Domanda:Premesso che la legge 180/50 relativa alla cessione del v° nonche pignoramenti e sequestrabilità dello stipendio o pensione, pur avendo vari articoli nei quali viene spiegato nella maggior parte dei casi,quanto devi pagare, quando devi finire e quanto si può pignorare anche in presenza di cessione o di delegazione, non spiega però se, l interessato può interrompere il pagamento della quota ceduta in presenza appunto di pignoramenti......Poichè l art 68 del titolo v° di detta legge recita che nel caso in cui vi è quota ceduta, si può pignorare un quinto della metà dello stipendio o pensione restante. Inoltre l'art. 54 relativo alla garanzia assicurativa stabilisce che l'assicurazione dovrebbe pagare il restante debito poichè l interessato debitore non riesce più a campare....Qualcuno più pratico di me, cortesemente mi chiarisca questa situazione e nel caso sarebbe utile sapere se il debitore potrebbe comunicare all INPDAP di sospendere i pagamenti in virtù di questo art 54 e 68 poichè la quota di pensione rimanente non mi consente di vivere neanche per tre giorni del mese.....Spero di essere stato abbastanza chiaro.....GrazieSalvatore
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08/10/2010, ore 22:27
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10/10/2010, ore 21:14
SALVINO scrive<< |
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11/10/2010, ore 08:39
Carissimo Cagliostro...ti ringrazio per la risposta....Pur condividendo il tuo punto di vista e, su quello che dici non ho alcun dubbio, poichè ci sono passato come ancora ci sto passando.Ma, ritengo che, in tutte le cause, civili e penali, quelli che fanno la parte del leone sono sempre gli articoli o i commi delle varie leggi che come dici tu, ognuno le interpreta come meglio crede....Quello a cui io mi riferisco però, è il fatto che il pignoramento sia stato attuato sulla parte restante della pensione, e cioè sui 1.500,00 € e non come recita appunto l'articolo in questione sulla metà della somma restante......Per concludere, la mia richiesta, è basata sul fatto, se tu, sei in possesso di altre nuove leggi o articoli che prevedono appunto di contestare questa situazione che come detto in precedenza non si riesce a vivere neanche per tre giorni al mese con 1.180,00 € con moglie e figlia a carico ancora in età scolastica e mutuo di 400,00 € al mese.....per non parlare poi delle bollette varie che ogni mese ci stressano l esistenza... Grazie ancoraTi salutoSalvatore |
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11/10/2010, ore 09:32
Art.54Le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite a norma DEL TITOLO II e del presente titolo (Legge finanziaria 311/2005) devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia possibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero del residuo credito.---bisogna leggere le condizioni contrattuali dell'assicurazione, ma sicuramente la tua casistica non rientra nelle possibilità di vedersi esonerati dal pagamento, il tuo stipendio non ha subito alcuna mutazione (il pignoramento è un discorso a parte), figuriamoci se le assicurazioni ti tutelano dal pignoramento facendosene carico!!Qualora i sequestri o i pignoramenti abbiano luogo dopo una cessione perfezionata e debitamente notificata, non si può sequestrare o pignorare se non la differenza fra la metà dello stipendio o salario valutati al netto di ritenute e la quota ceduta, fermi restando i limiti di cui all'art. 2.---quant'è l'importo netto della tua pensione?a quanto ammonta la rata della cessione?quale importo ti hanno pignorato? |
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11/10/2010, ore 13:23
perfetto....Vedo che anche tu hai letto quello che ho letto anchio...e appunto quello che volevo era la conferma di quanto io avevo capito....due cape...:) sono meglio di una...:) la cessione del 5° pago 360,00 € che scade nel 2017 ed avvenuta prima del pignoramento, mentre la quota pignorata è di 294,00 che scadrà molto probabilmente nel 2025.... tot. 654,00 € €...Ora, non pretendo che l assicurazione mi pagnhi il mio debito ma capire se ci si può opporre a questa situazione cha appunto non ti lascia vivere......o si paga la cessione del 5° oppure un quinto di pignoramento.....chè è stato calcolato dal giudice sulla base del reddito restante e cioè su 1450,00 € mentre invece doveva essere calcolato sulla metà....Abbiamo capito bene???? grazie anche anche a te...Salvatore |
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11/10/2010, ore 21:50
La pensione minima in caso di pignoramento ( dipendenti pubblici )L’INPDAP, con la Nota Operativa in data 30 gennaio 2006, n. 8, ha fornito chiarimenti alle proprie Sedi sulla determinazione della quota di pensione che può essere ceduta o pignorata tenendo conto delle disposizioni dell’art. 1, comma 346, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria per l’anno 2006), secondo cui in caso di cessione o pignoramento della pensione “è fatto salvo l’importo corrispondente al trattamento minimo”. L’INPDAP, richiamando la precedente Nota Operativa n. 5/2006 con la quale le stesse Sedi erano state informate delle novità introdotte dal citato art. 1, comma 346, della legge n. 266/2005, ha ritenuto di precisare che per individuare la quota di pensione cedibile o pignorabile occorre sottrarre dall’importo della pensione l’IRPEF. Sulla differenza ottenuta si calcola la ritenuta di un quinto. Nel caso in cui l’importo della pensione al netto della ritenuta del quinto e di altre ritenute già in corso di recupero risulti superiore al trattamento minimo, la ritenuta del quinto potrà gravare per intero sulla pensione. Invece, se l’importo della pensione, al netto del quinto e delle altre eventuali ritenute già in corso, dovesse risultare inferiore al trattamento minimo, la ritenuta da effettuare per la cessione o il pignoramento dovrà essere determinata in misura ridotta in modo da far salvo l’importo del trattamento minimo. Se, prima di effettuare il calcolo del quinto, l’importo della pensione risulti già inferiore al trattamento minimo, nessuna trattenuta potrà essere operata per cessione o pignoramento. Peraltro, in caso di accertamento di indebiti pensionistici, il diritto al trattamento minimo non potrà essere fatto salvo e la ritenuta del quinto, come sopra calcolata, andrà applicata integralmente. |
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