Il giorno 27/7/2009 alleore...in via... altezza fronte civico direz.... il conducente del veicolo ..targa... ha violato l'art.142/8 del cds poichè: circolava alla velocità di km /h 77,00 superando di Km/h 27 la velocità massima consentita nel tratto di strada percorso (limite di velocità km/h 50).La velocità è stata determinata, con postazione segnalata e visibile ai sensi dell'art.142 comma 6 bis del cds, ai sensi dell'art. 345/2c.DPR 16/12/92 n. 495, così come modificato dallt'art. 197 DPR 16/9/96 n. 610, tenuto conto della riduzione pari al 5% della velocità con minimo di 5 Km/h, comprensiva anche della tolleranza strumentale stabilita in sede di approvazione dell'apparecchiatura telelaser+digicam omologato dal Min.Infr.Trasp.n.534 del 8/5/2003 utilizzata per la rilevazione, la cui perfetta funzionalità è stata verificata prima dell'uso.Copia della foto digitalizzata dell'avvenuta infrazione è visibile presso il Comando di Polizia Locale in intestazione.La violazione non è stata immediatamente contestata causa: ai sensi dell'art.201 c.1 del cds impossibilità a fermare il veicolo in quanto gli agenti di PM erano momentaneamente impegnati a contestare altre infrazioni.La violazione comporta la decurtazione di n. 5 punti sulla patente di guida ...ecc. ecc..In merito al testo della notifica di violazione ricevuta, chiedo informazioni sulle motivazioni di un eventuale ricorso in quanto :il tratto di strada (7km rettilinei in piena campagna) ha il segnale del limite dei 50 KM/h , ma per tutto il tratto non è riportato alcun cartello stradale di controllo automatico della velocità; inoltre al momento della violazione sono sicura che non vi fosse alcun segnale stradale temporaneo di controllo (come posso dimostrarlo?)inoltre gli agenti non erano impegnati a contestare altre infrazioni (come scrivono), in quanto in quel momento non c'era proprio nessuno fermo.(come posso dimostrarlo?) e la velocità a mio parere non era tale da impedirgli di fermare l'autovettura.Grazie per ogni informazione
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10/10/2009, ore 23:33
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11/10/2009, ore 20:42
lei non deve dimostrare, sono gli agenti che dovevano scrivere nella notifica che:la postazione era debitamente segnalata con i cartelli prescritti.la contestazione differita era possibile essendo il tratto di strada incluso in decreto prefettizio che autorizza alla stessa.l'apparato utilizzato e' omologato per la contestazione differitache il segnale del limite dei 50 km non trovandosi in zona urbana era ripetuto dopo ogni intersezione fino alla postazione.in caso contrario il cds prescrive l'obbligatorieta' della contestazione immediata salvi i soli casi specificati nello stesso cds. Il fatto che fossero in altre faccende affacendati non e' contemplato dal cds.mancando il decreto prefettizio direi di fare prima ricorso al sig prefettolegga il vademecum ricorsi.auguri |
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12/10/2009, ore 00:27
Il cartello di limite dei 50 all'ora va posto dopo ogni intersezione. Verifichi inoltre la foto. Se quanto sopra è regolare è inutile fare ricorso lo perderebbe. |
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12/10/2009, ore 11:06
in alcuni casi il giudice di pace ha richiesto copia delle precedenti notifiche per esaminare l'ora.qui gli agenti potrebbero cadere dal pero.sa i cartelli non c'erano e non riesce a produrre foto, saranno gli agenti a doverne dimostrare l'esistenza.saluti |
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