Notizie tratte dalla "rete"
Informazione per chi è interessato alla eventuale sospensione del
pagamento delle rate, per il mutuo acquisto prima casa. Il "Fondo di solidarietà" è stato ripristinato.E' stato pubblicato, finalmente il decreto di attuazione, il D.M. n. 32 del 22/03/2013, previsto la Legge n. 92 del 28 giugno 2012, per la regolamentazione del Fondo di solidarietà ai fini della sospensione delle rate mutuo di cui alla Legge 244/2007. La sospensione del pagamento delle rate di mutuo è SUBORDINATA ESCLUSIVAMENTE al verificarsi di almeno uno dei seguenti eventi, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo e ACCADUTI NEI TRE ANNI ANTECEDENTI alla richiesta di ammissione al beneficio:
1) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, salvo le ipotesi di
risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a
pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
2) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409, numero 3, del codice di procedura civile, salvo le ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa;
3) morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell'art. 3,
comma 3, della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, o di invalidità civile non inferiore all'ottanta percento.
Validità 27 aprile 2013
ATTENZIONE, valutate bene i miei interventi sono un INFILTRATO, così afferma QUALCUNO