Ci vediamo recapitare dalla nostra banca,la BCC di BEDIZZOLE TURANO VALVESTINO,una semplicissima lettera, nella quale ci comunica che a partire dal 20 di Dicembre, visti i tassi cosi bassi,ci applicheranno un aumento dello spread. Abbassati i tassi di interesse,le banche non potendo toccare gli stessi, ci aumentano lo spreadcon una "Proposta di modifica unilaterale del contratto di mutuo prima casa ai sensi dell' art.118 del D.Lgs1.9.1993,N.385.pena la risoluzione del contratto. Perché si parla di proposta se, in realtà io non posso oppormi? La modifica di un contratto non dovrebbe prevederel'approvazione di entrambi i contraenti,senza "ricatti"? Purtroppo ci risulta che tutti i clienti della BCC chehanno acceso un mutuo a tasso variabile siano nelle ns stesse condizioni. cosa fare? Non si tratta di un abuso?
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12/03/2010, ore 20:06
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13/03/2010, ore 00:40
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13/03/2010, ore 00:42
il testo unico da la possibilità alle banche di modificare unilaterlamente i contratti, tuttavia non mi pare esista un "giustificato motivo" dal momento che i tassi variabili si basano appunto sul costo del denaro aggiungendo uno spread, che è il margine della banca ed è restato immutato.a parte il fatto che si può sempre surrogare, abbandonando chi si comporta in questo modo, io segnalarei il comportamento della sua banca all'abi ed all'antitrust. |
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13/03/2010, ore 09:23
purtroppo il giustificato motivo c'ènel senso che le piccole realtà bancarie non hanno una raccolta sufficiente di capitali e devono ricorrere al prestito da parte di altre banche che mantengono alto il costo di approvigionamentovaluti una surroga altrove, magari presso banche più stabilizzate dal punto di vista della liquidità |
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13/03/2010, ore 10:19
no, non c'è nessun giustificato motivo.le banche si possono approvvigionare presso la bce al tasso ufficiale, oppure sul mercato al "tasso euribor"; quello su cui poi applicano lo spread.il guadagno per le banche è immutato ed è misurato dallo spread, di giustificato motivo non se ne vede l'ombra. |
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13/03/2010, ore 10:40
Le banche non hanno bisogno di giustificare..per richiamarsi alla "modifica unilaterale" sù citata D.L. 1/9/1993 Art.118 N.385, se ce l'hanno messa nel contratto di mutuo...sottoscritto.Allora basta che comunicano l'intenzione..ed il cliente può recedere nei 15gg....successivi alla comunicazione..e mantenere il pregresso se già aumentato del nuovo spread...alle vecchie condizioni.Certamente una mossa del genere è spiacevole, e può portare a cercarsi una surroga..se si trovano condizioni migliori di quelle pretese.EW vero anche che molti che hanno questa clusola...o non l'hanno giudicata compromettente..o non ne hanno valutato le conseguenze..avrebbero potuto contestarle al rogito e magari farle togliere..visto che molti contratti sono zeppi di clausole accessorie..tutte a favore della banca mutuante...mentre poche sono quelle che tutelano i mutuatari...Anche quì ci si potrebbe dilungare oltre..... |
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