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Ciao a tutti!Ho in mio possesso 11 buoni fruttiferi ordinari cointestati tra mia madre e mia nonna. Non vorrei cambiarli tutti perchè non ne ho la necessità. Poi visti i tassi d'interesse... L'impiegata postale che è addetta alle successioni dei buoni, mi ha detto tra l'altro che i buoni andrebbero cambiati obbligatoriamente, perchè non si possono avere buoni fruttiferi intestati a persone decedute...ma non mi è sembrata molto convinta.... si giustificava con frasi tipo "beh, ma lei potrebbe andare in giro con una macchina intestata a un suo parente defunto? Chiaro che no..." Peccato che dal mio punto di vista un automobile non sia proprio la stessa cosa di un buono fruttifero ordinario.... poi ha aggiunto "ammenchè lei non dichiara di averli ritrovati recentemente, e che era all'oscuro della loro esistenza....." uhauhuahuah ma cos'è? il circo? :-)Quindi vi chiedo: ma è vero? Posso tranquillamente tenermi i buoni o devo cambiarli per forza?In caso mi abbiano detto una stupidagine, dove posso trovare la normativa che regola l'oggetto in questione? Così la stampo e la porto in posta....Poi altra faccenda sui tassi d'interesse variati....ma forse per questo è meglio che apro un altra discussione...Grazie!

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CIRC. N. 31/2005 del Ministero dell'interno -Prot. 200506811-15100/292 del 30/06/2005 ad OGGETTO: Competenza del Comune al rilascio degli atti di notorietà. Di seguito alla circolare telegrafica n. 21 (2004) del 4.5.2004, si fa presente che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha ribadito che, alla luce degli artt. 21, 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ed in coerenza con le disposizioni emanate in tema di semplificazione amministrativa, la dichiarazione sostitutiva dell’ atto di notorietà attestante la qualità di erede, deve essere accettata dalle Poste Italiane, amministrazione procedente, ai sensi dell’ art. 1, comma 1, lett. O) del citato T.U., se presentata dall’ interessato con le modalità previste dalle disposizioni richiamate, e se la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è autenticata da uno dei soggetti indicati espressamente dal comma 2 del citato art. 21 e, quindi, anche dal dipendente delle Poste Italiane addetto a ricevere la documentazione. Il citato Dipartimento della Funzione Pubblica, nel precisare che in tali fattispecie trovano applicazione i successivi artt. 71 e 72 in tema di controllo e gli artt. 73 e 74 in materia di responsabilità, ha ritenuto che, per quanto attiene le indicazioni da inserire nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, si possa fare riferimento agli artt. 60 e segg. del D.P.R. 30.12.2003, n. 398. Si prega di portare a conoscenza dei Sigg. Sindaci il contenuto della presente circolare. Si ringrazia. IL DIRETTORE CENTRALE (Ciclosi)

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ANCHE QUESTO è INTERESSANTEL'articolo 60 del DPR 398/2003 recita terstualmente: "Prova del diritto a succedere. 1. Il diritto di successione dell'intestatario di titoli nominativi si prova presentando alla Direzione: a) nel caso di successione testamentaria: 1) l'estratto dell'atto di morte, o, ove possibile, la corrispondente dichiarazione sostitutiva di certificazione; 2) l'atto o gli atti di ultima volontà; 3) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dalla quale risulti quali sono notoriamente gli eredi, che il testamento presentato è l'unico e, nel caso di più testamenti, che quelli esibiti rappresentano l'ultima volontà del testatore, che non sono insorte vertenze in rapporto alla eredità o mosse contestazioni avverso il testamento o i testamenti, che oltre alle persone chiamate dal testatore non ve ne sono altre alle quali la legge riservi una quota di eredità o altri diritti alla successione; b) nel caso di successione intestata: 1) l'estratto dell'atto di morte o, ove possibile, la corrispondente dichiarazione sostitutiva di certificazione; 2) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale si dichiari che non esistono disposizioni testamentarie e si indichino tutte le persone alle quali è devoluta per legge la successione nonché il luogo in cui il defunto ebbe l'ultimo domicilio. (L)." Il DPR é una legge che vale per tutti, quindi tutti, comprese poste banche e quant'altro, debbono chiedere ed accettare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulta che Tizio é deceduto il .. a ... lasciando (oppure: non lasciando) testamento e che gli eredi sono: Caio, Sempronio e Menego. Con buona pace del defunto ATTO NOTORIO con testimoni ecc. Ho impiegato anni di discussioni e polemiche con banche, uffici postali, compagnie d'assicurazione ecc., ma alla fine sono riuscito a spuntarla. Faccio presente che in trentuno anni di servizio non sono mari riuscito a trovare una norma, una circolare o qualunque altra cosa che facesse pensare che al Sindaco competesse istituzionalmente l'obbligo di ricevere questo famoso (o famigerato) atto notorio con testimoni (probabilmente la sua origine va cercata in una estensiva interpretazione del vecchio Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale del 1934 in base al quale il sindaco rilasciava attestati di notorietà pubblica). L'art. 30 della L. n. 241/1990 dice: " In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni è ridotto a due. 2. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato." Non dice affatto che il Sindaco é competente a ricevere atti di notorietà. Naturalmente, la L. 15/68 é stata sostitiuita dal DPR n. 445/2000.

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Ok grazie Cleope.Ora non mi rimane che stampare quello che hai scritto e portarlo in posta....Vi farò sapere cosa mi dicono in posta

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stampati anche questoin esito alle Sue ultime richieste di chiarimento, nel confermarLe quanto già precedentemente specificato con i messaggi allegati, circa le disposizioni normative in materia di Buoni Fruttiferi Postali caduti in successione, Le precisiamo che per quanto riguarda la richiesta da parte di questa Società della presentazione dell'Atto di Notorietà si precisa quanto segue.La normativa in materia di semplificazione amministrativa, in particolare l’art. 47 del D.P.R. 445/2000 prevede che, nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e i concessionari di pubblici servizi, stati, qualità personali e fatti possano essere comprovati dall’interessato mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Poste Italiane, in qualità di fornitore del servizio universale, e dunque limitatamente all’espletamento di attività postali, rientra certamente tra i “concessionari di pubblici servizi” cui la norma sopra menzionata impone l’obbligo di accettare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Diversamente, nell’espletamento di attività finanziarie Poste Italiane è equiparata alle banche e agli altri operatori del settore (D.P.R. 144/2001 Regolamento recante norme sui servizi bancoposta). Pertanto nell’esercizio di attività di bancoposta la stessa, al pari di qualunque altro operatore privato, ha la facoltà, e non dunque l’obbligo, di accettare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio. In sostanza, l’obbligo di applicare o meno la normativa in argomento scaturisce dalla diversa natura delle attività espletate da Poste: solo i servizi postali, svolti dalla Società in qualità di fornitore del servizio universale, sono qualificabili servizi d’interesse generale.In effetti, per quanto attiene ai servizi bancoposta, l’art. 33 del D.lgs 80/90 come modificato dall’art. 7 L.205/2000, non annovera più tra i servizi pubblici “quelli afferenti al credito”.Per completezza di informazione si precisa che, al fine di venire incontro alle esigenze della clientela, questa Società ha comunque provveduto ad impartire ai propri uffici specifiche istruzioni in materia successoria. In particolare si è stabilito che, ai fini della liquidazione di titoli agli eredi dell’intestatario, sarà possibile acquisire dichiarazione sostitutiva di atto notorio qualora il valore complessivo degli stessi non sia superiore ai 10.000 euro, come già specificato nelle e-mail precedenti.Resta fermo che, qualora gli eredi siano in grado di produrre denuncia di successione, (nei casi in cui la successione comprenda immobili o diritti reali immobiliari - o nel caso di successioni relative a decessi antecedenti al 25/10/2001) la dichiarazione sostitutiva potrà essere accettata qualunque sia il valore dei titoli rientranti nel patrimonio ereditario. Ciò posto, in considerazione dei vari quesiti che sta inoltrando a questo Servizio copiati dal sito dell'Adusbef, non ci è ben chiaro se Ella funge da portavoce dell'Associazione, in forma privata o quale membro della stessa Associazione.In quest'ultimo caso, ci corre l'obbligo di farLe presente che esiste un'apposita funzione all'interno di questa Società che cura i rapporti con le Associazioni dei Consumatori e, pertanto, ulteriori quesiti dovranno essere inviati dal delegato dell'Associazione all'apposita funzione; in caso contrario qualora il Suo interessamento rivesta carattere puramente privato riteniamo di averLe fornito tutte le informazioni da Lei richieste.Distinti salutip. Il Responsabile del Servizio RisparmiDr. Mario De Silvestris

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Scusa...ma allora hanno ragione loro!!!!"n particolare si è stabilito che, ai fini della liquidazione di titoli agli eredi dell’intestatario, sarà possibile acquisire dichiarazione sostitutiva di atto notorio qualora il valore complessivo degli stessi non sia superiore ai 10.000 euro, come già specificato nelle e-mail precedenti."

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