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Ho finito di pagare ad agosto un finanziamento concesso da una finanziaria 3 anni fa, che pagavo con tratte mensili, e mi ritrovo ad essere protestato per la rata del 30 aprile 2012 che io ho regolarmente pagato alla scadenza con addebito in conto, perchè il mio effetto è stato consegnato per errore al notaio fra gli effetti non pagati. Quando a giugno la banca mi ha chiamato per mettermi al corrente l' impiegato mi aveva rassicurato che si sarebbero mossi per chiudere la questione in breve tempo e senza ripercussioni per la mia azienda. Ad oggi il protesto è sempre in essere e io stò procedendo alla cancellazione come se fosse un protesto effettivo. E' possibile che non esista una procedura di cancellazione in una situazione di errore da parte della banca? La mia attività ha sede in un paese piccolo e mi sono giunte voci che del mio protesto in diversi sono venuti a conoscenza, quindi un bel danno d'immagine, un fornitore mi ha revocato il pagamento a 60 giorni, esige il pagamento alla consegna, la stessa banca che ha fatto l' errore non mi dà il blocchetto degli assegni fino a che non vieneto cancellato il protesto. Ho chiesto loro una dichiarazione/liberatoria che attestasse che il protesto era un errore da presentare ai miei fornitori e me l' hanno negata.

Il mio commercialista mi ha sconsigliato per ora di fare una richiesta danni, come devo agire?

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Con un avvocato bravo, gli leverai molti soldi

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Ciao,se hai un conoscente/amico avvocato rivogiti a lui,la banca ha sbagliato e deve LEI provvedere al danno recatoti,ti allego una bozza della normativa che puoi farti un'idea,chi sbaglia paga,tu sei nel pieno diritto di essere difeso da un errore non di tua pertinenza,non mollare e chiedi il danno subito,lascia perdere il commercialista,che e sicuramente amico o parente del direttore della banca,auguri e in bocca al lupo,ciao......

Questa , riveduta ed aggiornata alla luce della sopraggiunta evoluzione giurisprudenziale e dottrinale, tratta diffusamente del protesto analizzandone tutti gli aspetti connessi: Registro informatico dei protesti, riabilitazione del protestato ex art. 17 L. 108/1996, rettifica di un'illegittima segnalazione di protesto, rapporti tra privacy e protesti cambiari.

Le modalità di cancellazione di un protesto, specie se illegittimo od erroneo, sono esaminate nell'ambito di un più ampio ed articolato discorso sulla cancellazione dei protesti cambiari.

Oggetto di specifica rivisitazione sono gli effetti pregiudizievoli di un'illegittima levata del protesto e le forme di tutela utilizzabili per paralizzarne tempestivamente le conseguenze: dopo aver indagato (e dimostrato) la dannosità di un indebito protesto, è svolta un'approfondita analisi sul danno - alla reputazione personale e/o commerciale, alla salute, esistenziale - provocato da un protesto illegittimo e sulle sue concrete modalità di risarcimento (in via equitativa).

Gli aspetti relativi all'ammissibilità di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. finalizzato ad impedire, o sospendere, la pubblicazione di un protesto illegittimo sono anch'essi illustrati avendo a riferimento la più recente casistica giurisprudenziale.

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Il giudice di pace può disporre per il risarcimento in via equitativa.

Shalom

Gufo31

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La banca in questione è anche la banca con cui ho un rapporto di lavoro da diversi anni, mutuo, finanziamento, fido di conto corrente,e i miei timori di una richiesta danni sono di ripercussioni che mi potrebbero complicare la mia situazione lavorativa che già deve confrontarsi con la crisi.

La banca poteva avviare una procedura tempestiva per bloccare la levata di protesto in tempi brevi?

In cosa consiste il "risarcimento in via equitativa" ?, come si quantifica?

grazie per l' aiuto

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Il giudice di pace può, in assenza di documentazione specifica, valutare l'ammontare del danno secondo le "regole del buon senso". Detta valutazione viene detta "in via equitativa". Ciò risparmia anni di battaglie peritali. Ella potrebbe, ad esempio, aver avuto, a causa del disguido bancario, uno "stato ansioso reattivo" che entra nella sfera del "danno biologico". A causa dello "stato ansioso reattivo" la sua attività professionale ne ha subito conseguenze: "danno patrimoniale". A causa dei due guai precedenti, incaxxatura furibonda e poca disponibilità di denaro, la sua vita di relazione è stata compromessa: "danno esistenziale". Interessante quest'ultimo perché è ripetibile anche in assenza di fattispecie penale. Occorrono però perizie su perizie che provocano controperizie su controperizie. Diciamo che ne viene fuori in una decina d'anni. Più veloce il risarcimento in via equitativa attraverso il giudice di pace. Soprattutto adesso che la conciliazione obbligatoria è saltata. Non rinuncerei, al suo posto, a far strigere un pochetto il lato "B" del direttore anninciandogli che a causa della loro cialtroneria ha subito uno "stato ansioso reattivo" che è assimilato ad una lesione personale e che, di conseguenza, lo denuncerà penalmente per la fattispecie di lesioni personali colpose.

Shalom

Gufo

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