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ciao ragazzi non so se qualcuno sa rispondermi avendo una cessione del 5 delo stipendio la finanziaria erogante ha il mio tfr maturato come garanzia piu o meno 32000 euro e siccome ho la possibilita' di chiedere un anticipo non mi viene concesso perche la finanziaria non vuole rilasciarmi la liberatoria esiste una legge su cui possa fare qualcosa? da premettere che l'anticipo chiesto e 5000 euro grazie a tutti.

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c'e' sicuramente...e' l'ho anche letta devo riuscire a trovarla se riesco te la scrivo qui...

Indro Montanelli usava dire che in Italia non è sufficiente aver ragione: occorre trovare un giudice che lo riconosca!


Comunicazioni -



Indro Montanelli usava dire che in Italia non è sufficiente aver ragione: occorre trovare un giudice che lo riconosca!

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Cessione del Tfr: chiarimenti Inpdap-( Nota operativa 8.4.2009 n. 17)INPDAPDirezione Centrale Previdenza - Ufficio I NormativoNota operativa 8.4.2009 n. 17Cessione del TFRPervengono a questa Direzione richieste di chiarimenti circa la cedibilità del TFS e del TFR per effetto di contratti di finanziamento stipulati da iscritti con società finanziarie, contro la cessione di quote dello stipendio.Tali contratti prevedono che, in caso di cessazione del rapporto di lavoroprima dell’estinzione del debito, la cessione si estenda al credito del dipendente per trattamento di fine servizio o di fine rapporto.Al riguardo si rammenta, innanzi tutto, che rimangono ferme le norme in materia di incedibilità del trattamento di fine servizio (IPS o BU), secondo la previsione dell’art. 1, comma 1, D.P.R. 5 gennaio 1950, n.180, nel testo vigente.In materia di trattamento di fine rapporto, viceversa, il comma 2, dell’art. 52 della legge citata, aggiunto dall’art. 13-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, e modificato dal comma 346 dell’art. 1, legge 23 dicembre 2005, n.266, ne ammette la cessione per intero, senza l’applicazione del limite del quinto.Tuttavia, quanto ai limiti soggettivi della cedibilità del TFR, l’Avvocatura interna, cui è stato richiesto un parere, ha ritenuto che la disciplina recata dall’art. 52 citato sia limitata ai soli dipendenti pubblici non statali, stante l’assenza di una specifica previsione di legge riguardante i dipendenti dello Stato, ed il chiaro riferimento alla sua applicabilità alla platea dei lavoratori di cui all’art. 51 dello stesso D.P.R., intitolato “ Facoltà dei non dipendenti dello Stato di contrarre prestiti”.A tal proposito, infatti, l’Avvocatura ha specificato che “tale opzione ermeneutica, che certamente pecca di sistematicità, in quanto non si scorgono ragioni sostanziali per una differenza di regime tra i vari comparti dei dipendenti pubblici, risponde però alla logica formale del DPR 180/1950, e cioè di vietare in via generale la possibilità di pignoramenti, sequestri e cessioni salvi i casi espressamente previsti dalla legge che, proprio perché eccezionali, non possono certo essere oggetto di interpretazione estensiva e/o analogica”.Sulla base del disposto letterale delle previsioni normative citate, pertanto, si precisa che il TFR può essere ceduto, anche per intero, solo dai dipendenti pubblici non statali, mentre rimangono ferme le previsioni di legge circa l’incedibilità del TFR per i dipendenti statali.Relativamente a tale ultima categoria, ritenuto anche che, allo stato, non sussiste una giurisprudenza consolidata sul punto da parte della Corte di Cassazione, appare opportuno – nelle more di un intervento del legislatore assolutamente auspicabile – prima di provvedere al pagamento del TFR a favore del creditore procedente, acquisire il preventivo assenso del dipendente.Il TFR è, inoltre, pignorabile e sequestrabile nei limiti del quinto, secondo quanto stabilito dall’art. 545 c.p.c.Si pone poi il caso dei lavoratori che, dopo aver dato in garanzia il proprio TFR, aderiscono a fondi di previdenza complementare destinando, in tutto o in parte, il TFR maturando.Giova, a tale scopo, richiamare l’orientamento della Covip in materia del 30 maggio 2007.Su questo punto la COVIP chiarisce che la cessione in garanzia del TFR non può considerarsi preclusiva della possibilità di conferire il TFR alle forme pensionistiche complementari. Sottolinea, inoltre, l’opportunità che i datori di lavoro, ai quali fossero stati notificati atti di cessione in garanzia del TFR, diano informativa all’istituto mutuante della scelta del lavoratore di destinare il TFR maturando alla previdenza complementare, che determina il venir meno dell’accantonamento presso il datore di lavoro medesimo dei flussi futuri di TFR.Conseguentemente, poiché la competenza ad erogare il TFR dei dipendenti pubblici è in capo all’Inpdap, sarà cura delle Sedi Provinciali provvedere a comunicare agli Istituti mutuanti l’avvenuta iscrizione del dipendente ad un Fondo di previdenza complementare, qualora il dipendente stesso abbia precedentemente ceduto in garanzia il proprio TFR.Resta fermo che le quote di TFR non destinate a previdenza complementare (sia prima che dopo l’adesione) possono costituire oggetto di liquidazione a favore dell’Istituto mutuante fino ad estinzione del residuo debito secondo le indicazioni sopra indicate.Il Dirigente GeneraleDr. Costanzo Galahttp://www.tfr.gov.it/NR/rdonlyres/8333487E-A3CC-4F3D-B803-D08D2DD4A4DD/0/Cessione_Orientamento.pdfprova a leggere qualcosa qui

Indro Montanelli usava dire che in Italia non è sufficiente aver ragione: occorre trovare un giudice che lo riconosca!


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grazie gentilissma.

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