Gentili tutti,in seguito alla cartolarizzazione degli immobili avvenuta nel 2005, essendo in quel momento affittuario del LOCALE COMMERCIALE dove esercitavo la mia attività, ho provveduto all’acquisto del locale usufruendo del diritto di opzione. L’acquisto del locale ha comportato l’accensione di un mutuo presso la mia banca (Unicredit-Banca di Roma).In agosto 2009 vengo a conoscenza della moratoria sui mutui alle imprese e inizio ad informarmi presso la mia banca (firmataria dell’accordo con l’ABI sulla moratoria). Poco tempo fa vengo a conoscenza del fatto che il mio mutuo è stato registrato come un mutuo a PERSONA FISICA e non a DITTA INDIVIDUALE (pur avendo ricevuto dall’ente preposto alla cartolarizzazione regolare fattura all’atto dell’acquisto).Questo, secondo la mia banca, mi renderebbe impossibile usufruire della moratoria. La banca sostiene inoltre che la registrazione è avvenuta in questo modo perché sull’atto di compravendita (redatto dal notaio impostomi dall’ente) non c’è riferimento alla ditta individuale. Pur essendo vero che formalmente sull’atto non si parla di ditta individuale, sia dalle condizioni (diritto di opzione all’affittuario) che dalle modalità di cessione (fattura intestata alla ditta individuale) si deduce inequivocabilmente che si tratta di un acquisto da parte della ditta per lo svolgimento della sua attività lavorativa, e non come persona fisica (e.g. a scopo investimento).Il direttore della mia agenzia ha spiegato la situazione a chi sopra di lui è di competenza allegando tutta la documentazione del caso, ma ad oggi la risposta è stata negativa ed è stato addotta come motivazione il fatto che sull’atto non si fa menzione della ditta individuale. Il direttore stesso mi ha suggerito di contattare il notaio per chiedere se è possibile effettuare una variazione e sicuramente è un tentativo che farò.A questo punto però io mi (vi) chiedo due cose:1. se la “ditta individuale” si ha quando una “persona fisica” intraprende un’attività e ne risponde, non sussiste una sorta di equivalenza tra le due entità (negli onori e negli oneri)? Opporre questo potrebbe bastare a far valere il mio diritto (di fatto) di usufruire della moratoria?2. come ho già sottolineato, le condizioni e le modalità di acquisto implicano il fatto che il soggetto che ha acquisito il bene sia una azienda. Può bastare questo presunto vizio di forma sull’atto di compravendita ad impedirmi di usufruire della moratoria? Se sì, in virtù di quale normativa?Ringrazio anticipatamente tutti.Andrea.
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21/02/2010, ore 13:23
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21/02/2010, ore 19:44
Per il momento in base alle mie conoscenze mi attengo a quanto si può trovare sul sito ABI, per la sospensione...Accordo agevolazioni famiglie" www.abi.itLei con questo tipo di mutuo, si trova nella terra di "nessuno"...come ha già constatato.La normativa per le persone fisiche, parla necessariamente di mutuo ipotecario,per l'abitazione principale, cosa per la quale la banca rifiuta la possibilità , attenendosi alle norme emanate..Credo che l'unica strada percorribile al momento, e in fretta, è quella della modifica notarile ,là dove possibile... |
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22/02/2010, ore 13:20
Il 3 agosto 2009 il Ministero dell'economia, il presidente dell'Abi e le associazioni di categoria delle imprese hanno firmato un accordo per la sospensione dei debiti delle PMI, verso le banche. Potranno usufruire della moratoria dei mutui le pmi con adeguate prospettive economiche che non abbiano rate scadute da più di 180 gg. L'accordo prevede 3 specifiche misure:-sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate mutuo;-sospensione per 12 ovvero per 6 mesi della quota capitale dei canoni leasign;-allungamento a 270 gg delle scadenze delle anticipazioni bancarie su crediti:(salvo madifiche posteriori a tale date che non conosco).Per cui, Longoleo evita di entrare in discussione dove la tua conoscenza è carente (bastava scrivere su Google “moratoria nutui pmi” ed avresti avuto tutte le spiegazioni del caso, come ho fatto io, perchè non posso sapere tutto). Veniamo alla questione sollevata dal forumista, innanzitutto è bene dire da subito che “HAI RAGIONE” la banca ha torto. Ecco perchè.Tutti i clienti di qualsiasi natura vengono censiti in anagrafe e viene attribuito loro un numero (il più delle banche lo chiamano NDG-numero di direzione generale, alcune banche lo chiamano in altra maniera), alcune (poche o molte non lo so) per i titolari delle ditte individuali censiscono due volte la persona creando due ndg, collegandoli tra di loro, alcune (poche o molte non lo so), provvedono ad un solo censimento, per cui uno solo è l'ndg. Già questo ci dice che la banca sbaglia. Poi è bene sapere che tra il patrimonio della d.i. e quello personale della p.f., vi è una assoluta commistione, quindi nessuna differenza, a termine di legge (codice civile) delle due cose, altro errore della banca. In fin dei conti, tieni presente che tale facoltà (sospensione) non è stabilita per legge ma per accordi e che il direttore (se era una persona intelligente) bastava che ti diceva che la tua azienda non aveva adeguate prospettive economiche, facendo più bella figura, invece di dirti fesserie. |
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23/02/2010, ore 14:17
Grazie delle risposte, purtroppo per chi non è un addetto ai lavori non è semplice neppure "approvvigionarsi" dei corretti riferimenti normativi da opporre all'occorrenza. Anche io sapevo che una "ditta individuale" e "persona fisica" ai fini patrimoniali sono equivalenti (con vantaggi e svantaggi del caso naturalmente, vedi responsabilità illimitata) ma non so cosa opporre alla banca (non al mio direttore nello specifico che anzi mi dà ragione) per far valere questo naturale (credo) diritto. |
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23/02/2010, ore 14:36
Vediamo un pòIl bene ipotecato è strumentale alla ditta?Il bene ipotecato è soggetto ad ammortamento? La ditta è in contabilità ordinaria? (di li ds rilevano tutti sti fatti)Il mutuo è portato nei debiti mlt della d.i.?La parte interesse della rata è portata come costo nella d.i.?Se tutte queste risposte sono si, ebbene la banca deve calare le brache, anche percè in contabilità ordinaria si hanno tutti gli strumento per dimostrarlo. |
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