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salve ,gentilmente potreste illuminarmi sulla ORDINANZA N°377/2007 DELLA CORTE COSTITIZIONALE ??leggendo i giornali ed il Vostro sito è possibile applicarla a quelle cartelle non per forza inerenti alle multe , ma anche per tributi e per vecchie cartelle , anche quelle dove ci sono in corso varie procedure ? Grazie anticipatamente a chi mi risponderà .

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dunque se non erro sarebbe la sentenza che impone un responsabile per ogni ruolo, ma per commercialisti e Federcontribuenti praticamente nessuno lo riporta: per questo ora si puo' ricorrere contro i pagamenti. Infatti secondo la consulta ogni cartella esattoriale deve riportare il nome del responsabile. Gli atti di Equitalia sono, quindi soggetti a leggi sulla trasparenza della PA. Oggi è uscito su LiberoMercato un esauriente articolo. compratelo viene dato con Libero.Spero che sia quella giusta.

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ha effetto anche sulle cartelle relative alle sanzioni amministrative per multe in violazione del cds proprio per applicazione del diritto di conoscere il responsabile del procedimento garantito dalla costituzione.e' pero' di questi giorni un'altra sentenza della corte costituzionale che dice in soldoni:la cartella e' valida anche se non riporta i dati del procedimento purche' derivi da atti notificati e non impugnati.ilsole24ore giudica cio' una aberrazione dello statuto del contribuente. io pure perche' se non ci sono i dati c'e' da tribulare un sacco per capire di che cosa si tratta. e si perde tempo prezioso per fare l'eventuale ricorso.un saluto

hannibal
strademulte.it

Hannibal www.palombarimotociclisti.it

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entro nel merito ,una multa della polizia stradale ,mai notificata da loro ma solo con cartella esattoriale , non impugnata e pagata ( che errore ) posso impugnarla e chiedere il rimborso ,per irregolarità della cartella e non pagare gli interessi di ritardato pagamento ? .Grazie siete stati gentilissimi , cerco di trovare una copia del giornale di ieri

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X hannibal hai gli estremi di questa sentenza ? oggi mi sono informato con un legale e questo cadeva dalle nuvole ... :) Grazie

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Ciao.Relativamente all'Ordinanza in parola, rappresentando questa un semplice ribadire da parte della C. Cost. una legge già precedentemente in vigore ma inapplicata nella prassi, è del tutto evidente la sua efficacia su qualunque Cartella, sia essa di nuova emissione o già notificata.Ciò detto, avendo tu pagato la Cartella Esatt., hai de facto estinto il procedimento, ovvero ogni possibilità di contenzioso formale - ti resterebbe eventualmente la possibilità d'impugnazione nel merito, ovverosia in casi di doppio versamento et simila, dove è sempre possibile agire in in sede legale; ma non è questo il tuo caso. Quanto alla sentenza richiamata da hannibal, mi unisco alla tua richiesta di conoscerne gli estremi perché cado anch'io dalle nuvole.Un saluto

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