In relazione al nuovo ''Decreto Sviluppo'' legge del 12 Luglio 2011 art8 bis relativo alla modifica apportata alle segnalazioni su CRIF, si fa riferimento alle segnalazioni gia' registrate di rate inferiori a 6 che devono essere estinte entro 15 gg;Ma chi sa cosa succede e come vengono regolate le segnalazioni che riguardano il mancato pagamento di rate oltre le 6,riguardanti finanziamenti gia' finiti ???
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10/09/2011, ore 04:26
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10/09/2011, ore 17:28
scusa... non ho capito bene...quindi dovrebbero cancellare chi ha ritardato rate inferiori alle 6? e quindi ora dovrebbero segnalarti dopo le 6 rate in ritardo? |
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10/09/2011, ore 20:30
MATER dice<<< |
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10/11/2011, ore 11:57
il testo dice questo:"1. In caso di regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni relative a ritardi di pagamento da parte delle persone fisiche o giuridiche gia' inserite nelle banche dati devono essere cancellate entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione da parte dell'istituto di credito ricevente il pagamento, che deve provvedere alla richiesta di estinzione entro e non oltre sette giorni dall'avvenuto pagamento.2. Le segnalazioni gia' registrate, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a sei o di un'unica rata semestrale, devono essere estinte entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."Ho capito bene?Allora faccio esempiose io ho un ctr di finanziamento con + o - di 6 rate e le regolarizzo le segnalazioni devono essere estinte, 5 gg o 7 gg o 15 gg, poco male, ma non + anni. Giusto?Se ho invece un ctr con decadenza beneficio del termine, e lo estinguo, cosa accade?Viene cmq estinta la segnalazione in poco tempo, qualche settimana al massimo, o comunque dopo i classici 2 o 3 o addiritttura 10 anni??? |
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10/11/2011, ore 13:16
Aggiornatevi. La congrega delle Banche ha già fatto barricate facendo apportare a tamburo battente una lieve variazione con l'approvazione della manovra bis di settembre ,che modifica l'art. 8 bis dello stesso decreto.in pratica non si parla piu' di cancellazione ma di comunicazioni integrative .riporto il testo: All’articolo 8-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,sono apportate le seguenti modifiche:a) al comma 1, le parole: «In caso di» sono sostituite dalleseguenti: «Entro dieci giorni dalla» e le parole da: «cancellate»fino a: «avvenuto pagamento» sono sostituite dalle seguenti:«integrate dalla comunicazione dell’avvenuto pagamento. La richiestada parte dell’istituto di credito deve pervenire immediatamente dopo l’avvenuto pagamento»;b) al comma 2, dopo le parole: «gia’ registrate» sono inserite leseguenti: «e regolarizzate» e le parole da: «estinte» fino a:«presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «aggiornatesecondo le medesime modalita’ di cui al comma precedente».e integrativa di avvenuto pagamentoCosa credevate........che avrebbero consentito una mini-amnistìa ? Allora siete davvero dei pivelli......... |
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10/11/2011, ore 15:19
oooo Cagliostro e non ti arrabbiare però, scusa tanto se noi non avevamo capito tutti e tu invece si! |
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