a modo suo.Altra cosa i buoni NON devono essere messi nella dichiarazione di successione perchè sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di stato. non farti fregare dalle poste e se insistono comunica oro che metti la cosa in mano ad un legale.

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condivido cleofe. se son con pari facoltà di rimborso vai li di volta in volta e te li cambi.

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ti riposto la risposta che ebbi nel 2005 dal responsabile del servizio risparmi di posteGentile cliente,In riscontro al Suo quesito qui pervenuto per il tramite della Cassa Depositi e Prestiti, si fa presente che la normativa in materia di buoni fruttiferi postali, prevede che la clausola della "p.f.r." ovvero "pari facoltà di rimborso" apposta all'atto di emissione, su un buono fruttifero cointestato a più soggetti, consente ad ognuno di questi di compiere operazioni di rimborso anche separatamente.La suddetta clausola è personale e fiduciaria e non trova applicazione immediata se all'atto di pagamento uno degli intestatari risulti minore di età o uno degli intestatari risulti deceduto.Il rimborso di titoli caduti in totale o parziale successione deve essere richiesto e quietanzato congiuntamente da tutti gli aventi causa, che sui buoni vantino diritti: nel caso specifico dagli eredi del cointestatario deceduto e dal cointestatario superstite ovvero non è possibile effettuarlo su richiesta di una sola parte a meno che non intervenga un provvedimento autorizzativo da parte dell'A.G.Occorre altresì far presente, che i buoni fruttiferi postali conservano interamente il proprio rendimento fino all'atto del rimborso, a prescindere dai beneficiari delle somme.Ciò posto, si informa infine che dal 5 settembre 2005, i richiedente le emissioni di buoni fruttiferi postali cartacei devono obbligatoriamente compilare e sottoscrivere l'apposito modulo di "Richiesta di emissione di BFP", aggiornato con le condizioni contrattuali, tra le quali è previsto che in caso di buoni emessi con la clausola della "p.f.r.", in caso di morte di uno degli intestatari, il cointestatario superstite conserva il diritto di rimborsarsi il titolo separatamente ovvero senza istruire pratica di successione; tali condizioni contrattuali non hanno però effetto retroattivo e trovano applicazione solo per i buoni emessi appunto dal 05/09/2005.Colgo l'occasione per inviarLe Distinti saluti. Il Responsabile del Servizio Risparmi.dr. Mario De Silvestris

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e leggiti pure questaGentile cliente,in esito alla Sua richiesta di chiarimenti, qui pervenuta per il tramite della Cassa Depositi e Prestiti SpA, Le rappresento che i buoni fruttiferi postali sono titoli nominativi non cedibili salvo essere trasferiti per causa di decesso dell'intestatario/cointestatario; ciò significa che i titoli possono essere conservati dagli aventi diritto , cointestatari o eredi e, posti all'incasso anche in epoca successiva al decesso dell'intestatario ovvero attendere la scadenza naturale dei BFP, ovviamente i titoli continuano a maturare interessi fino al momento del rimborso.Con l'occasione Le preciso che l'eventuale notifica di decesso di un intestatario o di tutti gli intestatari, di Buoni Fruttiferi Postali, anche se emessi con la clausola della PFR, fa cadere in successione i titoli, determinando il temporaneo blocco al pagamento fino alla definizione della pratica di successione, con conseguente rimborso a favore di tutti gli aventi diritto ossia intestatari superstiti, e tutti gli eredi del cointestario deceduto che devono quietanzare il rimborso congiuntamente.Ciò posto per il pagamento, il cointestatario dei buoni, o chiunque ne abbia diritto, dovrà presentare presso qualsiasi Ufficio postale, debita documentazione successoria comprendente il certificato di morte del cointestatario deceduto e atto notorio riflettente compiutamente lo stato della successione o se ne ricorrono le condizioni una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attualmente per importi complessivi inferiori a € 10.000,00.Definita la pratica successoria, la somma viene rimborsata in parti uguali a tutti i cointestatari descritti sul titolo, la parte spettante al de cujus è rimborsata a favore dei legittimi eredi del cointestatario deceduto; la ripartizione delle somme avviene senza alcuna ingerenza da parte di Poste Italiane.Le preciso infine che, i buoni fruttiferi postali così come i depositi titoli che contengono esclusivamente "titoli del debito pubblico" (BOT, BTP, CCT etc.), sono esenti dall’imposta di successione (art 12 comma 1 lettere H ed I del D.Lgs 346/90 ed art 1 comma 5 DM 6 ottobre 2004). Distinti salutip.Il Responsabile del Servizio Risparmi Dr. Mario De SilvestrisPece Maria GiustinaPoste Italiane SpABusiness Unit BancoPostaOperazioni Risparmi

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VI RINGRAZIO PER LA CELERE RISPOSTA, MI AVETE CONFERMATO ALCUNE COSE E CHIARITO ALTRE.NEL FRATTEMPO SAPETE SE SONO STATE INTENTATE CAUSE DI GRUPPO PER I BUONI FRUTTIFERI CON INTERESSI MODIFICATI RETROATTIVAMENTE? HO LETTO L'ESISTENZA DELLA SENTENZA...RIUSCITE A PUBBLICARLA?.

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