Buongiorno a tutti,chiedo il vostro aiuto per una cartella esattoriale equitalia che mi è arrivata qualche giorno fa e che vorrei contestare.La cartella fa riferimento ad una contravvenzione per infrazione al codice della strada nel comune di roma accertata 4 anni fa.Nella relata di notifica l'addetto che 4 anni fa ha provato a consegnare il verbale ha indicato in un form prestampato che non ha potuto consegnare copia del verbale per assenza del destinatario e per assenza di persone conviventi e del portiere. La relata riporta inoltre che "si provvede al deposito nella casa comunale ai sensi dell'art. 140 cpc", ed è presente un timbro del corpo della polizia municipale che riporta la frase "è stato depositato il presente atto presso la casa comunale in via:", senza specificare la Via.Viene anche specificato che viene dato avviso con raccomandata A/R.Alla fine c'è una frase prestampata, quindi non scritta a mano dall'addetto, che dice che l'avviso di deposito è stato affisso (senza specificare dove) in busta chiusa e sigillata riportante il numero cronologico dell'atto.Oltre alla relata di notifica, alla cartella esattoriale viene anche allegata copia della raccomandata A/R.Tutto sembrerebbe ok, se non fosse che io non ho mai ricevuto la raccomandata A/R che mi avvisava del deposito presso la casa comunale e che non ho mai visto alcun avviso affisso alla porta della mia abitazione.Chiaramente l'importo della contravvenzione in questi 4 anni è lievitato per interessi di mora e quant'altro e non mi sembra assolutamente giusto pagare una maggiorazione per una multa di cui non ho mai avuto notizia in questi anni (la multa vera e propria sarei anche disposto a pagarla).Secondo voi ci sono gli estremi per ricorrere al Giudice di Pace?Vorrei infatti contestare, oltre al fatto di non aver mai ricevuto nulla (raccomandata, avviso affisso, ecc..), che nella relata di notifica viene scritto che l'avviso di deposito è stato affisso ma non viene assolutamente specificato dove, quando l'art. 140 cpc dice espressamente che l'avviso di deposito deve essere affiso alla porta dell'abitazione. Secondo me quindi non è possibile desumere o intuire dove è stato affisso in quanto non espressamente indicato nel testo della relata (che tra l'altro è un prestampato già compilato).Che ne dite, secondo voi è sostenibile? Avete altri suggerimenti per contestare la cartella?Grazie a tutti per la disponibilità.
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14/01/2009, ore 11:24
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14/01/2009, ore 11:44
Penso che dovrebbe vedere se la ricevuta di RITORNO dell'A/R ha la firma di ricezione, e da chi è stata apposta.Legalmente se qualcuno che abita o stà nel al domicilio , firma per...accettazione è ritenuto valido legalmente, perchè ricade sotto la responsabilità del destinatario.Salvo a prendersela con chi l'ha fatto..... |
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14/01/2009, ore 11:48
ti ringrazio, purtroppo però non credo che potrò far valere questo aspetto, infatti ho letto che la notifica è valida semplicemente quando viene inviata la raccomandata a/r e non è necessario a questo fine che il destinatario la riceva effettivamente :-( |
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14/01/2009, ore 12:15
Non entro nel merito, della complessità, ma sono sicuro in base alle mie esperienze, che la raccomandata con ricevuta di ritorno, serve a questo.Se ritorna indietro la notifica legalmente non è valida, anche se lasciano avviso e si perfeziona soltanto quando qualcuno si recherà all'ufficio postale e firmerà.Ora se serve solo a giustificare l'avviso apposto alla casa comunale , non sono certo.Vediamo se legge Hannibal che sà tutto in questo campo.Per mè la A/R non completa è opponibile al GdP.Altrimenti perchè il legislatore la richiede per detta procedura? |
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14/01/2009, ore 13:13
L'invio di raccomandata rr nn richiede x la sua validità che il destinatario firmi la ricevuta, ma il mittente è liberato se prova che ha la ricevuta della raccomandata,art.1335 C.C, e senteza Cassazione 16 gennaio 2006 N.758; spetta al destinatario DIMOSTRARE che era nell'impossibilità di acquisire informazione dell'atto; quindi:se qualcuno vi spedisce una rr e le poste se la perdono o si verificano ritardi nella consegna,al mittente non interessa. |
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14/01/2009, ore 13:24
andiamoci piano.una rr e' valida se ritorna la cartolina firmata, altrimenti tutto quanto vi e' contenuto non ha alcuna validita' verso il destinatario.si fanno salvi alcuni casi come le notifiche a mezzo posta, in caso di irriperibilita' del destinatario bastano due avvisi e la notifica si intende eseguita.gia invece per gli atti di un tribunale recentemente ci sono stati casi dove le condanne in contumacia per mancato avviso al destinatario sono state annullate et abolite.direi che nel caso potrebbe provare a fare ricorso al gdp per mancata notifica, non trattandosi di una notifica a mezzo posta lei avrebbe dovuto ricevere l'avviso di una affissione, anche perche' uno non si sogna di andare all'albo pretorio comunale per vedere se qualcuno gli notifica qualche cosa quando risiede normalmente a casa sua e possiede una cassetta postale.stara' poi alla amministrazione produrre le prove di come e dove.Ho avuto un caso analogo, avevo perso una causa non essendo stato presente, ho vinto alla grande il ricorso con esame grafologico della firma apposta sulla cartolina della rr.Auguri |
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