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Salve!
In data 29/09/2012 mi è stata recapitata una cartella esattoriale da parte di equitalia per una multa (quale obbligata in solido) che faceva rif. ad un verbale del 14/09/2007 e notificato in data 14/09/2007.
Facendo i calcoli...emergeva che la cartella sopra citata era andata in Prescrizione motivo per cui ho inviato Istanza in Autotutela all'ente creditore per richiedere l' annullamento/sgravio della stessa per decorrenza dei termini di cui all'art.28 della Legge n.689/81.

Qualche giorno fa, ricevo risposta di NON Accoglimento da parte dell'ente motivando che la cartella sopra menzionata è scaturita dal mancato pagamento dello stesso verbale ma notificato in data 01/12/2007.

Non avendo mai ricevuto personalmente nessuna notifica perchè a quella data mi ero trasferita in altra regione ed avendo ricevuto una cartella esattoriale priva di relata di notifica, mi chiedevo e vi chiedo cortesemente se vi sono gli estremi per impugnare la cartella in questione data la sentenza n°389/2012.

Inoltre, gradirei conoscere la corretta interpretazione dell Art. 28 L.689/81 "Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile".

Grazie

Cordiali saluti

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non posso esserle utile nel calcolo delle prescrizioni, ma da qualche tempo equitalia perde i ricorsi perche' non ha mai avuto i titoli per notificare direttamente le cartelle esattoriali. saluti



Hannibal
www.palombarimotociclisti.it


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Grazie per la risposta! Quindi se io volessi procedere con un ricorso cosa dovrei fare?

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a mio avviso i ricorsi dovrebbero essere di due tipi. deve leggere sulla cartella ricevuta ove e' possibile ricorrere. quindi fare ricorso per mancata notifica della contestazione relativa alla infrazione sempre che alla data del 1-12-2007 avesse gia provveduto alla variazione della residenza,oppure richiedendo la prova della consegna della raccomandata o della doppia notifica a mezzo postale se destinatario assente. contemporaneamente puo chiedere l'annullamento della presente cartella esattoriale percheequitalia non ha diritto alla notifica diretta delle cartelle esattoriali. esegua ricerca su internet sulle sentenze e provi a vedere se abbiamo messo qualche dato nel vademecum ricorsi postato qua sotto. Saluti



Hannibal
www.palombarimotociclisti.it


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