Quesito: tra qualche settimana dovrò stipulare un mutuo presso l'Inpdap per estinguere un mutuo bancario effettuato 2 anni fa. Premesso che sia l'atto di mutuo bancario che l'atto di compravendita risulta al 50% tra me e mia moglie al 50%; che abbiamo usufruito delle agevolazioni "prima casa" sostenendo entrambi la spesa dell'imposta sostitutiva dello 0,25% di cui al Dpr 601/1973. Nell'atto di sostituzione mutuo dell'Inpdap risulto soltanto io come parte mutuataria, quale iscritto, mentre mia moglie quale terzo datore d'ipoteca; la mia domanda è: a quale imposta sostitutiva viene sottoposto l'atto di mutuo? allo 0,25 di cui al DL 168/2004? Mia moglie per caso dovrà corrispondere la differenza tra lo 0,25% del mutuo bancario e il 2% dovuta dal fatto che nell'atto Inpdap non risulta più parte mutuataria?
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08/11/2007, ore 10:58
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08/11/2007, ore 19:04
Tua moglie ovviamente non deve pagare nulla, visto che non apre alcun finanziamento (e anche chiudendolo prima del tempo non c'è nulla da pagare, tanto più che sono passati i fatidici 18 mesi che comunque non hanno più alcuna rilevanza).Il problema è che se cambiano i mutuatari perdi le detrazioni degli interessi passivi (ma col tasso fisso che ha l'inpdap è un problema del tutto secondario). |
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08/11/2007, ore 20:03
Avuta la conferma che mia moglie non ha conseguenze e che purtroppo si ha un cambio di parte mutuataria e quindi la perdita delle detrazioni fiscali, è giusto che io paghi l'imposta sostitutiva allo 0,25% trattandosi di mutuo sostitutivo per estinguere il precedente mutuo acceso con le agevolazioni "prima casa", considerato che l'articolo 2, comma 1-bis del decreto legge n. 220 del 2004, ha esteso l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine, prevedendo che Le disposizioni di cui agli articoli 15, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, trovano applicazione anche con riferimento alle operazioni di mutuo relative all'acquisto di abitazioni poste in essere da enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti di propri dipendenti ed iscritti ?Lo 0,25% si applica solo per primo mutuo per acquisto prima casa o anche per mutuo sostitutivo per estinguere il precedente acceso con le agevolazioni prima casa ?Va bene questo paragrafo riportato nel nuovo atto Inpdap? La parte mutuataria dichiara che il prestito non rientra nella fattispecie assoggettata all'aliquota del 2% ai sensi del citato art.1 bis, comma VI, del D.L. n.168/2004 e del D.L. n.220/2004 (vedasi Circolare 19/e del 9.5.2005 dell'Agenzia delle Entrate) e chiede, pertanto, l'applicazione dell'imposta sostitutiva unica dello 0,25% da calcolarsi sull'importo finanziato, in luogo del-l'imposta fissa di registro, dell'imposta di bollo e dell'imposta ipotecaria del 2%, come previsto dal Decreto Legge n.220 del 3 a-gosto 2004 mediante il quale è stata estesa anche ai mutui conces-si dagli Enti, Istituti e Casse Previdenziali la normativa previ-sta dagli artt.15, 17 e 18 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.601. |
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08/11/2007, ore 21:59
http://www.agenziaterritorio.it/documentazione/normativa/circolare9_07_surrogazione.pdfnn devi pagare neanke l'imposta sostitutiva, leggi. |
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09/11/2007, ore 00:26
Non può trattarsi di surrogazione perchè i soggetti mutuatari cambiano, quindi anche volendo è impossibile.In questo caso l'imposta sostitutiva è quindi dovuta e, come hai indicato, recenti disposizioni hanno assimilato i mutui emessi da enti previdenziali ecc ecc a quelli emessi dalle banche: 0,25%. |
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