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Buongiorno a tutti,volevo che qualcuno che ci è già passato o ne sa più di me, mi aiutasse a capire se ho diritto a lamentarmi contro un ricorso respinto.I fatti.La moglie prende una multa per eccesso di velocità. Fermata e contestata sul luogo. Arrivata a casa vedo che il verbale porta delle incongruenze fra appunto il verbale e lo scontrino del telelaser. Inoltro prontamente ricorso presso il prefetto. Data di ricevimento del ricorso a tinbro postale e firma dell'ufficio protocollo della polizia municipale 01/09/2008.Qualche giorno fa mi arriva l'ordinanza del prefetto che respinge il ricorso "non può essere accolto, poichè i motivi opposti non forniscono elementi efficaci ai fini dell'esclusione della responsabilità accertata". Multa raddoppiata. Data dell'ordinanza 19/01/2009.Domande.Viste le date, secondo me i termini di risposta del prefetto sono scaduti (120gg secondo l'articolo 204 cds). La legge recita che scaduti i termini per la redazione dell'ordinanza il ricorso risulta accettato.Ho elementi sufficienti per ulteriore ricorso al GDP? Posso evitare e semplicemente fare presente al prefetto che con la sua ordinanza ci si può pulire il ....?Ringrazio anticipatamente quanti vorranno rispondere.

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credo ma non vorrei sbagliarmi...(ho imparato da Hannibal il misogino)...che per il ricorso al prefetto i tempi siano 180 giorni se inviato al prefetto ...in pratica il prefetto ha 180 giorni piu' i 30 del comando per accertamenti.... non vorrei sbagliarmi....ma Hannibal potra' essere piu' preciso...almeno spero ...di aver imparato qualcosa da Lui...
Indro Montanelli usava dire che in Italia non è sufficiente aver ragione: occorre trovare un giudice che lo riconosca!

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Ciao....senz'altro da escludere la seconda ipotesi (pulirsi eccetera), visto che l'Ordinanza del prefetto se non impugnata assume valenza di titolo esecutivo.Percorribile invece la prima, ovvero il ricorso al GdP che, valutato in dettaglio lo scandire dei tempi inerenti il ricorso (la scadenza non è così automatica come sembri presumere, giacché possono esserci prolungamenti dati per esempio da una richiesta di audizione eccetera), potrà annullare il provvedimento prefettizio o, in alternativa, dietro precisa richiesta del ricorrente riportare la sanzione al minimo edittale.Per maggior chiarezza, ti allego un Url dove potrai ricavare ulteriori informazioni e, volendo, scaricare anche un fac-simile per l'eventuale ricorso al GdP.http://www.aci.it/index.php?id=428Un saluto

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@ Dax31Art. 203 C.d.S., comma 1-bisIl ricorso di cui al comma 1 può essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione. (Comma inserito dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conv. del decreto-legge 151/2003)Art. 203 C.d.S, comma 2Il responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene l'organo accertatore, è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al comma 1-bis. Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione, devono essere altresì corredati dalle deduzioni tecniche dell'organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso. (Comma sostituito dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conv. del decreto-legge n. 151/2003).Art. 204 C.d.S, comma 1Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento emette, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 203, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell'articolo 195, comma 2. L'ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti.Art. 204 C.d.S., comma 2I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203 e al comma 1 del presente articolo sonno perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività dell'adozione dell'ordinanza ingiunzione. Dceorsi detti termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto.Pertanto, avremo:1) 30 giorni in caso di ricorso diretto al Prefetto.2) 60 giorni in caso di ricorso al Prefetto per il tramite dell'organo accertatore e per la relativa trasmissione degli atti.3) 120 giorni per la risposta del Prefetto.Nel Suo caso non si deve tener conto dei 30 giorni di cui al punto 1), avendo Lei fatto opposizione al Prefetto per il tramite dell'organo accertatore, quindi i giorni da considerare non sono 210, bensì 180.L'ordinanza-ingiunzione è dunque pervenuta nei termini (140 giorni dal 01/09/2008 al 19/01/2009, termine - quest'ultimo - non chiaramente riferito alla data dell'ordinanza o alla notifica dell'ordinanza).Tuttavia, è possibile fare opposizione al GdP per carenza di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, requisito fondamentale di legittimità previsto dall'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, come modificato dalla recente Legge 11 febbraio 2005 n. 15, che così recita: Art. 3 Obbligo di motivazioneOgni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. 2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale. 3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama. 4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere».Tali considerazioni trovano autorevole conforto nell'unanime recentissima giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, di cui si riporta la massima: “Ove l'interessato si sia avvalso della facoltà di proporre il ricorso al Prefetto ex articoli 203 e 204 del Cds, l'ordinanza ingiunzione , implicandone il rigetto, deve essere a pena di illegittimità, motivata , sia pure succintamente, sia in relazione alla sussistenza della violazione, sia in relazione alla infondatezza dei motivi allegati con il ricorso». ciò, in quanto, con riferimento alle violazioni attinenti alla circolazione stradale, gli articoli 203 e 204 del Cds attribuiscono, a colui a cui sia stata contestata la trasgressione, la facoltà di proporre ricorso al Prefetto, imponendo a tale organo della PA l'emissione, entro un termine predeterminato, dell'ordinanza «motivata» relativa alla eventuale ingiunzione dì pagamento della sanzione irrogata. La ratio di tale normativa , secondo la cennata sentenza è «quella di risolvere, per quanto possibile, dette controversie in sede amministrativa, deflazionando l'accesso alla giurisdizione, scopo che resterebbe frustrato ove si negasse ogni rilievo alla mancata motivazione sulle doglianze fatte valere in tale sede, in difformità dall'esplicito dettato normativo e, comunque, dal principio generale secondo il quale la violazione delle norme procedimentali attinenti alla formazione degli atti amministrativi ne determina la illegittimità” (Cass. 391/99, e la recentissima 13 gennaio 2005 n. 519).Il citato indirizzo della S.C. ha trovato concorde pure la giurisprudenza dei Giudici di Pace italiani, come conferma la lettura della recente sentenza del GdP di Pozzuoli del 09/02/2005, di cui si riporta una parte: “… La S.C. ha anche precisato che l'esame demandato all'Autorità pubblica non impone … una risposta analitica e diffusa alle doglianze del ricorrente né una loro confutazione puntuale , ma solo una loro effettiva considerazione, da compiere soprattutto nell'interesse della P.A., eventualmente (ma non necessariamente) esplicata nella motivazione del provvedimento che respinge il ricorso”.

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Grazie a tutti per la chiarezza.Ho verificato che effettivamente la data di presentazione del verbale dell'organo accertatore al prefetto è 29/09/2009 ed è quella che fa fede. Quindi confrontata alla data di emissione dell'ordinanza (19/01/2009), che non è quella della notifica, rientra nei 120 giorni.I motivi del ricorso sono deboli ed è già spiegato nell'ordinanza che non sussistono i requisiti minimi e che sono velleitari (il prefetto dice che è un mero errore di scrittura).Potrei anche questionare su queste date che sembrano costruite per far risultare che i termini sono rispettati, ma mi sembra troppo.Conclusione della faccenda, mi tocca pagare.Pensavo di essermi salvato ormai, per noi poveri non c'è via di fuga legale, mentre c'è chi la trova sempre.Saluti e grazie a tutti.

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presunto che non trovo corretto dire al sig prefetto cio che disse totò al capitano tedesco.in soldonise manda il ricorso al sig Prefetto questi le deve rispondere entro 180 gg da quando lei spedisce la raccomandata del ricorso, non da quando la riceveve.se manda il ricorso al comando che le ha inviato la notifica i giorni per la risposta sono 120 da quando lei spedisce la raccomandata.per il ricorso contro il telelaser, puo solo verificare se era segnalato con apposito cartello 400 metri prima della portata del laser e senza alcuna intersezione fra il cartello e la postazionesaluti

hannibal
strademulte.it

Hannibal www.palombarimotociclisti.it

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